Art. 7.
  Le offerte degli operatori, fino  ad  un  massimo  di  tre,  devono
contenere  l'indicazione  dell'importo  nominale  dei certificati che
essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I  prezzi
indicati  devono  variare  di  un  importo  minimo  di  5 centesimi o
multiplo di tale  cifra;  eventuali  variazioni  di  importo  diverso
vengono  arrotondate  per  eccesso. Per ogni singola offerta andranno
pure segnalate distintamente la quota da regolare in lire e quella da
regolare in ECU.
  Ciascuna offerta  non  deve  essere  inferiore  a  ECU  100.000  di
capitale nominale.
  In  sede  di  partecipazione  all'asta  dovranno essere indicate le
filiali della Banca d'Italia, fino ad un massimo di  tre,  presso  le
quali  l'operatore  intende ritirare i titoli risultati assegnati, e,
per i CTE da regolare in ECU,  il  corrispondente  estero  presso  il
quale verra' riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto
di   deposito   accentrato   cui  accreditare  il  capitale  nominale
attribuito.