Art. 3.
             Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali
                        su rate mutui e varie
  1. In deroga al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 66 del
1989,  i  comuni,  in  occasione  del  primo versamento alle province
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto  della
quota  del  10  per  cento  dell'imposta  comunale per l'esercizio di
imprese e di arti e professioni, sono autorizzati a trattenere  dalla
quota  stessa  il  maggiore importo della quota versata alle province
per l'imposta medesima dell'anno 1989 e risultante  dall'applicazione
del  comma  1  dell'articolo  12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.
202.
  2.  Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane
possono impiegare nel corso dell'esercizio 1994 le quote, non  ancora
utilizzate,   dei   contributi   statali   assegnati  sulle  rate  di
ammortamento dei mutui ordinari da  contrarre  negli  esercizi  1988,
1989,  1990,  1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del
decreto-legge   28   dicembre   1989,   n.   415,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e al comma 2-bis
dell'articolo  5  del  decreto-legge  31  ottobre   1990,   n.   310,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403,
e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12  gennaio  1991,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
80, nonche' ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del
1993.
  3.  I  contributi  sono  corrisposti  per  il   solo   periodo   di
ammortamento   di   ciascun   mutuo   e   sono   attivabili,  con  la
presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza,  del
31 marzo 1995 di apposita certificazione firmata dal segretario e dal
ragioniere,  ove  esista,  secondo le modalita' stabilite entro il 30
novembre 1994, con decreto del Ministro dell'interno di concerto  con
il  Ministro  del  tesoro.  Si  applicano le disposizioni vigenti per
l'anno 1992, di cui al comma 4, articolo 4, del  decreto-legge  n.  8
del  1993.  Per  gli  enti  locali  che  hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario di cui all'articolo 21 del citato  decreto-legge
n.  8  del 1993, le quote dei contributi statali previste al comma 2,
sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla  contrazione
dei  mutui  da assumere per la procedura del risanamento finanziario,
con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse;
la quota capitaria residua puo' essere utilizzata per la  contrazione
di nuovi mutui a totale carico dello Stato.
  4.  Al  comma  19  dell'articolo  3 della legge n. 537 del 1993, le
parole: "commi da 5 a 18" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 5
a 8".
Riferimenti normativi:
   -  Il  comma  2  dell'art. 6 del D.L. n. 66/1989 gia' citato cosi'
dispone: "Il dieci per cento delle  somme  riscosse  dai  comuni  per
imposta, sanzioni ed interessi e' devoluto, a cura dei comuni stessi,
alle  rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento
delle somme ricevute e versano il  restante  trenta  per  cento  allo
Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di
criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3".
   -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  12  del  D.L.  n. 151/1991
(Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica) e' il seguente: "1. I
soggetti obbligati per l'anno 1989 al pagamento dell'imposta comunale
per l'esercizio di imprese e di arti e  professioni,  possono  tenere
conto,  per  la  determinazione  dell'imposta,  della  perdita  o del
reddito  di  impresa  e  di   arti   e   professioni   dichiarato   o
definitivamente  accertato  per il medesimo anno ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche  o  di  quella  sul  reddito  delle
persone giuridiche".
   -  Il  testo  dei  commi  1  e 2 dell'art. 12 del D.L. n. 415/1989
(Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti  finanziari
tra  lo  Stato  e  le  regioni,  nonche'  disposizioni  varie)  e' il
seguente:
   "1. A valere sul fondo di cui all'art. 2, comma 1, lettera f),  il
Ministero  dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per
le  rate  di  ammortamento  dei  mutui  contratti  per  investimento,
calcolati come segue:
     a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita'
montane,  per i mutui contratti negli anni 1989 e precedenti, secondo
le disposizioni contenute nell'art.  6  del  decreto-legge  1  luglio
1986,  n.  318,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n. 488, nell'art. 6 del decreto-legge 31 agosto 1987,  n.  359,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440,
nell'art. 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n.  511,  convertito,
con  modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e nell'art. 21
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
     b) alle  amministrazioni  provinciali,  per  i  mutui  contratti
nell'anno  1990,  entro il limite massimo di lire 1.238 per abitante;
la popolazione residente e' computata in base ai dati al 31  dicembre
del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;
     c)  ai  comuni,  per  i mutui contratti nell'anno 1990, entro il
limite massimo di lire 7.910 per abitante e lire 7.930 per quelli che
abbiano deliberato il piano di risanamento di  cui  all'art.  25  del
decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo  e'  maggiorato  di
lire  13  milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni,
lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i  comuni  con
popolazione  fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999,
da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000  a  19.999,  secondo  i
dati   al   31  dicembre  del  penultimo  anno  precedente,  rilevati
dall'ISTAT;
     d) alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno 1990,
entro il limite massimo di lire 1.261 per  abitante;  la  popolazione
residente  e' calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente
rilevati  dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  della
montagna (UNCEM).
   2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane
possono  utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere
b), c) e d) anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.
I comuni, le province e le comunita' montane possono impiegare per  i
mutui  da contrarre nel corso dell'esercizio 1990 anche le quote, non
ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di  ammortamento
dei  mutui  da  contrarre  nell'esercizio  1988 ai sensi dell'art. 6,
comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 31 agosto  1987,  n.  359
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e
dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 novembre 1988,
n.  511,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20".
   - Il testo del comma  2-bis  dell'art.  5  del  D.L.  n.  310/1990
(Disposizioni  urgenti  in materia di finanza locale) e' il seguente:
"2-bis. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 28  dicembre  1989,
n.  415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 38, e' applicabile ai mutui concessi  o  stipulati  nell'esercizio
1991 per le quote 1989 non utilizzate".
   -  Il  testo  dei  commi  1  e  2  dell'art.  5 del D.L. n. 6/1991
(Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991) e'  il
seguente:
   "1.  A valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), il
Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi  per
le  rate  di  ammortamento  dei  mutui  contratti  per  investimento,
calcolati come segue:
     a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita'
montane, per i mutui contratti negli anni 1990 e precedenti,  secondo
le disposizioni contenute nell'art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e
d), del citato decreto-legge n. 415 del 1989;
     b)  alle  amministrazioni  provinciali,  per  i  mutui contratti
nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 754 per abitante;  la
popolazione residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre del
penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;
     c)  ai  comuni,  per  i mutui contratti nell'anno 1991, entro il
limite massimo di lire 2.756 per abitante e  ai  comuni  che  abbiano
deliberato  il  piano  di  risanamento  di cui all'art. 25 del citato
decreto-legge n. 66 del 1989, entro il limite massimo di  lire  7.930
oltre  gli oneri finanziari accessori. Detto importo e' maggiorato di
lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire  20  milioni,
lire  22  milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con
popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a  2.999,
da  3.000  a  4.999,  da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i
dati  al  31  dicembre  del  penultimo  anno   precedente,   rilevati
dall'ISTAT;
     d) alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno 1991,
entro  il  limite  massimo  di  lire 776 per abitante; la popolazione
residente e' calcolata in base ai dati del penultimo anno  precedente
rilevati  dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  della
montagna (UNCEM).
   2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane
possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1,  lettere
b),   c)   e   d),   anche  nell'esercizio  successivo  a  quello  di
assegnazione".
   -  Il  testo  dei  commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.L. n. 8/1993 gia'
citato e' il seguente:
   "1. A valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),  il
Ministero  dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per
le  rate  di  ammortamento  dei  mutui  contratti  per  investimento,
calcolati come segue:
     a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita'
montane,  per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo
le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 1, lettere a), b), c)  e
d),  del  decreto-legge  12  gennaio  1991,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
     b) alle amministrazioni provinciali che non hanno deliberato  lo
stato  di  dissesto finanziario per i mutui contratti nell'anno 1992,
entro il limite massimo di lire  422  per  abitante;  la  popolazione
residente  e'  computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo
anno precedente rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito  di  una  quota  del
fondo  investimenti,  pari  a  lire 36.000 milioni, alle province che
attivano l'approvazione dei piani  di  risanamento  competono,  oltre
agli  oneri finanziari accessori, una o piu' quote di contributi pari
ciascuna a lire 1.241 per abitante, ai sensi dell'art. 21;
     c) ai comuni che non  hanno  deliberato  lo  stato  di  dissesto
finanziario  ed  a  quelli  che  dopo la deliberazione dello stato di
dissesto hanno gia' estinto i debiti pregressi per i mutui  contratti
nell'anno  1992,  entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante.
Detto importo e' maggiorato di lire 6,5 milioni,  lire  7,5  milioni,
lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni,
rispettivamente,  per  i comuni non dissestati con popolazione fino a
999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000  a  4.999,
da  5.000  a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre
del penultimo anno precedente, rilevati  dall'ISTAT.  Nell'ambito  di
una quota del fondo investimenti pari a lire 36.000 milioni, detratti
i  contributi  gia'  attivati  ai  sensi  dell'articolo 25 del citato
decreto-legge n. 66 del 1989, ai comuni che hanno deliberato lo stato
di  dissesto  finanziario  competono,  oltre  gli  oneri   finanziari
accessori,  una o piu' quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930
per  abitante,  maggiorate  ciascuna  delle  quote   fisse   previste
all'articolo  5,  comma  1, lettera c), del citato decreto-legge n. 6
del 1991, ai sensi dell'art. 21;
     d) alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno 1992,
entro il limite massimo di lire  484  per  abitante;  la  popolazione
residente  e' calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente
rilevati dall'Unione nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  montani
(UNCEM).
   2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane
possono  utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere
b),  c)  e  d),  anche  nell'esercizio   successivo   a   quello   di
assegnazione".
   - Il testo del comma 4 dell'art. 4 del citato D.L. n. 8/1993 e' il
seguente:  "4.  I  contributi sono corrisposti per il solo periodo di
ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al
comma 1, lettere b), c) e d), quelli  di  cui  al  comma  3,  nonche'
quelli  di  cui all'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 310 del
1990, con la presentazione entro il termine  perentorio,  a  pena  di
decadenza,  del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal
legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove
esista,  secondo  le  modalita'  stabilite, entro il mese di novembre
1992, con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui
all'art.  4,  comma  10,  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155,  i
contributi  per  i  mutui  contratti  nel  1992  sono  determinati, a
modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo stesso  art.  4
del decreto-legge n. 65 del 1989, calcolando una rata di ammortamento
costante  annua  posticipata,  con  interesse  del  7  o 6 per cento,
rispettivamente per  gli  enti  con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore".
   -  Il  testo dell'art. 21 del medesimo D.L. n. 8/1993 e' riportato
nelle note all'art. 2.
   - Il testo del comma  19  dell'art.  3  della  legge  n.  537/1993
(Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica),  come modificato dal
presente articolo, e' il seguente: "19. Le  disposizioni  di  cui  ai
commi  da  5  a 8 si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva,
alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera  amministrazione  o
servizio  considerati,  indipendentemente  dalla  qualifica  o  dalla
funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio".