Art. 7. Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati devono variare di un importo minimo di 5 centesimi o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente la quota da regolare in lire e quella da regolare in ECU. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale. In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, fino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati, e, per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verra' riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.