Art. 5.
  Le somme da ripartire nei singoli anni 1992 e 1993 sono attribuite:
   per i comuni facenti parte della regione Piemonte,  della  regione
Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:
     a)  alle  comunita'  montane,  in misura pari al prodotto fra la
"quota-procapite", di cui al precedente art.  4,  ed  il  numero  dei
frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce
la ripartizione, attivita' dipendente in uno dei tre cantoni suddetti
-  risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei "comuni di
confine" il cui territorio sia compreso in tutto  o  in  parte  nelle
comunita' medesime;
     b)  ai  "comuni di confine" in misura analoga a quella di cui al
punto precedente, non ricadenti, neanche in  parte,  nelle  comunita'
montane;
   per i comuni facenti parte della regione Lombardia:
     c)  "ai  comuni  di  confine"  in  cui il numero dei frontalieri
residenti  nel  corso  di  ciascun  anno,   cui   si   riferisce   la
ripartizione,   rappresenti  almeno  il  4%  dell'intera  popolazione
risultante residente nel comune, rispettivamente, al 31 agosto 1992 e
al 31 agosto 1993. L'entita' delle somme da attribuire  e'  data  per
ogni  ripartizione dal prodotto fra la detta "quota pro-capite" ed il
numero dei frontalieri - lavoratori dipendenti in uno dei tre cantoni
- residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;
     d) alle comunita'  montane,  qualora  il  cennato  rapporto  sia
inferiore al 4% ed il "comune di confine" sia compreso in tutto od in
parte nella comunita' montana.
Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra
indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei
"comuni di confine" con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al
4%;
     e)  alla  regione Lombardia, qualora il "comune di confine", con
numero di frontalieri  inferiore  alla  detta  percentuale,  non  sia
compreso  neanche  in  parte nelle comunita' montane. Anche in questo
caso vale quanto e' stato stabilito nella precedente  lettera  d)  in
merito alla quantificazione delle somme da attribuire.