Art. 4. Disciplina dei flussi finanziari dei comuni 1. Per l'anno 1994, i contributi ordinari spettanti ai comuni a valere sul fondo di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono corrisposti in due rate. La prima rata e' corrisposta entro il mese di febbraio 1994 ed e' commisurata al 65 per cento dell'ammontare del contributo ordinario 1994 gia' comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1993; la seconda rata e' corrisposta entro il mese di settembre 1994. 2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto-legge n. 359 del 1987, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6, possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per un importo superiore all'anticipazione di tesoreria e, comunque, per un importo non superiore all'ammontare della perdita di gettito dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1994 conseguente all'applicazione delle nuove tariffe d'estimo. 3. Qualora le entrate a specifica destinazione non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire una disponibilita' corrispondente alla perdita di gettito dell'ICI per il 1994 derivante dalle rettifiche d'estimo, i comuni di cui al comma 2 sono autorizzati a ricorrere, per l'importo differenziale, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria anche in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Le anticipazioni straordinarie possono essere attivate, per l'importo che residua dopo l'applicazione del comma 2, dal l novembre 1994 e sono estinte con le somme provenienti dalla corresponsione della prima rata dei contributi ordinari relativi all'anno 1995. Gli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie sono rimborsati dallo Stato ai comuni sulla base di apposita certificazione, sottoscritta dal segretario e dal ragioniere, da trasmettere al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 30 aprile 1995. Le modalita' della certificazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, entro il 31 gennaio 1995. 4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6 prevedono, nei bilanci di previsione dell'anno 1994, un ammontare dei contributi ordinari comprensivo anche dei trasferimenti statali, in termini di competenza, corrispondenti al minor gettito dell'ICI 1994 derivante dalle rettifiche delle tariffe d'estimo; detti trasferimenti sono calcolati escludendo comunque il minor gettito dell'ICI conseguente alle eventuali maggiori detrazioni deliberate dal comune per l'abitazione principale. 5. Il termine per deliberare il bilancio di previsione dell'anno 1994, resta fissato al 15 maggio 1994 per i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6. Riferimenti normativi: - La lettera a), comma 1, dell'art. 34 del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) stabilisce, a decorrere dall'anno 1994, che lo Stato concorra al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione al fondo ordinario". - L'art. 11 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) cosi' recita: "Art. 11 (Entrate a specifica destinazione). - 1. I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorche' provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria di tempo in tempo disponibile, di cui all'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. 2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalita' di cui al comma 1, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincoli di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti". - Il D.Lgs. n. 568/1993 reca modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75. - L'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria) dispone che: "Per l'anno 1979 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1978 qualora risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente". - Il testo del comma 1-undecies dell'art. 2 del D.L. n. 16/1993 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie) e' il seguente: "1-undecies. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonche' dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo".