Art. 15. Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unita' monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso: le componenti dell'ECU (le "Componenti") saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo; la Banca d'Italia calcolera' il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire; il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sara' pari alla quotazione di questa valuta rilevata dalla Banca d'Italia con le modalita' indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312; nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o piu' valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sara' utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la piu' recente quotazione per tale o tali valute rilevata dalla Banca d'Italia.