Art. 8.
        Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo
                 derivanti dalla presenza di amianto
  1.  I  piani  regionali,  identificando  una  scala  di  priorita',
prevedono controlli periodici in relazione  alle  seguenti  possibili
situazioni di pericolo:
    a) miniere di amianto dismesse;
    b)  stabilimenti  dismessi  di produzione di materiali contenenti
amianto;
    c) materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica su
mezzi di trasporto vari  (vagoni  ferroviari,  navi,  barche,  aerei,
ecc.);
    d)   capannoni   utilizzati   e/o   dismessi  con  componenti  in
amianto/cemento;
    e) edifici e strutture dove e' presente amianto spruzzato;
    f) impianti industriali  dove  e'  stato  usato  amianto  per  la
coibentazione di tubi e serbatoi.
  2.  Nelle  indagini  riguardanti  le miniere di amianto dismesse le
regioni e le province autonome si avvalgono della collaborazione  dei
competenti uffici del Corpo delle miniere.
  3.   I   dati  e  le  informazioni  relativi  ai  censimenti,  alle
rilevazioni e alle indagini previsti dal presente atto di indirizzo e
coordinamento sono comunicati ai comandi provinciali dei  vigili  del
fuoco  territorialmentecompetenti,  per  l'acquisizione  di  elementi
conoscitivi necessari alla predisposizione dei piani d'intervento  di
rispettiva competenza.