(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 2.
   Comma  1.  Nella  continuita'  dello  scopo   originario   e   con
riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di
risparmio  di Terni e Narni, la Fondazione persegue fini di interesse
pubblico  e  di  utilita'  sociale,  attraverso  la  definizione   di
programmi  e  progetti  di  intervento,  preminentemente, nei settori
della  ricerca  scientifica,  dell'istruzione,  dell'arte   e   della
sanita',  mantenendo  le finalita' di assistenza, di beneficenza e di
tutela delle categorie sociali piu' deboli, attraverso le  iniziative
di volta in volta ritenute piu' idonee.
   (Omissis).
   Comma   4.  Sono  preclusi  alla  Fondazione  l'esercizio  diretto
dell'impresa bancaria e il possesso di  partecipazioni  di  controllo
nel  capitale  di  societa'  bancarie  o  finanziarie  diverse  dalla
societa' .. (Omissis).
   Comma 5. La Fondazione puo' contrarre debiti con societa' da  essa
direttamente  o  indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle
medesime  entro  il  limite  del  dieci  per  cento  del  valore  del
patrimonio .. (Omissis).
                               Art. 6.
   (Omissis).
   Comma 5. I candidati devono essere scelti tra i cittadini italiani
di  piena  capacita'  civile,  di  indiscussa  probita' e possedere i
requisiti di onorabilita' previsti  dalla  vigente  normativa  per  i
partecipanti  al  capitale  delle  banche e devono dare o devono aver
dato personali contributi nel mondo imprenditoriale, in quello  della
professione   o   della   cultura,  da  valutarsi  dal  consiglio  di
amministrazione.
   (Omissis).
                               Art. 7.
   Comma 1. La qualita' di socio ordinario si acquista:
   (Omissis);
     b) con dichiarazione del consiglio  di  amministrazione,  previo
accertamento  della  sussistenza  dei requisiti previsti dal presente
statuto,    su    designazione,    nell'ordine,    delle     seguenti
amministrazioni:
     (Omissis);
      b11) regione Umbria n. 1 socio.
   Ciascun  comune  deve  individuare  i  candidati  a  socio  fra  i
cittadini residenti nel proprio territorio; la provincia di  Terni  e
la  regione  dell'Umbria devono individuare i candidati a socio fra i
cittadini residenti nei comuni elencati da b 1) a b9);
     c) con dichiarazione del consiglio  di  amministrazione,  previo
accertamento  della  sussistenza  dei requisiti previsti dal presente
statuto,  su  designazione  dei  seguenti  enti   ed   organismi   ed
istituzioni:
     (Omissis);
      c6)   soprintendenza   per  i  beni  ambientali  architettonici
artistici e storici dell'Umbria n. 1 socio;
      c7) provveditorato agli studi di Terni n. 1 socio;
      c8) ordine degli architetti n. 2 soci;
     (Omissis);
      c20) ordine dei veterinari n. 2 soci.
  La  camera di commercio di Terni deve individuare i candidati tra i
titolari e i rappresentanti legali delle ditte  iscritte  al  proprio
registro;  l'ISRIM  deve  individuare  i  candidati  tra  il  proprio
personale  docente;  l'Universita'  di  Perugia  deve  individuare  i
candidati  tra il proprio personale docente residente preferibilmente
nei comuni elencati da b 1) a b9) o comunque residente  in  Umbria  e
che  svolga  la  propria  attivita' di insegnamento a Terni; la curia
vescovile di Terni deve  individuare  il  candidato  tra  le  persone
appartenenti  alla curia vescovile medesima; Italia Nostra sezione di
Terni deve individuare  il  candidato  tra  i  propri  associati;  la
soprintendenza  per  i  beni  ambientali  architettonici  artistici e
storici deve individuare il candidato tra il  proprio  personale  con
qualifica di funzionario di livello direttivo residente in Umbria che
si  occupi  del  comprensorio  ternano  per la tutela, salvaguardia e
conservazione del patrimonio artistico; il provveditorato agli  studi
deve  individuare  il candidato tra il proprio personale appartenente
alla categoria dirigenti; gli ordini e collegi  professionali  devono
individuare i candidati tra i propri iscritti.
   (Omissis).
                               Art. 8.
   Comma 1. L'assemblea dei soci delibera:
    sulle norme che regolano il proprio funzionamento;
    sulla elezione dei soci di sua competenza;
   sulla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;
    sulla elezione dei revisori;
    sulle  linee  alle  quali  uniformare  l'attivita' annuale per il
perseguimento delle finalita' istituzionali della Fondazione;
    sulle   eventuali   proposte   formulate   dal    consiglio    di
amministrazione o da almeno un quarto dei soci;
    sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;
   la  misura dell'indennita' di carica per i componenti il consiglio
di amministrazione e il collegio dei revisori, nonche'  la  eventuale
determinazione    del    rimborso   delle   spese   sostenute   dagli
amministratori e dai revisori in ragione del loro incarico.
   (Omissis).
                               Art. 9.
   (Omissis).
   Comma 3. L'assemblea dei soci e' validamente costituita  in  prima
convocazione  quando  sia  presente  di  persona  o tramite delega un
numero di soci pari almeno alla meta' piu' uno di quelli  in  carica,
in  seconda  convocazione  quando siano presenti di persona o tramite
delega almeno un terzo dei soci in carica.
   (Omissis).
                              Art. 11.
   Comma 1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto  da  11
consiglieri.
   Comma  2. I consiglieri eletti dall'assemblea dei soci nel proprio
seno; durano in carica quattro anni e  non  possono  essere  rieletti
consecutivamente per piu' di una volta.
   Comma  3. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno,
a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, il presidente ed il
vice presidente che restano in carica alla scadenza del loro  mandato
di consigliere.
   Comma 4. I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio, nel
rispetto  delle  norme  di legge vigenti, fintanto che non entrino in
carica i rispettivi successori.
   Comma 5. I  consiglieri  eletti  in  surrogazione  di  coloro  che
venissero  a  mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in
carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.
   Comma 6. I  componenti  il  consiglio  di  amministrazione  devono
essere  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita' previsti dalla
vigente normativa per i partecipanti al capitale delle  banche  e  ad
essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.
   (Omissis).
   Comma  8.  Decade  altresi'  il consigliere che senza giustificato
motivo non intervenga per tre volte  consecutive  alle  riunioni  del
consiglio; in tal caso il consigliere non puo' essere rieletto per un
quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.
                              Art. 14.
   (Omissis).
   Comma  4.  Sono  di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    la modifica dello statuto e  la  determinazione  degli  indirizzi
generali dell'attivita' e dell'organizzazione della Fondazione;
    l'elezione del presidente e del vice presidente;
    l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
    l'acquisto  e la cessione di azioni della societa' conferitaria e
la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione  relativamente  alle
stesse, da effettuarsi a norma di legge;
    la  designazione o la nomina di persone a cariche presso societa'
od enti;
   la determinazione  delle  modalita'  di  erogazione  dei  compensi
deliberati  dall'assemblea  dei  soci,  spettanti  ai  componenti  il
consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori.
                              Art. 16.
   (Omissis).
   Comma 2. Essi sono eletti dall'assemblea dei soci; di essi  almeno
uno  deve  essere  scelto  fra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero,  fino  a
che  questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali
dei conti.
   (Omissis).
   Comma 4. I revisori devono possedere i requisiti  di  onorabilita'
previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle
banche.
   Comma  5.  Assume  la presidenza del collegio il revisore iscritto
nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, il  revisore  piu'
anziano  di carica fra quelli iscritti nel ruolo stesso o, in caso di
pari anzianita' di carica, il piu' anziano di eta'.
   (Omissis).
                              Art. 17.
   Comma 1. Le incompatibilita' con altre cariche dei componenti  gli
organi di amministrazione e di controllo sono stabilite dalle legge o
da  provvedimenti  assunti  dall'Autorita'  di vigilanza in base alla
legge.
   Comma  2.  I  componenti  il  consiglio  di  amministrazione ed il
collegio dei revisori non possono ricoprire piu' di  tre  cariche  in
organi  di societa' od enti partecipati direttamente o indirettamente
dalla Fondazione.
                              Art. 18.
   Comma 1. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta  una
indennita'  di  carica,  costituita  da  un  compenso  annuo fisso in
rapporto alle funzioni svolte  e  da  medaglie  di  presenza  per  la
partecipazione   alle   riunioni   degli   organi   collegiali  della
Fondazione,  nella  misura  determinata  dall'assemblea  dei  soci  e
secondo   modalita'   di   erogazione   definite   dal  consiglio  di
amministrazione.
   Comma 2. Ai componenti il collegio dei  revisori  spetta,  secondo
modalita'  definite  dal  consiglio  di  amministrazione, un compenso
annuo fisso in rapporto alle  funzioni  svolte  ed  una  medaglia  di
presenza  per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali
della Fondazione, nella misura determinata  dall'assemblea  dei  soci
tenuto  conto  delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento
delle funzioni dei revisori.
   Comma 3. Ai  componenti  il  consiglio  di  amministrazione  e  il
collegio  dei  revisori  spetta,  altresi',  il  rimborso delle spese
sostenute in ragione del loro incarico.
   Comma 4. Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente  cariche
negli organi amministrativi e/o di controllo di societa' partecipate,
direttamente o indirettamente, dalla Fondazione .. (Omissis).
                              Art. 21.
   Comma  1.  La  Fondazione  oltre  ad  essere  liquidata nei casi e
secondo le modalita' previsti dalla legge, con decisione unanime  del
consiglio  di  amministrazione,  sentita  l'assemblea  dei soci e con
l'approvazione del Ministero del tesoro, puo' trasformarsi,  fondersi
o  comunque  confluire,  anche previo scioglimento, in un altro o con
altri enti pubblici derivati dalla  applicazione  delle  disposizioni
della  legge  n.  218/1990,  per  conseguire piu' efficacemente scopi
riconducibili alle finalita' istituzionali.
   (Omissis).
                          NORME TRANSITORIE
                              Art. 22.
   (Omissis).
   Comma 2. In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i  soci
della  Cassa  di  risparmio  di  Terni e Narni in carica alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 20 novembre 1990,  n.  356,
conservano  la  qualita'  di socio nella Fondazione per il periodo di
tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di  risparmio  in  vigore
alla medesima data per i propri soci.
   Comma  3. Quando il numero totale dei soci ordinari si sia ridotto
a meno di 200, e fino al raggiungimento del rapporto di cui  all'art.
6, secondo comma, secondo alinea, il 50% dei posti che annualmente si
renderanno vacanti .. (Omissis).
   (Omissis).
   Comma  5.  Il  presidente,  il  vice  presidente, i componenti del
consiglio  di  amministrazione  e  del   collegio   sindacale   della
conferente  Cassa  di  risparmio di Terni e Narni in carica alla data
dell'atto .. (Omissis).
   Comma  6.  I componenti del consiglio di amministrazione in carica
al momento dell'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto
restano in carica sino alla scadenza del rispettivo mandato in  corso
alla medesima data.