(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 8.
   (Omissis).
   Comma  6.  Ai  componenti  il  consiglio  di  amministrazione   si
applicano  i  divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera
e) dell'art. 12 del decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.  356,
qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
   Comma  7.  Salvo quanto disposto dal comma precedente i componenti
il consiglio di amministrazione possono ricoprire altri incarichi  in
organi  amministrativi  o  sindacali di societa' od enti partecipanti
direttamente o indirettamente dalla  Fondazione,  senza  superare  il
numero di quattro.
                              Art. 13.
   (Omissis).
   Comma  8.  Ai  componenti  il  collegio  sindacale  si applicano i
divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e)  dell'art.
12 de decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti
con decreto del Ministero del tesoro.
   Comma  9.  Salvo quanto disposto dal comma precedente i componenti
il collegio sindacale possono ricoprire  altri  incarichi  in  organi
amministrativi   o   sindacali   di  societa'  od  enti  partecipanti
direttamente od indirettamente dalla Fondazione,  senza  superare  il
numero di quattro.
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE
                              Art. 18.
   (Omissis).
   Comma  3.  In attuazione della norma di cui al comma 2 del decreto
ministeriale 26 novembre 1993, n. 243265, ai componenti il  consiglio
di amministrazione ed il collegio sindacale in carica alla data del 1
giugno  1994,  la  disposizione  dell'art.  8,  comma  6 del presente
statuto si applica successivamente a tale  data  e  diventa  operante
allo spirare del termine piu' ravvicinato delle cariche ricoperte, in
relazione  al  processo di aggregazione in atto gia' deliberato dalla
societa' conferitaria con altre imprese bancarie.
   Comma 4. Fatta salva la norma di ci cui al precedente comma 3,  il
presidente,   il  vice  presidente,  i  componenti  il  consiglio  di
amministrazione e del collegio sindacale,  in  carica  alla  data  di
approvazione  delle modifiche al presente statuto permangono ciascuno
nella propria carica presso la  Fondazione  fino  alla  scadenza  dei
rispettivi  mandati  in  corso alla data stessa nonche' fino a quella
successiva consentita dalle norme di legge.