Art. 6.
  Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti  assegnatari  per
la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di
interesse  generale  e  dei  servizi  sociali  rivolti ad agevolare i
lavoratori frontalieri, con preferenza per  i  settori  dell'edilizia
abitativa e dei trasporti pubblici.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 settembre 1994
                                  Il Ministro delle finanze
                                          TREMONTI
Il Ministro del tesoro
        DINI
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1994
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 211