Art. 17.
  Alla Banca  d'Italia  e'  affidata  l'esecuzione  delle  operazioni
relative  al  pagamento degli interessi sui certificati di credito ed
al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonche'  ogni  altro
adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
  Le  somme  occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle
cedole di interesse ed al rimborso dei certificati  verranno  versate
alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'.
  I  rapporti  conseguenti  alle  operazioni suindicate sono regolati
dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data  27  giugno
1990.
  La  consegna  dei  certificati  di credito alle filiali della Banca
d'Italia  sara'  effettuata  a  cura   del   magazzino   Tesoro   del
Provveditorato generale dello Stato.
  Tutti   gli   atti   comunque  riguardanti  le  sottoscrizioni  dei
certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e
la corrispondenza della Banca d'Italia  incaricata  delle  operazioni
relative  al  collocamento  dei certificati stessi, sono esenti dalle
tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.