Art. 2.
  I  requisiti  psicofisici  minimi  per  il  rilascio  ed il rinnovo
dell'autorizzazione al porto d'armi  per  difesa  personale,  di  cui
all'art.  42  del  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773, sono i
seguenti:
 a) Requisiti visivi:
  1) Soggetti con visione binoculare:
   visus naturale: 5/10 per ciascun occhio;
   visus corretto:  10/10  complessivi  con  non  meno  di  5/10  per
l'occhio che vede meno;
   correzione: e' ammessa correzione con lenti sferiche positive fino
a 5 diottrie e negative fino a 8 diottrie; l'eventuale differenza fra
i due occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia
e a 3 diottrie per la miopia.
  Per correzione si intende la correzione totale.
  Per  quanto  concerne  la  correzione  dell'astigmatismo,  non sono
ammessi  vizi  di  refrazione   superiori   alle   3   diottrie   per
l'astigmatismo   miopico,   alle   2   diottrie   per  l'astigmatismo
ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto;
   senso cromatico normale alle tavole di Ishihara.
  2) Soggetti monocoli:
   visus naturale minimo: 6/10;
   visus corretto: 10/10;
   senso cromatico normale alle tavole di Ishihara.
 b) Requisiti uditivi:
   soglia uditiva non superiore a 20 dB nell'orecchio migliore.
  (Come soglia si intende il valore medio della  soglia  audiometrica
espressa  in  dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1.000, 2.000
Hz). Comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere  inferiore
a  50  dB,  o, in alternativa, percezione della voce di conversazione
con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non  meno
di  2  metri  con  l'orecchio che sente meno, raggiungibile anche con
l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.
  I caso di anacusia la soglia  auditiva  naturale  non  deve  essere
comunque inferiore a 60 dB:
   adeguata capacita' degli arti superiori e della colonna vertebrale
raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei
mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio
sicuro dell'arma;
   assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo
stato  di  vigilanza  e  che  abbiano  ripercussioni  invalidanti  di
carattere motorio (statico o dinamico).
  L'idoneita' non puo' essere rilasciata ai soggetti che negli ultimi
due anni hanno sofferto di crisi comiziali;
   assenza di disturbi mentali, di personalita' o comportamentali. In
particolare  non  deve  essere  presente   dipendenza   da   sostanze
psicotrope, alcool, stupefacenti.