Art. 10.
          Predisposizione di specifici corsi di formazione
         professionale e rilascio di titoli di abilitazione
  1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello
professionale del personale a cui sono diretti:
    a)  operativo,  rivolto  ai  lavoratori addetti alle attivita' di
rimozione, smaltimento e bonifica;
    b) gestionale, rivolto a chi dirige sul  posto  le  attivita'  di
rimozione, smaltimento e bonifica.
  2.  I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della
sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del  rischio,
nonche'  all'uso  corretto  dei  sistemi  di protezione e al rispetto
delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei
seguenti argomenti:
    a) rischi per la  salute  causati  dall'esposizione  a  fibre  di
amianto;
    b)  sistemi  di  prevenzione  con  particolare  riguardo  all'uso
corretto dei mezzi di protezione respiratoria;
    c) finalita' del controllo sanitario dei lavoratori;
    d) corrette procedure di lavoro nelle  attivita'  di  bonifica  e
smaltimento.
  3.  I  corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima
di trenta ore.
  4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti
alle attivita' di bonifica (rimozione o altre modalita') di  edifici,
impianti,  strutture,  ecc.  coibentati con amianto e per gli addetti
alle attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto.
  5. Tali corsi comprendono anche  le  responsabilita'  e  i  compiti
della  direzione  delle  attivita',  i  sistemi  di  controllo  e  di
collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la
trattazione almeno dei seguenti argomenti:
    a) rischi per la  salute  causati  dall'esposizione  a  fibre  di
amianto;
    b)  normative  per  la  protezione  dei  lavoratori  e  la tutela
dell'ambiente:  obblighi  e  responsabilita'  dei  diversi  soggetti,
rapporti con l'organo di vigilanza;
    c)  gestione  degli  strumenti  informativi  previsti dalle norme
vigenti;
    d) metodi di misura delle fibre di amianto;
    e)  criteri,  sistemi  e  apparecchiature  per   la   prevenzione
dell'inquinamento   ambientale   e   la   protezione  collettiva  dei
lavoratori:   isolamento   delle   aree   di   lavoro,   unita'    di
decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;
    f)  mezzi  di protezione personale, ivi compresi loro controllo e
manutenzione;
    g) corrette procedure di lavoro nelle attivita' di  manutenzione,
controllo, bonifica e smaltimento;
    h)  prevenzione  e gestione degli incidenti e delle situazioni di
emergenza.
  6.  I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima
di cinquanta ore.
  7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte
delle  regioni   o   province   autonome   previa   verifica   finale
dell'acquisizione  degli  elementi  di base relativi alla sicurezza e
alla prevenzione del rischio da  amianto  con  riferimenti  specifici
all'attivita' cui saranno addetti i discenti.
  8.  I  corsi  regionali  previsti  dall'art.  10, lettera h), della
citata legge n. 257 del 1992 sono preceduti da opportune attivita' di
coordinamento e di indirizzo, secondo quanto  previsto  dall'art.  5,
lettera  b),  della citata legge n. 257 del 1992. Tale attivita' puo'
essere supportata da corsi  nazionali  di  formazione  dei  formatori
affidandone  la responsabilita' attuativa ad istituti, enti nazionali
e territoriali, dotati di idonee strutture tecnico-scientifiche.
  9. I corsi di formazione regionale per il personale delle strutture
di controllo sono finanziati attraverso quota  parte  dei  contributi
concessi  a  favore  delle regioni e delle province autonome ai sensi
dell'art. 16, comma 2, della citata legge n. 257 del 1992. I corsi di
formazione professionale per gli addetti di cui all'art. 10, comma 2,
lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 saranno finanziati con
intervento  economico  dei  soggetti  richiedenti  ed   eventualmente
supportati da contributi pubblici.