Art. 3.
  La ripartizione delle somme affluite per compensazione  finanziaria
viene  limitata  ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o
in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine  con  l'Italia
dei tre cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
  Negli  articoli  successivi  tali  comuni  saranno, sinteticamente,
denominati "comuni di confine".