Art. 5. Proroga dei termini 1. Il termine relativo all'applicazione progressiva della contabilita' economica, previsto dalla lettera b), comma 2, dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' prorogato al 1 gennaio 1996. (( 1-bis. Per l'esercizio 1995 il termine di deliberazione )) (( dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui )) (( all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' )) (( differito al 31 dicembre 1994. Decorso il termine, l'organo )) (( regionale di controllo attiva immediatamente le procedure )) (( previste dal comma 2 dell'articolo 39 della citata legge n. 142 )) (( del 1990. )) (( Le province, i comuni e le comunita' montane, nelle more )) (( dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte )) (( dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun )) (( capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un )) (( dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo )) (( bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente )) (( regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato )) (( in dodicesimi. )) (( 1-ter. Il termine del 31 ottobre previsto per deliberare )) (( le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di )) (( reddito per i tributi locali e per i servizi locali )) (( relativamente all'anno 1995 e' differito al 31 dicembre 1994. )) Riferimenti normativi: - Il testo della lettera b), comma 2, dell'art. 4 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e' il seguente: "2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amminislrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunita' montane, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) (omissis); b) l'applicazione dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilita' economica a decorrere dal 1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facolta' di applicazione anticipata". - L'art. 55, comma 2, della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) stabilisce che: "I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalita', dell'integrita' del pareggio economico e finanziario". - Il testo del comma 2 dell'art. 39 della citata legge n. 142/1990 e' il seguente: "2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio".