Art. 5.
                         Proroga dei termini
  1.   Il   termine   relativo   all'applicazione  progressiva  della
contabilita'  economica,  previsto  dalla  lettera   b),   comma   2,
dell'articolo  4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' prorogato al
1 gennaio 1996.
((    1-bis.    Per l'esercizio 1995 il termine di deliberazione   ))
(( dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui             ))
(( all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' ))
(( differito al 31 dicembre 1994. Decorso il termine, l'organo     ))
(( regionale di controllo attiva immediatamente le procedure       ))
(( previste dal comma 2 dell'articolo 39 della citata legge n. 142 ))
(( del 1990.                                                       ))
(( Le province, i comuni e le comunita' montane, nelle more        ))
(( dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte            ))
(( dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun       ))
(( capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un       ))
(( dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo     ))
(( bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente   ))
(( regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato ))
(( in dodicesimi.                                                  ))
((    1-ter.    Il termine del 31 ottobre previsto per deliberare  ))
(( le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di ))
(( reddito per i tributi locali e per i servizi locali             ))
(( relativamente all'anno 1995 e' differito al 31 dicembre 1994.   ))
Riferimenti normativi:
   - Il testo della lettera b), comma 2, dell'art. 4 della  legge  n.
421/1992  (Delega  al Governo per la razionalizzazione e la revisione
delle discipline in materia  di  sanita',  di  pubblico  impiego,  di
previdenza e di finanza territoriale) e' il seguente:
   "2.  Il  Governo  della  Repubblica  e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu'  decreti  legislativi  diretti  al  riordino  dell'ordinamento
finanziario   e  contabile  delle  amminislrazioni  provinciali,  dei
comuni, dei loro consorzi e delle comunita' montane, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
     a) (omissis);
     b) l'applicazione dei principi contenuti nella  legge  8  giugno
1990,  n.  142,  con  l'introduzione  in forma graduale e progressiva
della contabilita' economica a decorrere dal 1995 fino ad interessare
tutti gli enti, con facolta' di applicazione anticipata".
   - L'art. 55, comma 2, della legge n. 142/1990  (Ordinamento  delle
autonomie  locali) stabilisce che: "I comuni e le province deliberano
entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno  successivo,
osservando   i   principi   dell'universalita',  dell'integrita'  del
pareggio economico e finanziario".
   - Il testo del comma 2 dell'art. 39 della citata legge n. 142/1990
e' il seguente: "2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato
senza  che  sia  stato  predisposto  dalla giunta il relativo schema,
l'organo regionale di controllo nomina un  commissario  affinche'  lo
predisponga  d'ufficio  per  sottoporlo  al  consiglio. In tal caso e
comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge
lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di
controllo assegna al consiglio, con  lettera  notificata  ai  singoli
consiglieri,  un  termine  non  superiore  a  venti giorni per la sua
approvazione, decorso il  quale  si  sostituisce,  mediante  apposito
commissario,   all'amministrazione  inadempiente.  Del  provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura
per lo scioglimento del consiglio".