Art. 4. Avverso il giudizio negativo, l'interessato puo', nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'unita' sanitaria locale competente, composto da almeno tre medici, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni ed integrato di volta in volta da uno specialista nella patologia inerente al caso specifico. I medici devono essere pubblici dipendenti. L'esito del ricorso sara' comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.