(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 2.
   Comma 1. Nella continuta' dello scopo originario e con riferimento
principale al territorio nel quale ha operato la Cassa  di  Risparmio
di  Perugia,  la Fondazione opera attraverso la definizione di propri
programmi  e  progetti  d'intervento  da  realizzare  direttamente  o
tramite  la  collaborazione  di  altri  soggetti  pubblici  o privati
interessati; con riferimento a finalita' di interesse pubblico  e  di
utilita'  sociale  opera  preminentemente  nei  settori della ricerca
scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della  sanita',  mantenendo
altresi' le finalita' di assistenza, di beneficenza e di tutela delle
categorie  sociali  piu'  deboli attraverso le iniziative di volta in
volta ritenute piu' idonee.
   (Omissis).
                               Art. 6.
   (Omissis).
   Comma 3. Per essere  ammessi  in  qualita'  di  soci,  le  persone
fisiche devono avere piena capacita' civile, indiscussa probita' ed i
requisiti  di  onorabilita',  previsti  dalla vigente normativa per i
partecipanti al capitale delle banche, e devono aver  dato  personali
contributi  di  rilievo  nel  mondo  imprenditoriale, in quello della
professione  e  della  cultura,  da  valutarsi   dal   Consiglio   di
amministrazione.
   (Omissis).
                               Art. 8.
   Comma 1. L'assemblea dei soci delibera:
    (Omissis);
    sulla   elezione  del  presidente,  del  vice  presidente  e  dei
consiglieri;
    sulla elezione dei sindaci;
    sulla misura delle indennita'  di  carica  e  della  medaglia  di
presenza  per  i  componenti  il  consiglio  di  amministrazione e il
collegio sindacale;
    sulle linee alle quali  uniformare  l'attivita'  annuale  per  il
perseguimento delle finalita' istituzionali della Fondazione;
   (Omissis).
                              Art. 11.
   (Omissis).
   Comma  2.  Il  presidente, il vice presidente e i consiglieri sono
nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica quattro anni e non
sono rieleggibili consecutivamente piu' di due volte.
   Comma 3. I componenti il consiglio, giunti alla naturale  scadenza
del mandato, rimangono nel loro ufficio fino alla prossima assemblea.
   Comma  4.  Se  nel  corso  dell'esercizio  vengono  a mancare, per
qualsiasi causa diversa dalla precedente, uno o piu'  amministratori,
gli  altri  provvedono  a sostituirli con deliberazione approvata dal
collegio sindacale. Gli  amministratori  cosi'  nominati  restano  in
carica fino alla prossima assemblea.
   Comma  5. Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono
essere in possesso dei  requisiti  di  onorabilita',  previsti  dalla
vigente  normativa  per i partecipanti al capitale delle banche, e ad
essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.
   (Omissis).
                              Art. 14.
   (Omissis).
   Comma  4.  Sono  di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    (Omissis);
    la nomina  e  la  revoca  del  segretario  generale  e  del  vice
segretario generale;
    la  determinazione  delle  modalita'  di  erogazione dei compensi
spettanti ai  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e  del
collegio sindacale;
    la costituzione di commissioni consultive .. (Omissis);
    (Omissis).
                              Art. 16.
   (Omissis).
   Comma 2. I sindaci sono nominati secondo le leggi vigenti; di essi
due  devono  essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili ovvero, fino a che questo  non  sia  stato  istituito,  nel
ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
   Comma  3.  I  sindaci  durano  in carica tre anni e possono essere
nuovamente rieletti o nominati; essi debbono essere in  possesso  dei
requisiti  di  onorabilita'  previsti  dalla  vigente normativa per i
partecipanti al capitale delle banche.
   Comma 4. Il sindaco piu' anziano in carica fra quelli iscritti nel
registro dei revisori contabili o nel ruolo  dei  revisori  ufficiali
dei  conti,  ovvero,  in  caso  di pari anzianita' di carica, il piu'
anziano di eta', assume la presidenza del collegio.
   Comma  5.  La  carica  di  sindaco   e'   incompatibile   con   la
corrispondente carica o con cariche di amministrazione .. (Omissis).
                              Art. 18.
   Comma  1. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una
indennita' di carica,  costituita  da  un  compenso  annuo  fisso  in
rapporto  alle  funzioni  svolte  e  da  medaglie  di presenza per la
partecipazione  alle   riunioni   degli   organi   collegiali   della
Fondazione,  nella  misura  determinata  dall'assemblea  dei  soci  e
secondo  modalita'  di   erogazione   definite   dal   consiglio   di
amministrazione.
   Comma  2.  Ai  componenti  il  collegio  sindacale spetta, secondo
modalita' definite dal  consiglio  di  amministrazione,  un  compenso
annuo  fisso  in  rapporto  alle  funzioni  svolte ed una medaglia di
presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi  collegiali
della  Fondazione,  nella  misura determinata dall'assemblea dei soci
tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per  lo  svolgimento
delle funzioni sindacali.
   Comma  3.  Ai  componenti  il  consiglio  di amministrazione ed il
collegio sindacale spetta, altresi', il  rimborso,  anche  in  misura
forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
   Comma  4. Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche
negli organi amministrativi e/o di controllo .. (Omissis).
                              Art. 23.
                         (Norma transitoria)
   Comma unico. Il presidente ed il vice  presidente  attualmente  in
carica rimangono ciascuno nel proprio incarico fino alla scadenza dei
rispettivi mandati.