Art. 4.
  Avverso  il  giudizio  negativo, l'interessato puo', nel termine di
trenta giorni, proporre ricorso  ad  un  collegio  medico  costituito
presso  l'unita'  sanitaria locale competente, composto da almeno tre
medici,  di  cui  uno  specialista  in  medicina   legale   e   delle
assicurazioni ed integrato di volta in volta da uno specialista nella
patologia inerente al caso specifico. I medici devono essere pubblici
dipendenti.  L'esito del ricorso sara' comunicato entro cinque giorni
all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.