Art. 2. I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale, di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono i seguenti: a) Requisiti visivi: 1) Soggetti con visione binoculare: visus naturale: 5/10 per ciascun occhio; visus corretto: 10/10 complessivi con non meno di 5/10 per l'occhio che vede meno; correzione: e' ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 8 diottrie; l'eventuale differenza fra i due occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 3 diottrie per la miopia. Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto; senso cromatico normale alle tavole di Ishihara. 2) Soggetti monocoli: visus naturale minimo: 6/10; visus corretto: 10/10; senso cromatico normale alle tavole di Ishihara. b) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20 dB nell'orecchio migliore. (Come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1.000, 2.000 Hz). Comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB, o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri con l'orecchio che sente meno, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate. I caso di anacusia la soglia auditiva naturale non deve essere comunque inferiore a 60 dB: adeguata capacita' degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma; assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza e che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio (statico o dinamico). L'idoneita' non puo' essere rilasciata ai soggetti che negli ultimi due anni hanno sofferto di crisi comiziali; assenza di disturbi mentali, di personalita' o comportamentali. In particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti.