ALLEGATO Art. 8. (Omissis). Comma 6. Ai componenti il consiglio di amministrazione si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Comma 7. Salvo quanto disposto dal comma precedente i componenti il consiglio di amministrazione possono ricoprire altri incarichi in organi amministrativi o sindacali di societa' od enti partecipanti direttamente o indirettamente dalla Fondazione, senza superare il numero di quattro. Art. 13. (Omissis). Comma 8. Ai componenti il collegio sindacale si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e) dell'art. 12 de decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministero del tesoro. Comma 9. Salvo quanto disposto dal comma precedente i componenti il collegio sindacale possono ricoprire altri incarichi in organi amministrativi o sindacali di societa' od enti partecipanti direttamente od indirettamente dalla Fondazione, senza superare il numero di quattro. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 18. (Omissis). Comma 3. In attuazione della norma di cui al comma 2 del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243265, ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica alla data del 1 giugno 1994, la disposizione dell'art. 8, comma 6 del presente statuto si applica successivamente a tale data e diventa operante allo spirare del termine piu' ravvicinato delle cariche ricoperte, in relazione al processo di aggregazione in atto gia' deliberato dalla societa' conferitaria con altre imprese bancarie. Comma 4. Fatta salva la norma di ci cui al precedente comma 3, il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, in carica alla data di approvazione delle modifiche al presente statuto permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa nonche' fino a quella successiva consentita dalle norme di legge.