Art. 16.
  In relazione all'ipotesi disciplinata dell'art. 15 nel caso in  cui
l'unita'   ufficiale  di  qualsiasi  valuta  componente  l'ECU  venga
alterata per combinazione o divisione,  il  numero  delle  unita'  di
quella  valuta,  come  componente,  sara' diviso o moltiplicato nella
stessa proporzione.
  Nel caso in cui due o piu' valute componenti vengano consolidate in
una singola valuta,  gli  importi  di  tali  valute  come  componenti
saranno  sostituiti  da un importo in tale singola valuta uguale alla
somma degli importi delle valute componenti consolidate  espressa  in
tale  singola  valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa
in due o piu' valute, l'importo  di  quella  valuta  come  componente
sara'  sostituito dagli importi di tali o piu' valute, ciascuna delle
quali sara' uguale all'importo  della  precedente  valuta  componente
diviso  per  il  numero delle valute nelle quali tale valuta e' stata
suddivisa.