Art. 15.
  Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unita'  monetaria  del
Sistema  monetario  europeo,  gli  interessi  da  corrispondere  e il
capitale da rimborsare saranno pagati in  lire  italiane  sulla  base
degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in
appresso:
   le componenti dell'ECU (le "Componenti") saranno gli importi delle
valute   che   erano   componenti  dell'ECU  nell'ultima  definizione
disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;
   la Banca d'Italia calcolera' il  valore  equivalente  dell'ECU  in
lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;
   il  tasso  di  conversione  in lire per ciascuna valuta componente
sara' pari alla quotazione di  questa  valuta  rilevata  dalla  Banca
d'Italia  con  le  modalita'  indicate nella legge 12 agosto 1993, n.
312;
   nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media  per  una  o
piu'  valute  componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati
valutari o per qualsiasi  altra  ragione,  sara'  utilizzato  per  il
calcolo  dell'equivalente dell'ECU in lire la piu' recente quotazione
per tale o tali valute rilevata dalla Banca d'Italia.