ALLEGATO Art. 2. Comma 1. Nella continuita' dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Terni e Narni, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilita' sociale, attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento, preminentemente, nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanita', mantenendo le finalita' di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute piu' idonee. (Omissis). Comma 4. Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di societa' bancarie o finanziarie diverse dalla societa' .. (Omissis). Comma 5. La Fondazione puo' contrarre debiti con societa' da essa direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle medesime entro il limite del dieci per cento del valore del patrimonio .. (Omissis). Art. 6. (Omissis). Comma 5. I candidati devono essere scelti tra i cittadini italiani di piena capacita' civile, di indiscussa probita' e possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche e devono dare o devono aver dato personali contributi nel mondo imprenditoriale, in quello della professione o della cultura, da valutarsi dal consiglio di amministrazione. (Omissis). Art. 7. Comma 1. La qualita' di socio ordinario si acquista: (Omissis); b) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione, nell'ordine, delle seguenti amministrazioni: (Omissis); b11) regione Umbria n. 1 socio. Ciascun comune deve individuare i candidati a socio fra i cittadini residenti nel proprio territorio; la provincia di Terni e la regione dell'Umbria devono individuare i candidati a socio fra i cittadini residenti nei comuni elencati da b 1) a b9); c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti ed organismi ed istituzioni: (Omissis); c6) soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell'Umbria n. 1 socio; c7) provveditorato agli studi di Terni n. 1 socio; c8) ordine degli architetti n. 2 soci; (Omissis); c20) ordine dei veterinari n. 2 soci. La camera di commercio di Terni deve individuare i candidati tra i titolari e i rappresentanti legali delle ditte iscritte al proprio registro; l'ISRIM deve individuare i candidati tra il proprio personale docente; l'Universita' di Perugia deve individuare i candidati tra il proprio personale docente residente preferibilmente nei comuni elencati da b 1) a b9) o comunque residente in Umbria e che svolga la propria attivita' di insegnamento a Terni; la curia vescovile di Terni deve individuare il candidato tra le persone appartenenti alla curia vescovile medesima; Italia Nostra sezione di Terni deve individuare il candidato tra i propri associati; la soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici deve individuare il candidato tra il proprio personale con qualifica di funzionario di livello direttivo residente in Umbria che si occupi del comprensorio ternano per la tutela, salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico; il provveditorato agli studi deve individuare il candidato tra il proprio personale appartenente alla categoria dirigenti; gli ordini e collegi professionali devono individuare i candidati tra i propri iscritti. (Omissis). Art. 8. Comma 1. L'assemblea dei soci delibera: sulle norme che regolano il proprio funzionamento; sulla elezione dei soci di sua competenza; sulla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione; sulla elezione dei revisori; sulle linee alle quali uniformare l'attivita' annuale per il perseguimento delle finalita' istituzionali della Fondazione; sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei soci; sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali; la misura dell'indennita' di carica per i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, nonche' la eventuale determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e dai revisori in ragione del loro incarico. (Omissis). Art. 9. (Omissis). Comma 3. L'assemblea dei soci e' validamente costituita in prima convocazione quando sia presente di persona o tramite delega un numero di soci pari almeno alla meta' piu' uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando siano presenti di persona o tramite delega almeno un terzo dei soci in carica. (Omissis). Art. 11. Comma 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da 11 consiglieri. Comma 2. I consiglieri eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti consecutivamente per piu' di una volta. Comma 3. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, il presidente ed il vice presidente che restano in carica alla scadenza del loro mandato di consigliere. Comma 4. I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio, nel rispetto delle norme di legge vigenti, fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori. Comma 5. I consiglieri eletti in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori. Comma 6. I componenti il consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile. (Omissis). Comma 8. Decade altresi' il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non puo' essere rieletto per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza. Art. 14. (Omissis). Comma 4. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: la modifica dello statuto e la determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' e dell'organizzazione della Fondazione; l'elezione del presidente e del vice presidente; l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili; l'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge; la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa' od enti; la determinazione delle modalita' di erogazione dei compensi deliberati dall'assemblea dei soci, spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori. Art. 16. (Omissis). Comma 2. Essi sono eletti dall'assemblea dei soci; di essi almeno uno deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. (Omissis). Comma 4. I revisori devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche. Comma 5. Assume la presidenza del collegio il revisore iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, il revisore piu' anziano di carica fra quelli iscritti nel ruolo stesso o, in caso di pari anzianita' di carica, il piu' anziano di eta'. (Omissis). Art. 17. Comma 1. Le incompatibilita' con altre cariche dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo sono stabilite dalle legge o da provvedimenti assunti dall'Autorita' di vigilanza in base alla legge. Comma 2. I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori non possono ricoprire piu' di tre cariche in organi di societa' od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione. Art. 18. Comma 1. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennita' di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalita' di erogazione definite dal consiglio di amministrazione. Comma 2. Ai componenti il collegio dei revisori spetta, secondo modalita' definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni dei revisori. Comma 3. Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori spetta, altresi', il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico. Comma 4. Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e/o di controllo di societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione .. (Omissis). Art. 21. Comma 1. La Fondazione oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalita' previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea dei soci e con l'approvazione del Ministero del tesoro, puo' trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici derivati dalla applicazione delle disposizioni della legge n. 218/1990, per conseguire piu' efficacemente scopi riconducibili alle finalita' istituzionali. (Omissis). NORME TRANSITORIE Art. 22. (Omissis). Comma 2. In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della Cassa di risparmio di Terni e Narni in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, conservano la qualita' di socio nella Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data per i propri soci. Comma 3. Quando il numero totale dei soci ordinari si sia ridotto a meno di 200, e fino al raggiungimento del rapporto di cui all'art. 6, secondo comma, secondo alinea, il 50% dei posti che annualmente si renderanno vacanti .. (Omissis). (Omissis). Comma 5. Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della conferente Cassa di risparmio di Terni e Narni in carica alla data dell'atto .. (Omissis). Comma 6. I componenti del consiglio di amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto restano in carica sino alla scadenza del rispettivo mandato in corso alla medesima data.