Art. 3.
  L'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  e'  effettuato  dagli
uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle unita'  sanitarie
locali  o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato
o da singoli  medici  del  ruolo  professionale  dei  sanitari  della
Polizia  di  Stato  o da medici militari in servizio permanente ed in
attivita' di servizio.
  Il richiedente,  sottoponendosi  agli  accertamenti,  e'  tenuto  a
presentare  un  certificato  anamnestico,  da  compilarsi  secondo il
modello di cui all'allegato 1, rilasciato dal medico di  fiducia,  di
cui  all'art.  25  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non
anteriore a tre mesi.
  Il medico certificatore prescrivera' tutti gli ulteriori  specifici
accertamenti  che riterra' necessari, da effettuarsi presso strutture
sanitarie pubbliche.
  Il definitivo giudizio, da compilarsi secondo  il  modello  di  cui
all'allegato  2,  viene comunicato all'interessato, e trasmesso entro
cinque giorni, all'autorita' di pubblica sicurezza presso la quale e'
stata inoltrata la domanda di autorizzazione.
  Il giudizio di non idoneita' deve essere adeguatamente motivato.