Art. 6. Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale e dei servizi sociali rivolti ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 settembre 1994 Il Ministro delle finanze TREMONTI Il Ministro del tesoro DINI Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1994 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 211