Art. 12.
Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali
o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile
  1.  Il  censimento  viene  realizzato secondo la procedura indicata
nell'art. 12, comma 5, della citata legge n. 257 del 1992.
  2. Il censimento ha carattere obbligatorio  e  vincolante  per  gli
edifici  pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione
collettiva e per i blocchi di appartamenti.
  3. A tal fine i rispettivi  proprietari  sono  chiamati  a  fornire
almeno i seguenti elementi informativi:
            a) DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO
   cognome e nome;
   data e luogo di nascita;
   residenza;
   telefono;
   denominazione  della societa' (per le societa' indicare i dati del
legale   rappresentante)   (per   i   condomini   indicare   i   dati
dell'amministratore);
   sede;
   partita IVA;
   telefono, telefax;
   codice fiscale.
                    b) DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO
   indirizzo;
   uso a cui e' adibito;
   tipo di prefabbricato:
    prefabbricato;
    parzialmente prefabbricato;
    tradizionale;
    interamente metallico;
    in metallo e cemento;
    in amianto-cemento;
    non metallico;
   data di costruzione;
   area totale mq;
   numero piani;
   numero locali;
   ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono);
   se  prefabbricato:  ditta  fornitrice  (denominazione,  indirizzo,
telefono);
   numero occupanti;
   ditta/e incaricata/e della manutenzione.
           c) DATI RELATIVI AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
           (indicare il tipo di materiale e l'estensione)
   materiali  che  rivestono  superfici  applicati  a  spruzzo  o   a
cazzuola;
   rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
   pannelli interni;
   altri materiali.
  4. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo
per  le  singole  unita'  abitative  private  per  le  quali,  ove ne
ricorrano i  presupposti,  i  relativi  proprietari  potranno  essere
invitati a fornire gli elementi informativi
in  loro  possesso sulla base dello schema di cui al comma 3, lettera
b). Anche sulla base delle risposte  ricevute,  le  unita'  sanitarie
locali  potranno  riconsiderare  opportunamente  il  contenuto  e  le
modalita' di tale parte del censimento.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 8 agosto 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  COSTA, Ministro della sanita'
                                  MATTEOLI, Ministro dell'ambiente
                                  GNUTTI,   Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  URBANI, Ministro  per  la  funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
 Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 356