Art. 3. Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie 1. In deroga al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 66 del 1989, i comuni, in occasione del primo versamento alle province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto della quota del 10 per cento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono autorizzati a trattenere dalla quota stessa il maggiore importo della quota versata alle province per l'imposta medesima dell'anno 1989 e risultante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. 2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1994 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonche' ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 1993. 3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1995 di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite entro il 30 novembre 1994, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4, articolo 4, del decreto-legge n. 8 del 1993. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993, le quote dei contributi statali previste al comma 2, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua puo' essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato. 4. Al comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, le parole: "commi da 5 a 18" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 5 a 8". Riferimenti normativi: - Il comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 66/1989 gia' citato cosi' dispone: "Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi e' devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3". - Il testo del comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 151/1991 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica) e' il seguente: "1. I soggetti obbligati per l'anno 1989 al pagamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, possono tenere conto, per la determinazione dell'imposta, della perdita o del reddito di impresa e di arti e professioni dichiarato o definitivamente accertato per il medesimo anno ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche". - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 12 del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie) e' il seguente: "1. A valere sul fondo di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue: a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane, per i mutui contratti negli anni 1989 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nell'art. 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nell'art. 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e nell'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.238 per abitante; la popolazione residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT; c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 7.910 per abitante e lire 7.930 per quelli che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo e' maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT; d) alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.261 per abitante; la popolazione residente e' calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM). 2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d) anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni, le province e le comunita' montane possono impiegare per i mutui da contrarre nel corso dell'esercizio 1990 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20". - Il testo del comma 2-bis dell'art. 5 del D.L. n. 310/1990 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale) e' il seguente: "2-bis. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e' applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio 1991 per le quote 1989 non utilizzate". - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.L. n. 6/1991 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991) e' il seguente: "1. A valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue: a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane, per i mutui contratti negli anni 1990 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e d), del citato decreto-legge n. 415 del 1989; b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 754 per abitante; la popolazione residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT; c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 2.756 per abitante e ai comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, entro il limite massimo di lire 7.930 oltre gli oneri finanziari accessori. Detto importo e' maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT; d) alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 776 per abitante; la popolazione residente e' calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM). 2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione". - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.L. n. 8/1993 gia' citato e' il seguente: "1. A valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue: a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80; b) alle amministrazioni provinciali che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti, pari a lire 36.000 milioni, alle province che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o piu' quote di contributi pari ciascuna a lire 1.241 per abitante, ai sensi dell'art. 21; c) ai comuni che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ed a quelli che dopo la deliberazione dello stato di dissesto hanno gia' estinto i debiti pregressi per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante. Detto importo e' maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente, per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 36.000 milioni, detratti i contributi gia' attivati ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o piu' quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante, maggiorate ciascuna delle quote fisse previste all'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 6 del 1991, ai sensi dell'art. 21; d) alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 484 per abitante; la popolazione residente e' calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM). 2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione". - Il testo del comma 4 dell'art. 4 del citato D.L. n. 8/1993 e' il seguente: "4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3, nonche' quelli di cui all'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 310 del 1990, con la presentazione entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite, entro il mese di novembre 1992, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo stesso art. 4 del decreto-legge n. 65 del 1989, calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore". - Il testo dell'art. 21 del medesimo D.L. n. 8/1993 e' riportato nelle note all'art. 2. - Il testo del comma 19 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio".