ALLEGATO STATUTO DELLA FONDAZIONE CASSI DI RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO Art. 1. Denominazione, costituzione e sede La "Fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte di Lugo" - di seguito chiamata Fondazione - e' un ente con piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, soggetto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, nonche' dal presente statuto. Essa deriva dalla concentrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo con la Fondazione Banca del Monte di Lugo, enti che rappresentavano, rispettivamente, la continuazione della Cassa di risparmio di Lugo e della Banca del Monte di Lugo, dopo lo scorporo dell'attivita' creditizia; costituisce, pertanto, nella sua attuale configurazione, la continuazione di ambedue i citati enti e precisamente: della Cassa di risparmio di Lugo, fondata il 13 gennaio 1845 con decreto pontificio n. 600717, dalla quale e' stata scorporata l'attivita' creditizia, trasferita alla societa' conferitaria, con atto n. 9625/1736 del notaio dott. Renato Giganti di Lugo, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con decreti del Ministro del tesoro n. 436269 del 23 dicembre 1991 e n. 436405 del 27 dicembre 1991; della Banca del Monte di Lugo - Monte di credito su pegno di 1a categoria, la cui istituzione, come Monte di pieta' di Lugo, venne promossa nel 1541 da padre Maria Andrea da Imola ed ebbe luogo per decisione del comune di Lugo il 31 ottobre 1544, divenendo funzionante dal 28 aprile 1546, dalla quale pure e' stata scoperta l'attivita' creditizia, trasferita alla societa' conferitaria, con atto n. 11.913/2038 dello stesso notaio Giganti, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Banca del Monte medesima ed approvato con decreto ministeriale n. 436.108 in data 5 agosto 1992. La Fondazione ha sede in Lugo - Piazza Baracca, 24. Art. 2. Scopi ed attivita' Nella continuita' dello scopo originario e con riferimento principale ai territori nei quali hanno operato la Cassa di risparmio di Lugo e la Banca del Monte di Lugo, nonche' al territorio nel quale opera la societa' conferitaria, la Fondazione persegue, oltre alle originarie finalita' di assistenza e beneficienza, fini di interesse pubblico e di utilita' sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, della sanita', dell'arte e della cultura, conformemente alle esigenze locali e nel rispetto delle disposizioni di legge. La Fondazione, fintanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella societa' per azioni conferitaria delle aziende bancarie dei due Istituti originari, scorporate con gli atti di cui al precedente art. 1. Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla societa' conferitaria di cui all'art. 1, secondo comma, del presente statuto. E' consentito l'acquisto e la cessione di partecipazioni in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purche', strumentali al conseguimento delle proprie finalita'. La Fondazione, con riguardo alle azioni di societa' bancarie e finanziarie rivenienti dal conferimento, rispetta i limiti e le prescrizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 356/1990. Relativamente alle azioni della conferitaria, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 13, comma 4, e 21 di detto decreto. La Fondazione puo' compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto. I debiti con le societa' in cui si detengono partecipazioni e le garanzie prestate dalle societa' stesse nell'interesse della Fondazione non possono superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione medesima, secondo l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non puo' superare il venti per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato. Art. 3. Patrimonio Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalla partecipazione globalmente detenuta, nella societa' conferitaria, dalle fondazioni originarie, nonche' dalla partecipazione nella holding alla quale le fondazioni stesse hanno aderito; esso comprende, inoltre, i cespiti e le attivita' a suo tempo non conferiti, quelli derivanti dall'investimento delle riserve accantonate dalle predette fondazioni ed ogni altro cespite di pertinenza delle medesime. Esso si incrementa per effetto di: accantonamenti a riserva di qualunque specie; liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio; avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi; quote di associazione dei soci. Art. 4. Proventi e loro destinazione La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con: i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari ad almeno il 50% dei proventi e delle rendite stesse ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della societa' bancaria conferitaria o della holding partecipata, nonche' all'acquisto di azioni delle societa' medesime e dopo aver detratto le spese di gestione; le rendite di tale riserva, investita nei modi di legge, sono di pertinenza della riserva stessa; gli eventuali avanzi di gestione e le liberalita' non destinati ad incremento del patrimonio; i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge. In vigenza della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle relative norme attuative, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi della Fondazione, al netto delle spese di gestione e dell'accantonamento a riserva sopra precisato, deve essere destinata alla costituzione di un fondo speciale regionale finalizzato alla istituzione, per il tramite degli enti locali, di centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti. Art. 5. Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione: l'assemblea dei soci; il consiglio di amministrazione; il presidente; il collegio dei revisori; il segretario generale. Art. 6. Soci: requisiti, incompatibilita', decadenza, dimissioni I soci costituiscono la continuita' storica e giuridica della Fondazione con gli enti originari e debbono preferibilmente avere la residenza o il domicilio nel territorio di prevalente attivita' degli enti medesimi. Sono soci di diritto il comune di Lugo, la provincia di Ravenna e la C.C.I.A.A. di Ravenna. Il numero massimo dei soci e' 160; di essi 97 sono di nomina assembleare, 3 sono i soci di diritto di cui al comma precedente, 12 sono designati da questi ultimi e 48 sono designati dagli enti di cui ai paragrafi c) e d) dell'art. 7. Ciascun socio, accettando la nomina, deve sottoscrivere una quota di associazione di L. 100.000, il cui importo andra' ad incrementare il patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto. Le quote di associazione sono personali, indivisibili, intrasmissibili ed infruttifere; alla morte del socio e negli altri casi di cessazione o di perdita della qualita' di socio, l'importo delle quote va ad incremento della riserva. Il socio che, allo scadere della carica nei termini di legge, venga rieletto o confermato, non dovra' sottoscrivere una nuova quota. Per essere ammessi in qualita' di soci, le persone fisiche devono avere piena capacita' civile e indiscussa probita' ed onorabilita', da valutarsi in analogia a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985, articoli 4 e 5 e successive modificazioni, che regola i requisiti e le qualita' per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie e devono dare o aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, da valutarsi da parte del Consiglio di amministrazione. Non possono essere ammessi in qualita' di soci: a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso l'ente, verso la societa' conferitaria o verso altre societa' direttamente o indirettamente partecipate o che abbiano lite vertente con essi o che ad essi abbiano cagionato danni o perdite; b) coloro che siano o siano stati, nei sei mesi precedenti la nomina, soci o amministratori di societa' od enti nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui alla lettera a); c) i dipendenti in servizio dell'ente e della societa' conferitaria. I soci non hanno diritti ne' sul patrimonio ne' sulle rendite della Fondazione. I soci durano in carica dieci anni dalla data della nomina; qualora facciano parte del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori, essi restano in carica, anche oltre detto termine, fino al compimento del mandato in corso. I soci scaduti possono essere rieletti. Decadono da soci coloro che: 1) riportino una condanna che menomi la onorabilita', come sopra precisata e coloro nei confronti dei quali siano venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalita' o il prestigio della Fondazione; 2) vengano a trovarsi in una delle situazioni previste dalle lettere a), b) e c) di cui al sesto comma del presente articolo o vi si siano trovati entro i sei mesi precedenti l'approvazione del presente statuto; 3) non siano intervenuti, senza giustificato motivo, e non si siano fatti rappresentare per delega a tre assemblee consecutive. Per i soci appartenenti ad ordini professionali costituisce motivo di decadenza la radiazione dai rispettivi albi, in base a provvedimento disciplinare definitivo o la sospensione dai medesimi per un periodo non inferiore a un anno. La decadenza e' costatata e dichiarata dal consiglio di amministrazione con provvedimento insindacabile ed inappellabile. La qualita' di socio si perde anche per dimissioni. I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni. Art. 7. Nomina dei soci La qualita' di socio si acquista: a) con la nomina da parte dell'assemblea dei soci, nel rispetto della quota complessiva di n. 97 soci assembleari, su proposta del consiglio di amministrazione oppure su proposta sottoscritta da almeno 1/3 dei soci di nomina dell'assemblea e comunicata al presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata a partire dal 1 marzo ed entro il 30 aprile di ogni anno. Per ciascuna assemblea il consiglio di amministrazione potra' proporre un numero di nominativi non superiore a quello dei posti vacanti e nessun socio potra' sottoscrivere proposte per piu' di due candidature. Per essere ammessi in qualita' di socio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti che rappresentino almeno la meta' piu' uno degli intervenuti all'assemblea. Saranno nominati soci coloro che, entro i mumeri dei posti vacanti, riporteranno in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora piu' nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovra' farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi. A tutti gli adempimenti, formalita' e votazioni di cui al presente paragrafo a) partecipano unicamente i soci di nomina assembleare, con esclusione quindi dei soci di cui ai successivi paragrafi b) c) e d). Le deleghe eventualmente rilasciate da soci assembleari, a' sensi dell'art. 9, ultimo comma, potranno essere conferite esclusivamente ad altri soci assembleari; b) con la dichiarazione di nomina da parte del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto, di dodici candidati designati in ragione di quattro ciascuno dai tre soci di diritto - comune di Lugo, provincia di Ravenna e C.C.I.A.A. di Ravenna; c) con la dichiarazione di nomina da parte del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, di un rappresentante su designazione di ciascuna delle seguenti amministrazioni locali: regione Emilia e Romagna; comune di Ravenna; comune di Alfonsine; comune di Bagnacavallo; comune di Bagnara; comune di Castelbolognese; comune di Conselice; comune di Cotignola; comune di Faenza; comune di Fusignano; comune di Massalombarda; comune di S. Agata; comue di Solarolo; d) con dichiarazione di nomina del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, di un rappresentante su designazione di ciascuno dei seguenti enti, istituzioni ed organizzazioni della provincia di Ravenna: Consorzio di bonifica della Romagna occidentale; Associazione degli industriali; Associazione piccole industrie - A.P.I.; Confartigianato - F.A.P.A.; Confederazione nazionale dell'artigianato - C.N.A.; Associazione agricoltori; Confederazione italiana coltivatori; Federazione coltivatori diretti; Associazione commercianti - ASCOM; Federazione esercenti e commercianti - Confesercenti; Lega provinciale delle cooperative; Unione provinciale cooperative e mutue; Associazione generale cooperative italiane; Ordine degli architetti; Ordine degli ingegneri; Ordine degli avvocati e procuratori; Ordine dei dottori commercialisti; Ordine dei farmacisti; Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri; Ordine dei dottori agronomi; Collegio dei periti agrari; Collegio dei geometri; Collegio dei ragionieri; Consiglio notarile, nonche' dei seguenti enti ed organizzazioni: unita' sanitaria locale n. 36 - Lugo; universita' degli studi di Bologna; diocesi di Imola; diocesi di Faenza; diocesi di Ravenna; distretto scolastico di Lugo; associazione per lo sviluppo della cultura - Lugo; societa' amici dell'arte di Lugo; istituto oncologico romagnolo; associazione volontari italiani sangue - Associazione donatori sangue (AVIS - ADS) - sezione comunale di Lugo; croce rossa italiana - delegazione di Lugo. L'Universita' degli studi di Bologna designera' socio della Fondazione una persona scelta preferibilmente fra quelle in attivita' presso la sede di Ravenna. La nomina di soci, di cui ai precedenti paragrafi b) c) e d), negli organi della Fondazione non comporta rappresentanza degli enti ed organizzazioni che li hanno designati, salvo che per i tre enti soci di diritto. Ogni anno, entro il 15 maggio, il consiglio di amministrazione, accertato il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui ai paragrafi a), b), c) e d) del presente articolo, delibera sulla proposta da sottoporre all'assemblea per la copertura dei posti di cui al paragrafo a) ed invita gli enti, le amministrazioni e le organizzazioni, di cui ai paragrafi b), c) e d), a designare le persone da proporre a socio. Le designazioni corredate dalla indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al consiglio di amministrazione, rispettivamente entro il mese di febbraio ed il mese di agosto di ogni anno, in riferimento ai termini di convocazione dell'assemblea previsti dall'art. 21 del presente statuto. I posti, per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione, rimasti scoperti per qualsiasi motivo, restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il funzionamento degli organi della Fondazione. Art. 8. Assemblea dei soci: Poteri L'assemblea dei soci delibera: sulle norme che regolano il proprio funzionamento; sulla nomina dei soci di sua competenza; sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; sulla nomina dei revisori di sua competenza; sulle linee alle quali uniformare l'attivita' annuale per il perseguimento delle finalita' istituazionali della Fondazione; sulle eventuali proposte formulate dal Consiglio di amministrazione o da almeno 1/3 dei soci; sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali. L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie e sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio. Art. 9. Assemblea dei soci: convocazione L'assemblea dei soci deve essere convocata, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, almeno due volte all'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, mediante invio al domicilio dei soci, dei componenti il Consiglio di amministrazione e dei revisori, 15 giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione puo' essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purche' almeno un'ora dopo. Art. 10. Assemblea dei soci: costituzione e presidenza L'assemblea dei soci e' validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla meta' piu' uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando sia presente o sia rappresentato almeno il 30% del numero dei soci. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, paragrafo a), ultimo comma, ogni socio puo' farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio puo' essere portatore di piu' di due deleghe. L'assemblea dei soci e' presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente ovvero da chi sostituisce il presidente a termini di statuto. Art. 11. Assemblea dei soci: deliberazione e verbali delle adunanze Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parita' di voti, prevale il voto di chi presiede l'assemblea; quando si proceda a votazione segreta, la proposta che avra' ottenuto il voto favorevole di meta' dei votanti si intendera' respinta. Per le votazioni si procede, di norma, con voto palese, mentre quelle relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonche' quelle comunque riguardanti componenti il Consiglio di amministrazione e, in ogni caso, quelle riguardanti persone, si effettuano sempre a scrutinio segreto. Per la nomina dei soci, dei consiglieri di amministrazione e dei revisori, in caso di parita' dei voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita' dallo Statuto, si procede ad ulteriori votazioni di ballottaggio a maggioranza dei votanti. Alle riunioni dell'Assemblea interviene il segretario generale o, in sua mancanza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al presidente dell'assemblea. Gli scrutatori accertano la regolarita' delle votazioni e firmano, insieme con il presidente e con il segretario generale, il verbale dell'adunanza. Art. 12. Consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione e' composto da nove membri, scelti fra i soci, di cui uno nominato dal Comune di Lugo, uno dalla C.C.I.A.A. di Ravenna e i restanti dell'Assemblea, scegliendo fra i soci persone fisiche, con il voto favorevole della maggioranza assoluta, arrotondata all'unita' superiore, dei votanti; essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non piu' di due ulteriori mandati consecutivi. Il consiglio di amministrazione nomina, nel proprio seno, il presidente ed il Vice Presidente; essi restano in carica per la durata del loro mandato di amministratori e possono essere confermati. Alla scadenza del mandato, i componenti il Consiglio potranno rimanere nel loro ufficio per un periodo massimo di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso. I consiglieri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori. Il presidente, tre mesi prima della scadenza del mandato di ciascuno dei consiglieri nominati dagli enti di cui al primo comma, provvedera' a dare avviso all'ente cui compete la nomina. Nell'ipotesi in cui l'ente non vi provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza, la nomina stessa verra' effettuata dal presidente della fondazione, dandone comunicazione, per conoscenza, all'ente interessato. In materia di responsabilita' dei componenti il consiglio si applicano le norme di cui all'art. 2392 del cod. civ. I consiglieri devono avere piena capacita' civile e indiscussa probita' ed onorabilita', da valutarsi in analogia a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985, articoli 4 e 5 e successive modificazioni, che regola i requisiti e le qualita' per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie. Non possono ricoprire la carica di consigliere i dipendenti in servizio della Fondazione, della Societa' conferitaria o di societa' da quest'ultima controllate, nonche' il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al secondo grado incluso e coloro che perdano la qualita' di socio. La decadenza opera di diritto con dichiarazione del Consiglio di amministrazione. Decade altresi' il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, di tal caso il consigliere non puo' essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza. Art. 13. Consiglio di amministrazione: convocazione Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata, ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei revisori almeno tre giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica, telefax o in altra forma, con un preavviso di almeno ventiquattro ore. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica o il collegio dei revisori, nella richiesta dovranno essere indicati agli argomenti su cui deliberare. Art. 14. Consiglio di amministrazione: riunioni e deliberazioni Per la validita' delle riunioni del Consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del presidente, presiede le adunanze il vicepresidente ovvero chi sostituisce il presidente a termini di statuto. Per la validita' delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Le votazioni relative a nomine od elezioni o a designazioni a cariche, nonche' quelle riguardanti componenti il Consiglio di amministrazione e quelle comunque riguardanti le persone si effettuano sempre a scrutinio segreto e con il voto favorevole di un numero di membri che rappresentino la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Alle riunioni partecipa il segretario generale o in sua mancanza od impedimento chi lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente a chi presiede la riunione. Art. 15. Poteri del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione, al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa. Il consiglio, puo' delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale, determinando i limiti delle delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovra' essere data notizia al consiglio secondo le modalita' da questo fissate. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia, sentito il parere dell'assemblea, con la maggioranza di due terzi dei componenti in carica, arrotondata alla unita' superiore; la nomina del presidente e del vice presidente; la determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' e dell'organizzazione della fondazione; l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza assoluta dei componenti in carica, arrotondata all'unita' superiore; la proposta di nominativi da eleggere a soci, da parte della Assemblea; la dichiarazione di ammissione a socio di cui ai paragrafi b), c) e d) dell'art. 7; la dichiarazione di decadenza di Soci, Consiglieri e Revisori; la nomina del segretario generale, del vice segretario generale e la revoca dell'incarico; l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili; l'acquisto o la cessione di azioni della societa' conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza di due terzi dei componenti in carica, arrotondata all'unita' superiore; l'acquisto o la cessione di partecipazioni da effettuarsi ai sensi di legge, con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, arrotondata all'unita' superiore; la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa' od enti; la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di societa' partecipate; la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse; la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e gli eventuali aggiustamenti al bilancio preventivo in corso di esercizio, nonche' la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio; la determinazione dei criteri e delle modalita' per le erogazioni annuali in attuazione delle finalita' istituzionali, tenendo conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci. Art. 16. P r e s i d e n t e Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle finalita' istituzionali. In situazioni di urgenza improrogabile e nella impossibilita' di convocare il consiglio di amministrazione, sentito il segretario generale, il presidente puo' adottare i provvedimenti necessari, dei quali riferira' al consiglio nella prima riunione. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono adempiute dal vice presidente ovvero, in mancanza o impedimento anche di questi, dal consigliere piu' anziano nella carica fra quelli in sede; in caso di pari anzianita' di carica, dal piu' anziano di eta'. Il presidente, con il parere favorevole del consiglio, puo' delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione. La firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. Art. 17. Collegio dei revisori Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre revisori, scelti fra i soci, con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2404, 2405, 2407 del codice civile. Esso e' presieduto dal membro iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, nel caso in cui tale qualifica sia posseduta da piu' di un membro, da quello piu' anziano di carica fra quelli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, in caso di pari anzianita' di carica, dal piu' anziano di eta'. Essi sono nominati, due dall'assemblea dei soci ed uno dalla provincia di Ravenna; di essi, almeno uno dovra' essere scelto fra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti. I revisori durano in carica tre anni e sono confermabili. Salvo diverse disposizioni di legge, alla scadenza del mandato essi potranno rimanere nel loro ufficio per un periodo massimo di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso. I revisori devono godere di piena capacita' civile e, in analogia a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985, articoli 4 e 5 e successive modificazioni, che regola i requisiti e le qualita' per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie, devono essere di indiscussa probita' ed onorabilita'. Essi intervengono alle adunanze del consiglio di amministrazione. Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali sono firmati dagli intervenuti. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provochera' la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione. Il revisore dichiarato decaduto non puo' essere nominato nel triennio successivo. Il presidente, tre mesi prima della scadenza del mandato del revisore nominato dalla provincia di Ravenna, provvedera' a dare avviso all'ente per la nuova nomina. Nell'ipotesi in cui l'ente non vi provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza, la nomina stessa verra' effettuata dal presidente della Fondazione, dandone comunicazione, per conoscenza, all'ente interessato. Art. 18. Cumulo delle cariche I componenti il consiglio di amministrazione e i revisori non possono assumere piu' di cinque incarichi nel novero delle societa' partecipate direttamente e indirettamente dalla Fondazione, e, fra questi incarichi, non piu' di tre quale presidente, ivi compresi gli incarichi presso la Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma del presente articolo. Le cariche amministrative o di controllo assunte nella Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella societa' bancaria conferitaria ovvero nelle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. Art. 19. Compensi e rimborsi spese Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai revisori compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in forma forfettaria, delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalita' stabilite dal consiglio. La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza e' annualmente determinata dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio preventivo. Nel caso di cumulo di incarichi consentito e regolato dall'art. 18, qualora i compensi globali percepiti dal singolo interessato, in relazione a tali incarichi, superassero il doppio del compenso maggiore fra quelli previsti per gli incarichi nell'ambito del gruppo creditizio, l'eccedenza relativa dovra' essere riversata alla cassa della Fondazione. Art. 20. Segretario generale Il segretario generale e' il capo degli uffici della Fondazione e del personale, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e puo' fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Assiste alle riunioni dell'assemblea ed esercita altresi' i poteri speciali previsti dal presente Statuto. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Compie inoltre ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio. In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne compie le funzioni il vice segretario generale ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, la persona all'uopo delegata dal consiglio di amministrazione. La firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. Per le funzioni di segretario generale e per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa, la Fondazione deve prevalentemente avvalersi, fino a quando detiene il controllo della societa' conferitaria, di personale distaccato da quest'ultima o da altre societa' dalla stessa controllate. Qualora la carica di segretario generale sia ricoperta dal direttore generale della societa' conferitaria, per la carica stessa puo' essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Art. 21. Esercizio e bilanci L'esercizio inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo. Entro il mese di maggio, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo dell'esercizio, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e lo trasmette, entro 10 giorni, al Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse, per l'approvazione, anche le variazioni del bilancio preventivo intervenute nel corso dell'esercizio. Entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base del rendiconto del segretario generale e sentita la relazione del collegio dei revisori, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 agosto e, unitamente alla propria relazione ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette, entro 10 giorni, al Ministero del tesoro. Ad ogni fine, i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione a' sensi di legge. Art. 22. Durata, trasformazione, fusione, scioglimento e liquidazione La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre ad esser liquidata nei casi e secondo le modalita' previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea dei soci e con l'approvazione del Ministero del tesoro, puo' trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 356/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire piu' efficacemente scopi riconducibili alle finalita' istituzionali. In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, soddisfatte tutte le obbligazioni, il patrimonio netto residuante deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilita', a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operavano gli enti originari, nonche' di quello ove ha operato la societa' conferitaria, nel rispetto delle norme del codice civile. Art. 23. Norme transitorie I soci della Cassa di risparmio di Lugo in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 356/1990 conservano la qualita' di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa in vigore alla medesima data. Allo scopo di assicurare la necessaria continuita' tra gli enti originari e la nuova Fondazione, il presidente, il vice presidente, quattro degli altri componenti il consiglio di amministrazione ed i revisori della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo, in carica alla data di attuazione della concentrazione di cui all'art. 1 del presente statuto, permangono ciascuno nella propria carica presso la nuova Fondazione, fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso e comunque fino all'entrata in carica dei successori, fatto salvo il principio della incompatibilita' di cui all'art. 18. Analogamente, il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lugo, in carica alla data suddetta, entra a far parte del consiglio di amministrazione della nuova Fondazione, fino alla scadenza del mandato in corso, unitamente a due consiglieri, indicati uno dal comune di Lugo ed uno dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto; al tempo stesso, un membro del collegio dei revisori sara' nominato dalla provincia di Ravenna. Sia i due consiglieri che il revisore sopra indicati, saranno scelti tra gli amministratori e sindaci della Fondazione Banca del Monte di Lugo e dureranno in carica fino al compimento del mandato in corso, fatto salvo il principio della incompatibilita' di cui all'art. 18. Gli amministratori ed i sindaci della Fondazione Banca del Monte di Lugo entrano inoltre e far parte dei soci di cui all'art. 7, paragrafo b), all'atto della concentrazione; ad essi si aggiungeranno tanti soci quanti saranno necessari per completare il numero previsto dal citato paragrafo b) dell'art. 7, dopo avere incluso anche quelli indicati al comma successivo del presente articolo. Pertanto, all'atto della concentrazione, saranno designati due soci dal comune di Lugo, un socio dalla provincia di Ravenna ed uno dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, ferma restando la qualifica di Socio di diritto spettante ai predetti enti. Quanto sopra anche nel caso in cui venisse a determinarsi il superamento del numero massimo di 160 soci; l'eventuale eccedenza verra' progressivamente riassorbita, attraverso il rientro a 97 del numero dei soci di nomina assembleare. Gli amministratori ed i sindaci della Fondazione Banca del Monte di Lugo che, all'atto della concentrazione, erano gia' soci della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo, in quanto nominati a' sensi dell'art. 7, paragrafo c) dello statuto di quest'ultima, passeranno, pertanto, tra i soci di cui al paragrafo b); le organizzazioni che avevano proceduto alla loro designazione potranno procedere a nuove designazioni, nel rispetto del presente statuto. Quanto previsto dai precedenti commi quarto e quinto si riferisce alla fase iniziale della nuova Fondazione; in prosieguo di tempo, per attuare il dettato dell'art. 7 paragrafo b), del presente statuto, i posti che via via si renderanno vacanti, nell'ambito dei dodici soci previsti dal paragrafo stesso, saranno attribuiti, nell'ordine, il primo alla provincia di Ravenna, il secondo alla C.C.I.A.A. di Ravenna ed il terno al comune di Lugo, fino al completamento del numero di quattro soci designati da ognuno di detti enti, tenendo conto della provenienza dei restanti soci in carica. La norma di cui all'art. 18, secondo comma, del presente statuto e' operativa a' sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243.265, e trovera' applicazione nei termini previsti dal decreto medesimo. In fase di prima applicazione del presente statuto, il direttore generale della Societa' bancaria conferitaria ricoprira' la carica di Segretario generale della Fondazione. Art. 24. In deroga a quanto previsto dall'art. 21 dello statuto, il primo esercizio della Fondazione terminera' il 31 agosto 1994 e il relativo bilancio di previsione sara' costituito dal consolidamento dei bilanci delle fondazioni originarie, relativi all'esercizio in corso all'atto della concentrazione. L'eventuale avanzo che si potra' determinare per effetto delle economie derivanti dalla fusione sara' destinato a' sensi di statuto.