Art. 3. L'accertamento dei requisiti psico-fisici e' effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle unita' sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato o da singoli medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da medici militari in servizio permanente ed in attivita' di servizio. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, e' tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1, rilasciato dal medico di fiducia, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi. Il medico certificatore prescrivera' tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterra' necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il definitivo giudizio, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2, viene comunicato all'interessato, e trasmesso entro cinque giorni, all'autorita' di pubblica sicurezza presso la quale e' stata inoltrata la domanda di autorizzazione. Il giudizio di non idoneita' deve essere adeguatamente motivato.