Art. 8.
  Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire, entro le ore
15,30  del  giorno  18   novembre   1994,   esclusivamente   mediante
trasmissione  di  richiesta  telematica  da  indirizzare  alla  Banca
d'Italia  tramite  Rete  nazionale  interbancaria  con  le  modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
  La  Banca  d'Italia  continuera' a presentare la propria richiesta,
unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito
modulo, inserito in busta chiusa.
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti  alle  aste, di cui al secondo comma del precedente art.
5.
  Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non
verranno prese in considerazione.