ALLEGATO Art. 2. Comma 1. Nella continuta' dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di Risparmio di Perugia, la Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti d'intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati; con riferimento a finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale opera preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanita', mantenendo altresi' le finalita' di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli attraverso le iniziative di volta in volta ritenute piu' idonee. (Omissis). Art. 6. (Omissis). Comma 3. Per essere ammessi in qualita' di soci, le persone fisiche devono avere piena capacita' civile, indiscussa probita' ed i requisiti di onorabilita', previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche, e devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, da valutarsi dal Consiglio di amministrazione. (Omissis). Art. 8. Comma 1. L'assemblea dei soci delibera: (Omissis); sulla elezione del presidente, del vice presidente e dei consiglieri; sulla elezione dei sindaci; sulla misura delle indennita' di carica e della medaglia di presenza per i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale; sulle linee alle quali uniformare l'attivita' annuale per il perseguimento delle finalita' istituzionali della Fondazione; (Omissis). Art. 11. (Omissis). Comma 2. Il presidente, il vice presidente e i consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili consecutivamente piu' di due volte. Comma 3. I componenti il consiglio, giunti alla naturale scadenza del mandato, rimangono nel loro ufficio fino alla prossima assemblea. Comma 4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa diversa dalla precedente, uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori cosi' nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Comma 5. Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita', previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche, e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile. (Omissis). Art. 14. (Omissis). Comma 4. Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: (Omissis); la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale; la determinazione delle modalita' di erogazione dei compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; la costituzione di commissioni consultive .. (Omissis); (Omissis). Art. 16. (Omissis). Comma 2. I sindaci sono nominati secondo le leggi vigenti; di essi due devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Comma 3. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere nuovamente rieletti o nominati; essi debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche. Comma 4. Il sindaco piu' anziano in carica fra quelli iscritti nel registro dei revisori contabili o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, ovvero, in caso di pari anzianita' di carica, il piu' anziano di eta', assume la presidenza del collegio. Comma 5. La carica di sindaco e' incompatibile con la corrispondente carica o con cariche di amministrazione .. (Omissis). Art. 18. Comma 1. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennita' di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalita' di erogazione definite dal consiglio di amministrazione. Comma 2. Ai componenti il collegio sindacale spetta, secondo modalita' definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali. Comma 3. Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale spetta, altresi', il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico. Comma 4. Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e/o di controllo .. (Omissis). Art. 23. (Norma transitoria) Comma unico. Il presidente ed il vice presidente attualmente in carica rimangono ciascuno nel proprio incarico fino alla scadenza dei rispettivi mandati.