(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
             STATUTO DELLA FONDAZIONE CASSI DI RISPARMIO
                      E BANCA DEL MONTE DI LUGO
                               Art. 1.
                 Denominazione, costituzione e sede
   La  "Fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte di Lugo" - di
seguito chiamata Fondazione - e'  un  ente  con  piena  capacita'  di
diritto  pubblico  e  di diritto privato, soggetto alla vigilanza del
Ministero del tesoro e regolato  dalle  leggi  e  dalle  disposizioni
vigenti  in  materia ed in particolare dalla legge 30 luglio 1990, n.
218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,  e  successive
modificazioni, nonche' dal presente statuto.
   Essa   deriva  dalla  concentrazione  della  Fondazione  Cassa  di
risparmio di Lugo con la Fondazione Banca del Monte di Lugo, enti che
rappresentavano, rispettivamente, la  continuazione  della  Cassa  di
risparmio  di  Lugo e della Banca del Monte di Lugo, dopo lo scorporo
dell'attivita' creditizia; costituisce, pertanto, nella  sua  attuale
configurazione,   la   continuazione  di  ambedue  i  citati  enti  e
precisamente:
    della Cassa di risparmio di Lugo, fondata il 13 gennaio 1845  con
decreto  pontificio  n.  600717,  dalla  quale  e'  stata  scorporata
l'attivita' creditizia, trasferita alla  societa'  conferitaria,  con
atto  n.  9625/1736  del  notaio  dott.  Renato  Giganti  di Lugo, in
attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal  consiglio
di  amministrazione  della  Cassa  stessa e approvato con decreti del
Ministro del tesoro n. 436269 del 23 dicembre 1991 e n. 436405 del 27
dicembre 1991;
    della Banca del Monte di Lugo - Monte di credito su pegno  di  1a
categoria,  la  cui  istituzione, come Monte di pieta' di Lugo, venne
promossa nel 1541 da padre Maria Andrea da Imola ed  ebbe  luogo  per
decisione   del   comune  di  Lugo  il  31  ottobre  1544,  divenendo
funzionante dal 28 aprile 1546, dalla quale pure  e'  stata  scoperta
l'attivita'  creditizia,  trasferita  alla societa' conferitaria, con
atto n. 11.913/2038 dello stesso notaio Giganti,  in  attuazione  del
progetto    di   ristrutturazione   deliberato   dal   consiglio   di
amministrazione della Banca  del  Monte  medesima  ed  approvato  con
decreto ministeriale n. 436.108 in data 5 agosto 1992.
   La Fondazione ha sede in Lugo - Piazza Baracca, 24.
                               Art. 2.
                         Scopi ed attivita'
   Nella   continuita'  dello  scopo  originario  e  con  riferimento
principale ai territori nei quali hanno operato la Cassa di risparmio
di Lugo e la Banca del Monte di Lugo, nonche' al territorio nel quale
opera la societa' conferitaria, la Fondazione  persegue,  oltre  alle
originarie  finalita' di assistenza e beneficienza, fini di interesse
pubblico e di utilita' sociale nei settori della ricerca scientifica,
dell'istruzione,  della   sanita',   dell'arte   e   della   cultura,
conformemente  alle esigenze locali e nel rispetto delle disposizioni
di legge.
   La  Fondazione,  fintanto  che  ne  sia  titolare,  amministra  la
partecipazione  nella  societa' per azioni conferitaria delle aziende
bancarie dei due Istituti originari, scorporate con gli atti  di  cui
al precedente art. 1.
   Sono  preclusi  alla  Fondazione  l'esercizio diretto dell'impresa
bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di
imprese bancarie o finanziarie diverse dalla societa' conferitaria di
cui all'art. 1, secondo comma, del presente statuto.
   E' consentito  l'acquisto  e  la  cessione  di  partecipazioni  in
imprese   diverse   da   quelle   bancarie  e  finanziarie,  purche',
strumentali al conseguimento delle proprie finalita'.
   La Fondazione, con riguardo alle azioni  di  societa'  bancarie  e
finanziarie  rivenienti  dal  conferimento,  rispetta  i  limiti e le
prescrizioni di  cui  all'art.  13,  commi  1,  2  e  3  del  decreto
legislativo  356/1990.  Relativamente alle azioni della conferitaria,
si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 13, comma  4,
e 21 di detto decreto.
   La   Fondazione   puo'   compiere   ogni  operazione  finanziaria,
commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi  vigenti
e dal presente statuto.
   I  debiti  con le societa' in cui si detengono partecipazioni e le
garanzie  prestate  dalle  societa'   stesse   nell'interesse   della
Fondazione  non  possono  superare  il limite del dieci per cento del
valore del patrimonio della  Fondazione  medesima,  secondo  l'ultimo
bilancio   approvato.   L'ammontare   complessivo  dei  debiti  della
Fondazione e delle garanzie da essa  ricevute  o  prestate  non  puo'
superare il venti per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio
approvato.
                               Art. 3.
                             Patrimonio
   Il  patrimonio della Fondazione e' costituito dalla partecipazione
globalmente detenuta, nella societa' conferitaria,  dalle  fondazioni
originarie,  nonche' dalla partecipazione nella holding alla quale le
fondazioni stesse hanno aderito; esso comprende, inoltre, i cespiti e
le  attivita'  a  suo   tempo   non   conferiti,   quelli   derivanti
dall'investimento delle riserve accantonate dalle predette fondazioni
ed ogni altro cespite di pertinenza delle medesime.
   Esso si incrementa per effetto di:
    accantonamenti a riserva di qualunque specie;
    liberalita'   a  qualsiasi  titolo  pervenute  ed  esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
    avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi;
    quote di associazione dei soci.
                               Art. 4.
                    Proventi e loro destinazione
   La   Fondazione   provvede   alla   realizzazione   degli    scopi
istituzionali con:
    i  proventi  e  le  rendite  derivanti dalla gestione del proprio
patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari ad almeno il 50% dei
proventi e delle rendite  stesse  ad  una  riserva  finalizzata  alla
sottoscrizione   di  aumenti  di  capitale  della  societa'  bancaria
conferitaria o della holding  partecipata,  nonche'  all'acquisto  di
azioni  delle  societa'  medesime  e  dopo  aver detratto le spese di
gestione; le rendite di tale riserva, investita nei  modi  di  legge,
sono di pertinenza della riserva stessa;
    gli  eventuali  avanzi di gestione e le liberalita' non destinati
ad incremento del patrimonio;
    i proventi di natura straordinaria  da  destinarsi  ai  sensi  di
legge.
   In  vigenza  della  legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle relative
norme attuative, una quota  non  inferiore  ad  un  quindicesimo  dei
proventi  della  Fondazione,  al  netto  delle  spese  di  gestione e
dell'accantonamento a riserva sopra precisato, deve essere  destinata
alla  costituzione  di  un  fondo speciale regionale finalizzato alla
istituzione, per il tramite degli enti locali, di centri di  servizio
a  disposizione  delle  organizzazioni  di  volontariato  e da queste
gestiti.
                               Art. 5.
                       Organi della Fondazione
   Sono organi della Fondazione:
    l'assemblea dei soci;
    il consiglio di amministrazione;
    il presidente;
    il collegio dei revisori;
    il segretario generale.
                               Art. 6.
      Soci: requisiti, incompatibilita', decadenza, dimissioni
   I soci costituiscono la  continuita'  storica  e  giuridica  della
Fondazione  con gli enti originari e debbono preferibilmente avere la
residenza o il domicilio nel territorio di prevalente attivita' degli
enti medesimi.
   Sono soci di diritto il comune di Lugo, la provincia di Ravenna  e
la C.C.I.A.A. di Ravenna.
   Il  numero  massimo  dei  soci  e'  160; di essi 97 sono di nomina
assembleare, 3 sono i soci di diritto di cui al comma precedente,  12
sono designati da questi ultimi e 48 sono designati dagli enti di cui
ai paragrafi c) e d) dell'art. 7.
   Ciascun  socio, accettando la nomina, deve sottoscrivere una quota
di associazione di L. 100.000, il cui importo andra' ad  incrementare
il  patrimonio  della  Fondazione,  ai sensi dell'art. 3 del presente
statuto.
   Le   quote   di   associazione   sono   personali,   indivisibili,
intrasmissibili  ed  infruttifere; alla morte del socio e negli altri
casi di cessazione o di perdita della qualita'  di  socio,  l'importo
delle  quote  va  ad  incremento  della  riserva.  Il socio che, allo
scadere  della  carica  nei  termini  di  legge,  venga  rieletto   o
confermato, non dovra' sottoscrivere una nuova quota.
   Per  essere ammessi in qualita' di soci, le persone fisiche devono
avere piena capacita' civile e indiscussa probita'  ed  onorabilita',
da   valutarsi  in  analogia  a  quanto  stabilito  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 350/1985, articoli 4 e 5 e  successive
modificazioni,  che regola i requisiti e le qualita' per la nomina di
amministratori di istituzioni creditizie e devono dare  o  aver  dato
personali  contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello
della  professione  e  della  cultura,  da  valutarsi  da  parte  del
Consiglio di amministrazione.
   Non possono essere ammessi in qualita' di soci:
     a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza
alle loro obbligazioni verso l'ente, verso la societa' conferitaria o
verso  altre societa' direttamente o indirettamente partecipate o che
abbiano lite vertente con essi o che ad essi abbiano cagionato  danni
o perdite;
     b)  coloro  che  siano o siano stati, nei sei mesi precedenti la
nomina, soci o amministratori di societa' od enti nei  confronti  dei
quali ricorrano le condizioni di cui alla lettera a);
     c)   i   dipendenti  in  servizio  dell'ente  e  della  societa'
conferitaria.
   I soci non hanno diritti ne'  sul  patrimonio  ne'  sulle  rendite
della Fondazione.
   I  soci  durano  in  carica  dieci  anni  dalla data della nomina;
qualora  facciano  parte  del  consiglio  di  amministrazione  o  del
collegio  dei  revisori,  essi  restano  in carica, anche oltre detto
termine, fino al compimento del mandato in corso.
   I soci scaduti possono essere rieletti.
   Decadono da soci coloro che:
    1) riportino una condanna che menomi la onorabilita', come  sopra
precisata  e  coloro  nei  confronti  dei  quali siano venute meno le
caratteristiche richieste per l'ammissione  o  si  siano  determinate
situazioni  incompatibili  con  le  finalita'  o  il  prestigio della
Fondazione;
   2) vengano a trovarsi  in  una  delle  situazioni  previste  dalle
lettere  a), b) e c) di cui al sesto comma del presente articolo o vi
si siano trovati entro  i  sei  mesi  precedenti  l'approvazione  del
presente statuto;
    3)  non  siano  intervenuti,  senza giustificato motivo, e non si
siano fatti rappresentare per delega a tre assemblee consecutive.
   Per i soci appartenenti ad ordini professionali costituisce motivo
di  decadenza  la  radiazione  dai  rispettivi  albi,   in   base   a
provvedimento  disciplinare  definitivo o la sospensione dai medesimi
per un periodo non inferiore a un anno.
   La  decadenza  e'  costatata  e  dichiarata   dal   consiglio   di
amministrazione con provvedimento insindacabile ed inappellabile.
   La qualita' di socio si perde anche per dimissioni.
   I  soci  decaduti  o  dimissionari non possono essere rieletti nei
successivi dieci anni.
                               Art. 7.
                           Nomina dei soci
   La qualita' di socio si acquista:
     a) con la nomina da parte dell'assemblea dei soci, nel  rispetto
della  quota  complessiva  di n. 97 soci assembleari, su proposta del
consiglio di  amministrazione  oppure  su  proposta  sottoscritta  da
almeno  1/3  dei  soci  di  nomina  dell'assemblea  e  comunicata  al
presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata  a  partire
dal  1  marzo  ed  entro  il  30  aprile  di  ogni anno. Per ciascuna
assemblea il consiglio di amministrazione potra' proporre  un  numero
di nominativi non superiore a quello dei posti vacanti e nessun socio
potra' sottoscrivere proposte per piu' di due candidature.
   Per essere ammessi in qualita' di socio occorre il voto favorevole
della  maggioranza  assoluta  dei votanti che rappresentino almeno la
meta' piu' uno degli intervenuti all'assemblea. Saranno nominati soci
coloro che, entro i mumeri dei posti vacanti, riporteranno in  ordine
decrescente  il  maggior  numero  di  voti.  Qualora  piu' nominativi
riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero  dei
posti  vacanti, dovra' farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio
fra i nominativi medesimi.
   A tutti gli adempimenti, formalita' e votazioni di cui al presente
paragrafo a) partecipano unicamente i soci di nomina assembleare, con
esclusione quindi dei soci di cui ai successivi paragrafi b) c) e d).
   Le  deleghe eventualmente rilasciate da soci assembleari, a' sensi
dell'art. 9, ultimo comma, potranno essere  conferite  esclusivamente
ad altri soci assembleari;
     b)  con  la  dichiarazione  di  nomina da parte del consiglio di
amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei  requisiti
previsti  dal  presente  Statuto,  di  dodici  candidati designati in
ragione di quattro ciascuno dai tre soci di diritto - comune di Lugo,
provincia di Ravenna e C.C.I.A.A. di Ravenna;
     c) con la dichiarazione di nomina  da  parte  del  consiglio  di
amministrazione,  previo accertamento della sussistenza dei requisiti
previsti dal presente statuto, di un rappresentante  su  designazione
di ciascuna delle seguenti amministrazioni locali:
     regione Emilia e Romagna;
     comune di Ravenna;
     comune di Alfonsine;
     comune di Bagnacavallo;
     comune di Bagnara;
     comune di Castelbolognese;
     comune di Conselice;
     comune di Cotignola;
     comune di Faenza;
     comune di Fusignano;
     comune di Massalombarda;
     comune di S. Agata;
     comue di Solarolo;
     d) con dichiarazione di nomina del consiglio di amministrazione,
previo  accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti previsti dal
presente statuto, di un rappresentante su  designazione  di  ciascuno
dei  seguenti  enti, istituzioni ed organizzazioni della provincia di
Ravenna:
     Consorzio di bonifica della Romagna occidentale;
     Associazione degli industriali;
     Associazione piccole industrie - A.P.I.;
     Confartigianato - F.A.P.A.;
     Confederazione nazionale dell'artigianato - C.N.A.;
     Associazione agricoltori;
     Confederazione italiana coltivatori;
     Federazione coltivatori diretti;
     Associazione commercianti - ASCOM;
     Federazione esercenti e commercianti - Confesercenti;
     Lega provinciale delle cooperative;
     Unione provinciale cooperative e mutue;
     Associazione generale cooperative italiane;
     Ordine degli architetti;
     Ordine degli ingegneri;
     Ordine degli avvocati e procuratori;
     Ordine dei dottori commercialisti;
     Ordine dei farmacisti;
     Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
     Ordine dei dottori agronomi;
     Collegio dei periti agrari;
     Collegio dei geometri;
     Collegio dei ragionieri;
     Consiglio notarile,
nonche' dei seguenti enti ed organizzazioni:
     unita' sanitaria locale n. 36 - Lugo;
     universita' degli studi di Bologna;
     diocesi di Imola;
     diocesi di Faenza;
     diocesi di Ravenna;
     distretto scolastico di Lugo;
     associazione per lo sviluppo della cultura - Lugo;
     societa' amici dell'arte di Lugo;
     istituto oncologico romagnolo;
     associazione  volontari  italiani sangue - Associazione donatori
sangue (AVIS - ADS) - sezione comunale di Lugo;
     croce rossa italiana - delegazione di Lugo.
   L'Universita'  degli  studi  di  Bologna  designera'  socio  della
Fondazione una persona scelta preferibilmente fra quelle in attivita'
presso la sede di Ravenna.
   La  nomina  di  soci,  di  cui ai precedenti paragrafi b) c) e d),
negli organi della Fondazione non comporta rappresentanza degli  enti
ed  organizzazioni  che  li hanno designati, salvo che per i tre enti
soci di diritto.
   Ogni anno, entro il 15 maggio, il  consiglio  di  amministrazione,
accertato  il  numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie
di cui ai paragrafi a), b), c) e d) del presente  articolo,  delibera
sulla proposta da sottoporre all'assemblea per la copertura dei posti
di  cui  al  paragrafo a) ed invita gli enti, le amministrazioni e le
organizzazioni, di cui ai paragrafi b),  c)  e  d),  a  designare  le
persone da proporre a socio.
   Le   designazioni   corredate   dalla  indicazione  dei  requisiti
posseduti e  dalla  documentazione  richiesta,  devono  pervenire  al
consiglio  di  amministrazione,  rispettivamente  entro  il  mese  di
febbraio ed il mese di agosto di ogni anno, in riferimento ai termini
di convocazione dell'assemblea previsti  dall'art.  21  del  presente
statuto.
   I  posti,  per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione,
rimasti scoperti per qualsiasi motivo, restano riservati ai  soggetti
destinatari  di  detto invito e la mancata copertura non impedisce il
funzionamento degli organi della Fondazione.
                               Art. 8.
                     Assemblea dei soci: Poteri
   L'assemblea dei soci delibera:
    sulle norme che regolano il proprio funzionamento;
    sulla nomina dei soci di sua competenza;
    sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
    sulla nomina dei revisori di sua competenza;
    sulle linee alle quali  uniformare  l'attivita'  annuale  per  il
perseguimento delle finalita' istituazionali della Fondazione;
    sulle    eventuali    proposte   formulate   dal   Consiglio   di
amministrazione o da almeno 1/3 dei soci;
    sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.
   L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie
e sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio.
                               Art. 9.
                  Assemblea dei soci: convocazione
   L'assemblea  dei  soci  deve  essere  convocata, ad iniziativa del
presidente o di chi ne fa le veci,  almeno  due  volte  all'anno,  in
tempo  utile  per  lo  svolgimento degli adempimenti che sono ad essa
riservati, mediante invio al domicilio dei soci,  dei  componenti  il
Consiglio  di  amministrazione  e dei revisori, 15 giorni prima della
data fissata, di un  avviso  contenente  l'elenco  delle  materie  da
trattare  e  l'indicazione  del  giorno,  dell'ora  e del luogo della
riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione
puo' essere tenuta  nello  stesso  giorno  stabilito  per  la  prima,
purche' almeno un'ora dopo.
                              Art. 10.
            Assemblea dei soci: costituzione e presidenza
   L'assemblea   dei   soci   e'   validamente  costituita  in  prima
convocazione quando sia presente o rappresentato un  numero  di  soci
pari  almeno  alla  meta'  piu'  uno  di quelli in carica, in seconda
convocazione quando sia presente o sia rappresentato  almeno  il  30%
del numero dei soci.
   Fatto  salvo  quanto  previsto  all'art.  7,  paragrafo a), ultimo
comma, ogni socio puo' farsi rappresentare da  altro  socio  mediante
delega  scritta.  Nessun  socio  puo' essere portatore di piu' di due
deleghe.
   L'assemblea dei soci e' presieduta dal presidente o,  in  caso  di
sua  assenza  o  impedimento,  dal  vice  presidente  ovvero  da  chi
sostituisce il presidente a termini di statuto.
                              Art. 11.
     Assemblea dei soci: deliberazione e verbali delle adunanze
   Salvi i  casi  in  cui  siano  previste  maggioranze  qualificate,
l'assemblea  delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo
dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
   In caso di parita' di  voti,  prevale  il  voto  di  chi  presiede
l'assemblea;  quando  si proceda a votazione segreta, la proposta che
avra' ottenuto il voto favorevole di meta' dei votanti si  intendera'
respinta.
   Per  le  votazioni  si  procede, di norma, con voto palese, mentre
quelle relative ad elezioni  o  a  designazioni  a  cariche,  nonche'
quelle    comunque    riguardanti    componenti   il   Consiglio   di
amministrazione e, in  ogni  caso,  quelle  riguardanti  persone,  si
effettuano sempre a scrutinio segreto.
   Per  la  nomina dei soci, dei consiglieri di amministrazione e dei
revisori, in caso di parita'  dei  voti  tra  candidati  che  abbiano
conseguito  la  maggioranza  stabilita'  dallo Statuto, si procede ad
ulteriori votazioni di ballottaggio a maggioranza dei votanti.
   Alle riunioni dell'Assemblea interviene il segretario generale  o,
in  sua  mancanza  o  impedimento,  chi  lo  sostituisce a termini di
statuto, con il compito di redigere il verbale  e  di  sottoscriverlo
unitamente al presidente dell'assemblea.
   Gli scrutatori accertano la regolarita' delle votazioni e firmano,
insieme  con  il  presidente e con il segretario generale, il verbale
dell'adunanza.
                              Art. 12.
                    Consiglio di amministrazione
   Il consiglio di amministrazione e' composto da nove membri, scelti
fra  i  soci,  di  cui  uno  nominato  dal  Comune di Lugo, uno dalla
C.C.I.A.A. di Ravenna e i restanti dell'Assemblea, scegliendo  fra  i
soci  persone  fisiche,  con  il  voto  favorevole  della maggioranza
assoluta, arrotondata all'unita' superiore, dei votanti; essi  durano
in  carica  quattro  anni e possono essere confermati per non piu' di
due ulteriori mandati consecutivi.
   Il consiglio di  amministrazione  nomina,  nel  proprio  seno,  il
presidente  ed  il  Vice  Presidente;  essi  restano in carica per la
durata  del  loro  mandato  di  amministratori   e   possono   essere
confermati.
   Alla  scadenza  del  mandato,  i  componenti il Consiglio potranno
rimanere nel loro ufficio per un periodo  massimo  di  quarantacinque
giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso.
   I  consiglieri  nominati in surrogazione di coloro che venissero a
mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto
avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.
   Il presidente, tre  mesi  prima  della  scadenza  del  mandato  di
ciascuno  dei  consiglieri nominati dagli enti di cui al primo comma,
provvedera'  a  dare  avviso  all'ente   cui   compete   la   nomina.
Nell'ipotesi   in   cui   l'ente  non  vi  provveda  nel  termine  di
quarantacinque  giorni  dalla  scadenza,  la  nomina  stessa   verra'
effettuata  dal  presidente  della fondazione, dandone comunicazione,
per conoscenza, all'ente interessato.
   In materia di  responsabilita'  dei  componenti  il  consiglio  si
applicano le norme di cui all'art. 2392 del cod. civ.
   I  consiglieri  devono  avere  piena capacita' civile e indiscussa
probita' ed onorabilita', da valutarsi in analogia a quanto stabilito
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985, articoli 4 e
5 e successive modificazioni, che regola i requisiti  e  le  qualita'
per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie.
   Non  possono  ricoprire  la  carica di consigliere i dipendenti in
servizio della Fondazione, della Societa' conferitaria o di  societa'
da  quest'ultima  controllate, nonche' il coniuge di detti dipendenti
ed i loro parenti fino al secondo grado incluso e coloro che  perdano
la qualita' di socio. La decadenza opera di diritto con dichiarazione
del Consiglio di amministrazione.
   Decade altresi' il consigliere che, senza giustificato motivo, non
intervenga  per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, di
tal caso il consigliere non puo' essere rinominato per un quadriennio
dalla data della dichiarazione di decadenza.
                               Art. 13.
             Consiglio di amministrazione: convocazione
   Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno  una  volta
ogni   trimestre  presso  la  sede  della  Fondazione  o  altrove  ad
iniziativa del presidente o di chi  ne  fa  le  veci,  che  ne  fissa
l'ordine  del  giorno,  con  avviso  da  inviarsi,  a  mezzo  lettera
raccomandata, ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei  revisori
almeno  tre giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza, la
convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica, telefax o in
altra forma, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
   Il  Consiglio  deve  inoltre  essere  convocato  quando  ne faccia
richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica o il collegio  dei
revisori,  nella richiesta dovranno essere indicati agli argomenti su
cui deliberare.
                              Art. 14.
       Consiglio di amministrazione: riunioni e deliberazioni
   Per la validita' delle riunioni del Consiglio  di  amministrazione
e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
   In mancanza del presidente, presiede le adunanze il vicepresidente
ovvero chi sostituisce il presidente a termini di statuto.
   Per la validita' delle deliberazioni, salvo diversa previsione del
presente  statuto,  e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei
presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
   Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.  Le  votazioni
relative  a  nomine  od  elezioni o a designazioni a cariche, nonche'
quelle riguardanti  componenti  il  Consiglio  di  amministrazione  e
quelle  comunque  riguardanti  le  persone  si  effettuano  sempre  a
scrutinio segreto e con il voto favorevole di un numero di membri che
rappresentino la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
   Alle riunioni partecipa il segretario generale o in  sua  mancanza
od  impedimento  chi  lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo
sottoscrive unitamente a chi presiede la riunione.
                               Art. 15.
               Poteri del consiglio di amministrazione
   Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni  di
legge   e   di  statuto,  provvede  alla  ordinaria  e  straordinaria
amministrazione  ed  alla  sorveglianza   sul   funzionamento   della
Fondazione,  al  fine  del  perseguimento degli scopi istituzionali e
della difesa del valore del patrimonio della stessa.
   Il consiglio, puo' delegare proprie attribuzioni al  presidente  e
al segretario generale, determinando i limiti delle delega.
   Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovra' essere data
notizia al consiglio secondo le modalita' da questo fissate.
   Sono  di  esclusiva  competenza  del consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    la modifica dello  statuto  da  attuarsi  ai  sensi  delle  leggi
vigenti   in  materia,  sentito  il  parere  dell'assemblea,  con  la
maggioranza di due terzi dei componenti in carica,  arrotondata  alla
unita' superiore;
    la nomina del presidente e del vice presidente;
    la  determinazione  degli  indirizzi  generali  dell'attivita'  e
dell'organizzazione della fondazione;
    l'accertamento dell'esistenza dei requisiti  per  l'ammissione  a
socio  e  della  permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza
assoluta dei componenti in carica, arrotondata all'unita' superiore;
    la proposta di nominativi da eleggere  a  soci,  da  parte  della
Assemblea;
    la dichiarazione di ammissione a socio di cui ai paragrafi b), c)
e d) dell'art. 7;
    la dichiarazione di decadenza di Soci, Consiglieri e Revisori;
    la nomina del segretario generale, del vice segretario generale e
la revoca dell'incarico;
    l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
    l'acquisto  o la cessione di azioni della societa' conferitaria e
la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione  relativamente  alle
stesse,  da  effettuarsi  a norma di legge, con la maggioranza di due
terzi dei componenti in carica, arrotondata all'unita' superiore;
    l'acquisto o la cessione  di  partecipazioni  da  effettuarsi  ai
sensi  di  legge,  con la maggioranza dei due terzi dei componenti in
carica, arrotondata all'unita' superiore;
    la designazione o la nomina di persone a cariche presso  societa'
od enti;
    la  determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in
genere relativi all'amministrazione di societa' partecipate;
    la promozione di azioni davanti ad organi  giurisdizionali  e  la
resistenza alle stesse;
    la  predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e
gli eventuali  aggiustamenti  al  bilancio  preventivo  in  corso  di
esercizio, nonche' la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi
di esercizio;
    la determinazione dei criteri e delle modalita' per le erogazioni
annuali  in  attuazione  delle finalita' istituzionali, tenendo conto
delle indicazioni dell'assemblea dei soci.
                              Art. 16.
                         P r e s i d e n t e
   Il presidente ha la  rappresentanza  legale  della  Fondazione  di
fronte  ai  terzi  e  in giudizio. Convoca e presiede l'assemblea dei
soci ed il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle
deliberazioni di detti organi e  sul  conseguimento  delle  finalita'
istituzionali.
   In  situazioni  di urgenza improrogabile e nella impossibilita' di
convocare il consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  segretario
generale,  il presidente puo' adottare i provvedimenti necessari, dei
quali riferira' al consiglio nella prima riunione.
   In caso di assenza o impedimento del presidente, le  sue  funzioni
sono  adempiute dal vice presidente ovvero, in mancanza o impedimento
anche di questi, dal consigliere piu' anziano nella carica fra quelli
in sede; in caso di pari anzianita' di carica, dal  piu'  anziano  di
eta'.
   Il  presidente,  con  il  parere  favorevole  del  consiglio, puo'
delegare per singoli atti o categorie  di  atti  chi  lo  sostituisce
nella rappresentanza della Fondazione.
   La  firma  di  chi  sostituisce  il  presidente  costituisce prova
dell'assenza o dell'impedimento di questi.
                              Art. 17.
                        Collegio dei revisori
   Presso  la  Fondazione  funziona  un  collegio  composto  da   tre
revisori,  scelti  fra  i  soci,  con le attribuzioni stabilite dalla
legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal  presente
Statuto  e,  in  quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2404, 2405,
2407 del codice civile.
   Esso e' presieduto dal membro  iscritto  nel  ruolo  dei  revisori
ufficiali  dei  conti  ovvero,  nel  caso  in  cui tale qualifica sia
posseduta da piu' di un membro, da quello piu' anziano di carica  fra
quelli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, in
caso di pari anzianita' di carica, dal piu' anziano di eta'.
   Essi  sono  nominati,  due  dall'assemblea  dei  soci ed uno dalla
provincia di Ravenna; di essi, almeno uno dovra'  essere  scelto  fra
gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
   I  revisori  durano  in carica tre anni e sono confermabili. Salvo
diverse  disposizioni  di  legge,  alla  scadenza  del  mandato  essi
potranno  rimanere  nel  loro  ufficio  per  un  periodo  massimo  di
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del  mandato
stesso.
   I  revisori devono godere di piena capacita' civile e, in analogia
a quanto stabilito dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
350/1985,  articoli  4  e  5 e successive modificazioni, che regola i
requisiti  e  le  qualita'  per  la  nomina  di   amministratori   di
istituzioni  creditizie,  devono  essere  di  indiscussa  probita' ed
onorabilita'.
   Essi intervengono alle adunanze del consiglio di amministrazione.
   Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso
delibera  a  maggioranza  assoluta.  I  verbali  sono  firmati  dagli
intervenuti.   Il   revisore  che,  senza  giustificato  motivo,  non
partecipi a tre riunioni consecutive del collegio o del consiglio  di
amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provochera' la sollecita
sostituzione  da  parte  di  chi  lo  ha  nominato, ad iniziativa del
presidente del consiglio di amministrazione.
   Il revisore dichiarato  decaduto  non  puo'  essere  nominato  nel
triennio successivo.
   Il  presidente,  tre  mesi  prima  della  scadenza del mandato del
revisore nominato dalla provincia  di  Ravenna,  provvedera'  a  dare
avviso  all'ente  per la nuova nomina. Nell'ipotesi in cui l'ente non
vi provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla  scadenza,  la
nomina  stessa  verra'  effettuata  dal  presidente della Fondazione,
dandone comunicazione, per conoscenza, all'ente interessato.
                              Art. 18.
                        Cumulo delle cariche
   I componenti il consiglio di  amministrazione  e  i  revisori  non
possono  assumere  piu' di cinque incarichi nel novero delle societa'
partecipate direttamente e indirettamente dalla  Fondazione,  e,  fra
questi  incarichi, non piu' di tre quale presidente, ivi compresi gli
incarichi presso la Fondazione, nel rispetto di quanto  previsto  dal
successivo comma del presente articolo.
   Le  cariche amministrative o di controllo assunte nella Fondazione
sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella
societa' bancaria conferitaria ovvero nelle societa' ed enti che  con
essa compongono il gruppo creditizio.
                              Art. 19.
                      Compensi e rimborsi spese
   Al  presidente,  al vice presidente, ai componenti il consiglio di
amministrazione ed ai revisori compete un compenso annuo e, per  ogni
partecipazione  alle  riunioni  del consiglio di amministrazione, una
medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in forma  forfettaria,
delle   spese   effettivamente  sostenute  per  l'espletamento  delle
rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalita'  stabilite  dal
consiglio.
   La  misura  dei  compensi  annui  e  della medaglia di presenza e'
annualmente  determinata  dall'assemblea  dei   soci   in   sede   di
approvazione del bilancio preventivo.
   Nel  caso  di  cumulo di incarichi consentito e regolato dall'art.
18, qualora i compensi globali percepiti dal singolo interessato,  in
relazione  a  tali  incarichi,  superassero  il  doppio  del compenso
maggiore fra quelli previsti per gli incarichi nell'ambito del gruppo
creditizio,  l'eccedenza  relativa dovra' essere riversata alla cassa
della Fondazione.
                              Art. 20.
                         Segretario generale
   Il segretario generale e' il capo degli uffici della Fondazione  e
del  personale,  dei  quali  si  avvale  per lo svolgimento delle sue
attribuzioni.  Egli  partecipa  alle  riunioni   del   consiglio   di
amministrazione  con  funzioni  consultive  e propositive e puo' fare
inserire a verbale le proprie dichiarazioni.  Assiste  alle  riunioni
dell'assemblea  ed  esercita  altresi' i poteri speciali previsti dal
presente Statuto.
   Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni  del  consiglio
ed  esegue  le  deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli
atti relativi. Compie inoltre ogni atto  per  il  quale  abbia  avuto
delega dal consiglio.
   In  caso  di  assenza  o  impedimento  del segretario generale, ne
compie le funzioni il vice segretario generale  ovvero,  in  caso  di
assenza  o  impedimento anche di questi, la persona all'uopo delegata
dal consiglio di amministrazione.
   La firma di chi sostituisce  il  segretario  generale  costituisce
prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
   Per le funzioni di segretario generale e per le funzioni esecutive
necessarie  alla  propria  struttura  organizzativa  ed operativa, la
Fondazione deve prevalentemente avvalersi, fino a quando  detiene  il
controllo  della  societa'  conferitaria,  di personale distaccato da
quest'ultima o da altre societa' dalla stessa controllate.
   Qualora  la  carica  di  segretario  generale  sia  ricoperta  dal
direttore  generale della societa' conferitaria, per la carica stessa
puo' essere riconosciuto solo il rimborso delle spese  effettivamente
sostenute.
                              Art. 21.
                         Esercizio e bilanci
   L'esercizio inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno
successivo.
   Entro   il   mese  di  maggio,  il  consiglio  di  amministrazione
predispone  il  bilancio  preventivo  dell'esercizio,  lo   sottopone
all'approvazione  dell'assemblea  e lo trasmette, entro 10 giorni, al
Ministero del tesoro. A quest'ultimo  devono  essere  trasmesse,  per
l'approvazione,   anche   le   variazioni   del  bilancio  preventivo
intervenute nel corso dell'esercizio.
   Entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base del  rendiconto  del
segretario generale e sentita la relazione del collegio dei revisori,
il  consiglio  di  amministrazione  predispone il bilancio consuntivo
dell'esercizio  chiuso  al  31  agosto  e,  unitamente  alla  propria
relazione   ed  alla  proposta  di  sistemazione  dell'avanzo  o  del
disavanzo di gestione, lo sottopone  all'approvazione  dell'assemblea
dei  soci  e  quindi  lo trasmette, entro 10 giorni, al Ministero del
tesoro.
   Ad ogni fine, i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione  a'
sensi di legge.
                              Art. 22.
    Durata, trasformazione, fusione, scioglimento e liquidazione
   La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre ad esser
liquidata  nei  casi e secondo le modalita' previsti dalla legge, con
decisione  unanime  del   consiglio   di   amministrazione,   sentita
l'assemblea  dei  soci e con l'approvazione del Ministero del tesoro,
puo'  trasformarsi,  fondersi  o  comunque  confluire,  anche  previo
scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici conferenti di cui
all'art.   11  del  decreto  legislativo  n.  356/1990  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  per  conseguire  piu'  efficacemente
scopi riconducibili alle finalita' istituzionali.
   In  caso  di definitiva liquidazione della Fondazione, soddisfatte
tutte le obbligazioni, il patrimonio  netto  residuante  deve  essere
destinato  alla  realizzazione  di  opere  di  pubblica  utilita',  a
vantaggio delle popolazioni del territorio  ove  operavano  gli  enti
originari, nonche' di quello ove ha operato la societa' conferitaria,
nel rispetto delle norme del codice civile.
                              Art. 23.
                          Norme transitorie
   I  soci  della  Cassa  di risparmio di Lugo in carica alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 356/1990  conservano  la
qualita'  di  socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto
dallo statuto di detta Cassa in vigore alla medesima data.
   Allo scopo di assicurare la necessaria continuita'  tra  gli  enti
originari  e  la nuova Fondazione, il presidente, il vice presidente,
quattro degli altri componenti il consiglio di amministrazione  ed  i
revisori  della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo, in carica alla
data di  attuazione  della  concentrazione  di  cui  all'art.  1  del
presente  statuto, permangono ciascuno nella propria carica presso la
nuova Fondazione, fino alla scadenza dei rispettivi mandati in  corso
e  comunque fino all'entrata in carica dei successori, fatto salvo il
principio della incompatibilita' di cui all'art. 18.
   Analogamente, il presidente della Fondazione Banca  del  Monte  di
Lugo,  in  carica alla data suddetta, entra a far parte del consiglio
di amministrazione della nuova Fondazione,  fino  alla  scadenza  del
mandato  in  corso,  unitamente  a  due consiglieri, indicati uno dal
comune di Lugo ed uno dalla C.C.I.A.A.  di  Ravenna,  secondo  quanto
previsto  dall'art.  12  del  presente  statuto;  al tempo stesso, un
membro del collegio dei revisori sara' nominato  dalla  provincia  di
Ravenna.  Sia  i  due  consiglieri  che  il  revisore sopra indicati,
saranno scelti tra gli  amministratori  e  sindaci  della  Fondazione
Banca  del Monte di Lugo e dureranno in carica fino al compimento del
mandato in corso, fatto salvo il principio della incompatibilita'  di
cui all'art. 18.
   Gli  amministratori  ed i sindaci della Fondazione Banca del Monte
di Lugo entrano inoltre e far parte  dei  soci  di  cui  all'art.  7,
paragrafo b), all'atto della concentrazione; ad essi si aggiungeranno
tanti soci quanti saranno necessari per completare il numero previsto
dal  citato paragrafo b) dell'art. 7, dopo avere incluso anche quelli
indicati  al  comma  successivo  del  presente  articolo.   Pertanto,
all'atto  della concentrazione, saranno designati due soci dal comune
di Lugo, un socio dalla provincia di Ravenna ed uno dalla  C.C.I.A.A.
di Ravenna, ferma restando la qualifica di Socio di diritto spettante
ai  predetti  enti.  Quanto  sopra  anche  nel  caso in cui venisse a
determinarsi  il  superamento  del  numero  massimo  di   160   soci;
l'eventuale eccedenza verra' progressivamente riassorbita, attraverso
il rientro a 97 del numero dei soci di nomina assembleare.
   Gli  amministratori  ed i sindaci della Fondazione Banca del Monte
di Lugo che, all'atto della concentrazione,  erano  gia'  soci  della
Fondazione  Cassa  di  risparmio di Lugo, in quanto nominati a' sensi
dell'art. 7, paragrafo c) dello statuto di quest'ultima,  passeranno,
pertanto,  tra  i  soci di cui al paragrafo b); le organizzazioni che
avevano proceduto alla loro designazione potranno procedere  a  nuove
designazioni, nel rispetto del presente statuto.
   Quanto  previsto dai precedenti commi quarto e quinto si riferisce
alla fase iniziale della nuova Fondazione; in prosieguo di tempo, per
attuare il dettato dell'art. 7 paragrafo b), del presente statuto,  i
posti  che via via si renderanno vacanti, nell'ambito dei dodici soci
previsti dal paragrafo stesso, saranno  attribuiti,  nell'ordine,  il
primo  alla  provincia  di  Ravenna,  il  secondo  alla C.C.I.A.A. di
Ravenna ed il terno al comune
di Lugo, fino al completamento del numero di quattro  soci  designati
da ognuno di detti enti, tenendo conto della provenienza dei restanti
soci in carica.
   La  norma  di cui all'art. 18, secondo comma, del presente statuto
e' operativa a' sensi e per gli effetti del decreto  ministeriale  26
novembre  1993,  n.  243.265,  e  trovera'  applicazione  nei termini
previsti dal decreto medesimo.
   In fase di prima applicazione del presente statuto,  il  direttore
generale della Societa' bancaria conferitaria ricoprira' la carica di
Segretario generale della Fondazione.
                              Art. 24.
   In  deroga  a quanto previsto dall'art. 21 dello statuto, il primo
esercizio della Fondazione terminera' il 31 agosto 1994 e il relativo
bilancio  di  previsione  sara'  costituito  dal  consolidamento  dei
bilanci  delle fondazioni originarie, relativi all'esercizio in corso
all'atto della concentrazione.
   L'eventuale avanzo che si potra'  determinare  per  effetto  delle
economie derivanti dalla fusione sara' destinato a' sensi di statuto.