Art. 4.
             Disciplina dei flussi finanziari dei comuni
  1.  Per  l'anno  1994,  i contributi ordinari spettanti ai comuni a
valere sul fondo di cui alla lettera a), comma  1,  dell'articolo  34
del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono corrisposti in due rate.
La  prima  rata  e'  corrisposta entro il mese di febbraio 1994 ed e'
commisurata al 65 per cento dell'ammontare del  contributo  ordinario
1994  gia' comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 dicembre
1993; la seconda rata e' corrisposta entro il mese di settembre 1994.
  2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 del  decreto-legge
n. 359 del 1987, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del
1993  e  nell'articolo  6,  possono utilizzare in termini di cassa le
entrate  a  specifica   destinazione   per   un   importo   superiore
all'anticipazione  di  tesoreria  e,  comunque,  per  un  importo non
superiore  all'ammontare  della  perdita  di   gettito   dell'imposta
comunale  sugli immobili per l'anno 1994 conseguente all'applicazione
delle nuove tariffe d'estimo.
  3.  Qualora  le  entrate  a  specifica   destinazione   non   siano
sufficienti,  in  tutto  o  in  parte, a garantire una disponibilita'
corrispondente alla perdita di gettito dell'ICI per il 1994 derivante
dalle  rettifiche  d'estimo,  i  comuni  di  cui  al  comma  2   sono
autorizzati    a   ricorrere,   per   l'importo   differenziale,   ad
anticipazioni straordinarie di tesoreria anche  in  deroga  a  quanto
stabilito  dall'ultimo  comma dell'articolo 6 della legge 21 dicembre
1978, n. 843. Le anticipazioni straordinarie possono essere attivate,
per l'importo che residua dopo l'applicazione  del  comma  2,  dal  l
novembre   1994  e  sono  estinte  con  le  somme  provenienti  dalla
corresponsione della prima  rata  dei  contributi  ordinari  relativi
all'anno   1995.   Gli   interessi   maturati   sulle   anticipazioni
straordinarie sono rimborsati dallo Stato ai  comuni  sulla  base  di
apposita   certificazione,   sottoscritta   dal   segretario   e  dal
ragioniere, da trasmettere al Ministero dell'interno entro il termine
perentorio del 30 aprile 1995. Le modalita' della certificazione sono
stabilite con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  col
Ministro del tesoro, entro il 31 gennaio 1995.
  4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-undecies dell'articolo 2
del   decreto-legge   23   gennaio   1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,  i  comuni  indicati
nel  decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6 prevedono,
nei bilanci di previsione dell'anno 1994, un ammontare dei contributi
ordinari comprensivo anche dei trasferimenti statali, in  termini  di
competenza,  corrispondenti  al minor gettito dell'ICI 1994 derivante
dalle rettifiche delle tariffe  d'estimo;  detti  trasferimenti  sono
calcolati  escludendo  comunque il minor gettito dell'ICI conseguente
alle  eventuali  maggiori  detrazioni  deliberate  dal   comune   per
l'abitazione principale.
  5.  Il  termine  per deliberare il bilancio di previsione dell'anno
1994, resta fissato al 15 maggio  1994  per  i  comuni  indicati  nel
decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6.
Riferimenti normativi:
   -  La  lettera  a),  comma  1, dell'art. 34 del D.Lgs. n. 504/1992
(Riordino della finanza degli enti territoriali a norma  dell'art.  4
della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421)  stabilisce,  a  decorrere
dall'anno 1994, che lo Stato concorra al  finanziamento  dei  bilanci
delle  amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione al
fondo ordinario".
   - L'art. 11 del D.L. n. 359/1987  (Provvedimenti  urgenti  per  la
finanza locale) cosi' recita:
   "Art.  11  (Entrate  a specifica destinazione). - 1. I comuni e le
province  possono  utilizzare  in  termini  di  cassa  le  entrate  a
specifica  destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorche'
provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, per un importo non superiore alla  anticipazione
di  tesoreria  di tempo in tempo disponibile, di cui all'art. 6 della
legge 21 dicembre 1978, n. 843.
   2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a  specifica  destinazione,
secondo   le   modalita'  di  cui  al  comma  1,  vincola  una  quota
corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi  introiti
non  soggetti  a  vincoli di destinazione deve essere ricostituita la
consistenza delle somme vincolate che sono state  utilizzate  per  il
pagamento di spese correnti".
   -  Il  D.Lgs.  n.  568/1993 reca modifiche alle tariffe d'estimo a
norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75.
   - L'ultimo comma  dell'art.  6  della  legge  n.  843/1978  (Legge
finanziaria)  dispone che: "Per l'anno 1979 e per gli anni successivi
il limite alla contrazione di nuovi mutui  da  parte  delle  province
resta  fissato  a  quello  calcolato  per l'anno 1978 qualora risulti
superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente".
   - Il testo del comma 1-undecies dell'art. 2 del D.L. n.    16/1993
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di
immobili   di  civile  abitazione,  di  termini  per  la  definizione
agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri  frutti  derivanti  da
depositi  e  conti  correnti interbancari, nonche' altre disposizioni
tributarie) e' il seguente:   "1-undecies. Le variazioni  di  gettito
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  derivanti  dalle rettifiche
nonche' dalla revisione  generale  delle  tariffe  d'estimo  e  delle
rendite  di  cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti
variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali,  di  cui
all'art.  35  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, a
partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore  il
decreto  legislativo  di  modifica  delle  tariffe  d'estimo  e delle
rendite, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge di conversione
del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di
revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo".