Art. 3-bis.
                Modificazioni al decreto legislativo
                      15 novembre 1993, n. 507
(( 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e           ))
(( successive modificazioni, sono apportate le seguenti            ))
(( modificazioni:                                                  ))
(( a) all'articolo 9, comma 2, le parole: "Il pagamento            ))
(( dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo ))
(( di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso   ))
(( di affidamento in concessione, al suo concessionario" sono      ))
(( sostituite dalle seguenti: "Il pagamento dell'imposta deve      ))
(( essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente ))
(( postale intestato al comune ovvero                              ))
(( direttamente presso le tesorerie comunali con modalita' che     ))
(( verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle      ))
(( finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo   ))
(( concessionario anche mediante conto corrente postale";          ))
(( b) all'articolo 50, comma 4, le parole: "Il pagamento della     ))
(( tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di     ))
(( conto corrente postale intestato al comune o alla provincia,    ))
(( ovvero, in caso di affidamento in concessione, al               ))
(( concessionario del comune" sono sostituite dalle seguenti: "Il  ))
(( pagamento della tassa deve essere effettuato mediante           ))
(( versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al       ))
(( comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le          ))
(( tesorerie comunali con modalita' che verranno stabilite con     ))
(( apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di ))
(( affidamento in concessione, al concessionario del comune anche  ))
(( mediante conto corrente postale";                               ))
(( c) all'articolo 56, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:    ))
(( "11-ter.    Per l'esercizio 1995 il comune con propria          ))
(( delibera puo' rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le        ))
(( tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto    ))
(( riguarda la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,  ))
(( purche' il gettito complessivo non sia inferiore a quanto       ))
(( previsto applicando il criterio del comma 11-bis. La           ))
(( rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo   ))
(( tale che per una o piu' fattispecie non siano previsti          ))
(( incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe      ))
(( dell'anno precedente".                                          ))
Riferimenti normativi:
   -  Il testo vigente del comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993
(Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla  pubblicita'
e   del   diritto   sulle   pubbliche  affissioni,  della  tassa  per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle  province
nonche'  della  tassa  per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale) e' il seguente: "2. Il pagamento
dell'imposta  (si  riferisce  all'imposta comunale sulla pubblicita',
n.d.r.) deve essere effettuato mediante versamento a mezzo  di  conto
corrente  postale  intestato  al comune ovvero direttamente presso le
tesorerie comunali con modalita' che verranno stabilite con  apposito
decreto  del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in
concessione, al suo  concessionario  anche  mediante  conto  corrente
postale,  con  arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione
non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso  se  e'  superiore.
L'attestazione  dell'avvenuto  pagamento  deve  essere  allegata alla
prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze,  di
concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono deter-
minate le caratteristiche del modello di versamento".
   -  Il  testo vigente del comma 4 dell'art. 50 del citato D.Lgs. n.
507/1993 e' il seguente: "4. Il pagamento della tassa  (si  riferisce
alla  tassa  per  l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche, n.d.r. )
deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto  corrente
postale  intestato  al  comune  o alla provincia, ovvero direttamente
presso le tesorerie comunali con modalita' che verranno stabilite con
apposito decreto del  Ministro  delle  finanze  ovvero,  in  caso  di
affidamento  in  concessione,  al  concessionario  del  comune  anche
mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire  per
difetto  se  la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se
e' superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro delle poste e delle teleconunicazioni,  sono  determinate
le caratteristiche del modello di versamento".