Art. 6.
                   Modifiche alle tariffe d'estimo
  1.   I  prospetti  annessi  al  presente  decreto  sostituiscono  o
integrano, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni
in essi indicati, le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane
di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993.
  2.  Per  effetto  delle  decisioni  della   commissione   censuaria
centrale,  adottate  ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2
del decreto-legge n. 16 del 1993 e del decreto-legge 9 ottobre  1993,
n.  405,  convertito  dalla  legge  10  novembre  1993,  n. 457, sono
stabilite le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari  urbane  rela-
tive  ai  comuni di Casatenovo, Cassago Brianza e Cassina Valsassina,
siti in provincia di Como, e al comune  di  Pont  Canavese,  sito  in
provincia  di  Torino,  indicate  nei  prospetti  annessi al presente
decreto.
  3.  Sono  annullate,  con  ripristino  di  quelle   precedentemente
vigenti,  le  tariffe  d'estimo  indicate  nei  prospetti  annessi al
decreto legislativo n. 568 del 1993, relative ai comuni di San  Marco
in  Lamis,  sito  in  provincia  di  Foggia,  zona  censuaria  prima,
categoria A/1, classe unica;  di  Filignano,  sito  in  provincia  di
Isernia, zone censuarie prima e seconda, categoria A/1, classe unica;
di  Santa Marina, sito in provincia di Salerno, zona censuaria prima,
categoria A/1, classi da 1 a 5; di Moncalieri, sito in  provincia  di
Torino,  zona  censuaria  seconda,  categoria  C/4,  classe unica; di
Salzano,  sito  in  provincia  di  Venezia,  zona  censuaria   unica,
categoria  A/1,  classe  unica;  di Crescentino, sito in provincia di
Vercelli, zona censuaria prima, categoria A/1, classi 1,  2  e  3,  e
zona  censuaria seconda, categoria A/1, classe unica; di Boiano, sito
in provincia di Campobasso, zona censuaria  seconda,  categoria  C/3,
classe  unica;  di  Monteiasi,  sito  in  provincia  di Taranto, zona
censuaria seconda.
  4. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo  1
del decreto legislativo n. 568 del 1993.
  5.  L'Amministrazione  finanziaria  provvede  all'inserimento negli
atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto.
  6.  Per  i comuni, relativamente ai quali, per effetto del presente
articolo,  sono  modificate  le   tariffe   d'estimo   delle   unita'
immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo
n.  568  del  1993, il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo  n.  504  del  1992,  per  deliberare  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili dovuta per l'anno 1994, resta
fissato al 12 maggio 1994.
Riferimenti normativi:
   - Il D.Lgs. n. 568/1993 reca modifiche  alle  tariffe  d'estimo  a
norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75.
   -  Il  testo  dei  commi  1-bis  e  1-ter  dell'art. 2 del D.L. n.
16/1993  (Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi,   sui
trasferimenti  di  immobili  di  civile abitazione, di termini per la
definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per  la
soppressione  della  ritenuta  sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti  interbancari,  nonche'  altre
disposizioni tributarie) e' il seguente:
   "1-bis.  Entro  il  termine di quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  i
comuni  possono  presentare  ricorsi  presso le commissioni censuarie
provinciali nel cui ambito territoriale  e'  compreso  il  territorio
comunale,  con  riferimento  alle  tariffe  d'estimo  e  alle rendite
vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in  relazione  ad
una  o  piu'  categorie o classi e all'intero territorio comunale o a
porzioni  del  medesimo,  nonche'  alla  delimitazione   delle   zone
censuarie.  I  ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni
censuarie provinciali ai sensi dell'art. 31, primo comma, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  650,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del
ricorso.
   1-ter.   Avverso   la   decisione   della   commissione  censuaria
provinciale   e'   ammessa,   entro   trenta   giorni,    da    parte
dell'Amministrazione  del  catasto  e  dei  servizi  tecnici erariali
ovvero da parte dei comuni, la presentazione  di  ricorso  presso  la
commissione  censuaria  centrale,  che  decide ai sensi dell'art. 32,
primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione
del ricorso".
   -  Il  D.L.  n. 405/1993 reca: "Disposizioni urgenti in materia di
ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe  d'estimo  e
alle   rendite   delle   unita'   immobiliari  urbane,  nonche'  alla
delimitazione delle zone censuarie".
   - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato D.Lgs.  n.  568/1993
e' il seguente: "2. Le tariffe d'estimo si applicano per l'anno 1994,
salvo  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  1, quarto periodo, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  24  marzo 1993, n. 75, in ordine all'applicazione delle
stesse tariffe dal 1 gennaio 1992".
   - Il testo dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992  (Riordino
della  finanza  degli  enti  territoriali,  a norma dell'art. 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e'  il  seguente:  "1.  L'aliquota  in
misura  unica,  e'  stabilita con deliberazione della giunta comunale
adottata entro il 31 ottobre di ogni  anno  con  effetto  per  l'anno
successivo".