Art. 8. Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire, entro le ore 15,30 del giorno 18 novembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. La Banca d'Italia continuera' a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del precedente art. 5. Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.