Art. 6.
        Individuazione dei siti che devono essere utilizzati
        per l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto
  1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante impianti di
stoccaggio  definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel
rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui  alla  deliberazione
27  luglio  1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del
citato decreto n. 915 del 1982, appositamente  autorizzati  ai  sensi
dell'art. 6 del decreto suindicato.
  2.  Lo  smaltimento puo' avvenire in impianti gia' esistenti ovvero
in nuovi  impianti,  autorizzati  anche  allo  smaltimento  di  altre
tipologie  di  rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta
porzione di impianto a cio' esclusivamente destinata  e  che  vengano
previste  in  sede  organizzativa  apposite  prescrizioni  in  ordine
all'immediato interramento dei rifiuti di  amianto,  alla  tenuta  di
appositi  registri  di  presa  in carico, alla imposizione di vincoli
sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e  sistemazione
finale,  al  fine  di  evitare la possibilita' di messa in circolo di
fibre di amianto.
  3. Limitatamente ai  rifiuti  costituiti  da  sostanze  o  prodotti
contenenti   amianto   legato  in  matrice  cementizia  o  resinoide,
classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto  n.
915  del  1982,  e'  consentito lo smaltimento anche in discariche di
seconda   categoria-tipo   A,   purche'   tali   rifiuti   provengano
esclusivamente  da  attivita'  di  demolizione,  costruzioni e scavi.
Dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa,
apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento
dei   rifiuti   contenenti   amianto   durante   le   operazioni   di
movimentazione.