Art. 6. Modifiche alle tariffe d'estimo 1. I prospetti annessi al presente decreto sostituiscono o integrano, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni in essi indicati, le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993. 2. Per effetto delle decisioni della commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 e del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457, sono stabilite le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane rela- tive ai comuni di Casatenovo, Cassago Brianza e Cassina Valsassina, siti in provincia di Como, e al comune di Pont Canavese, sito in provincia di Torino, indicate nei prospetti annessi al presente decreto. 3. Sono annullate, con ripristino di quelle precedentemente vigenti, le tariffe d'estimo indicate nei prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993, relative ai comuni di San Marco in Lamis, sito in provincia di Foggia, zona censuaria prima, categoria A/1, classe unica; di Filignano, sito in provincia di Isernia, zone censuarie prima e seconda, categoria A/1, classe unica; di Santa Marina, sito in provincia di Salerno, zona censuaria prima, categoria A/1, classi da 1 a 5; di Moncalieri, sito in provincia di Torino, zona censuaria seconda, categoria C/4, classe unica; di Salzano, sito in provincia di Venezia, zona censuaria unica, categoria A/1, classe unica; di Crescentino, sito in provincia di Vercelli, zona censuaria prima, categoria A/1, classi 1, 2 e 3, e zona censuaria seconda, categoria A/1, classe unica; di Boiano, sito in provincia di Campobasso, zona censuaria seconda, categoria C/3, classe unica; di Monteiasi, sito in provincia di Taranto, zona censuaria seconda. 4. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 568 del 1993. 5. L'Amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Per i comuni, relativamente ai quali, per effetto del presente articolo, sono modificate le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993, il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, resta fissato al 12 maggio 1994. Riferimenti normativi: - Il D.Lgs. n. 568/1993 reca modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75. - Il testo dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 2 del D.L. n. 16/1993 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie) e' il seguente: "1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale e' compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o piu' categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'art. 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso. 1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale e' ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso". - Il D.L. n. 405/1993 reca: "Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unita' immobiliari urbane, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie". - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 568/1993 e' il seguente: "2. Le tariffe d'estimo si applicano per l'anno 1994, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in ordine all'applicazione delle stesse tariffe dal 1 gennaio 1992". - Il testo dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "1. L'aliquota in misura unica, e' stabilita con deliberazione della giunta comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo".