Art. 11.
                          Norme procedurali
  1.   Le   domande  intese  ad  ottenere  l'autorizzazione  prevista
dall'art. 31  della  legge  4  novembre  1965,  n.  1213,  sostituito
dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1  marzo  1994, n.   153, devono essere
indirizzate all'autorita'  competente  in  materia  di  spettacolo  e
devono  contenere  la  specifica indicazione della norma in base alla
quale  si  intende   ottenere   l'autorizzazione   richiesta   e   la
denominazione  che si intende assegnare al cinema o cinemateatro, con
obbligo di comunicare ogni sua eventuale variazione.
  2. Le domande devono essere presentate, su carta legale, in duplice
copia, ai comuni competenti, corredate dalla seguente documentazione:
    a) progetto del locale in duplice copia firmata da un ingegnere o
architetto iscritto all'albo professionale comprendente:
     aa) una  planimetria  generale  in  scala  1:500  rappresentante
l'area  destinata  o  occupata  dalla  sala cinematografica e le aree
adiacenti, con indicazioni  esatte  relative  all'altimetria  e  alla
destinazione  degli  edifici  confinanti  o  prossimi,  fino  ad  una
distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato  nonche'
le  aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con
le relative sezioni stradali;
     ab) piante in scala 1:100 rappresentanti gli  eventuali  diversi
piani  dell'edificio  con  l'indicazione della destinazione d'uso dei
singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le  uscite  di
sicurezza  ed  i percorsi di esodo, individuati con i simboli grafici
previsti dall'allegato B al  decreto  del  Ministro  dell'interno  30
novembre  1983,  con  l'indicazione del numero massimo di persone che
permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine
di proiezione, le installazioni e gli impianti  previsti,  i  servizi
igienici e locali destinati ad altri usi;
    ac)   sezioni   longitudinali   e   trasversali  in  scala  1:100
dell'edificio;
     ad)  relazione  tecnico-illustrativa,  comprendente   anche   il
calcolo della sistemazione acustica;
    b)  documento  comprovante il rilascio della concessione edilizia
per la sala cinematografica, da costruire o da trasformare, da  parte
del  comune o preventivo parere favorevole da parte della commissione
edilizia comunale apposto su una copia del progetto presentato;
    c) documento legale comprovante la disponibilita'  dell'area  ove
si  tratti di una nuova costruzione o la disponibilita' dell'immobile
ove si tratti di locale gia' esistente. In caso di locazione,  dovra'
essere  prodotto il relativo contratto nonche' un titolo che dimostri
la proprieta' dell'immobile da parte del locatore;
    d) una carta  topografica  del  comune  e  delle  circoscrizioni,
convalidata  dall'ufficio  tecnico  del comune, con l'indicazione del
luogo preciso del locale da costruire o da trasformare;
    e) per l'applicazione degli articoli 4,  6,  comma  4,  e  8  del
presente  decreto,  documentazione  idonea da cui risulti la distanza
dal piu' vicino cinema; a tal fine il  richiedente  potra'  avvalersi
dell'autocertificazione;
    f)  documentazione  idonea  a  comprovare,  nelle  ipotesi di cui
all'art. 5, comma 3, il livello qualitativo della sala.
  3. La trasformazione di una sala cinematografica in due o piu' sale
di cui all'art. 6, comma 2, potra essere richiesta  con  una  istanza
corredata  da  un  unico  progetto  relativo  alla  realizzazione del
manufatto che si intende destinare a multisala.
  4. Per le sale di proiezione di film a formato ridotto, le  domande
debbono   essere   corredate  dagli  stessi  documenti  previsti  nei
capoversi precedenti per i cinema con apparecchi a formato normale.
  5. A norma dell'art. 19, punti 5 e 9, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, i comuni provvederanno
all'istruttoria delle pratiche secondo le seguenti modalita':
    a) accerteranno la  completezza  della  documentazione  prodotta,
apponendo  sulla  domanda  e  su  ogni  documento allegato il proprio
timbro datario;
    b) acquisiranno nei propri atti una copia della domanda  e  della
documentazione,  che  sara'  messa  a  disposizione della commissione
provinciale di vigilanza sui locali di pubblico  spettacolo  prevista
dall'art.  141  del  relativo regolamento di esecuzione approvato con
decreto 6 maggio 1940, n. 635;
    c) chiederanno alla prefettura la convocazione  della  suindicata
commissione  che,  esaminata la documentazione, emettera' un motivato
parere sul progetto presentato, imponendo, ove necessario,  tutte  le
prescrizioni   ritenute  opportune  per  l'agibilita'  del  locale  e
redigendo apposito processo verbale. Il segretario della  commissione
provinciale  di  vigilanza apporra' il proprio visto su tutti i fogli
del  progetto  esaminato,  a  certificazione  che  la  documentazione
tecnica  sulla  quale la commissione ha espresso il proprio parere e'
quella che poi verra' acquisita agli atti  dell'autorita'  competente
in materia di spettacolo;
    d)   trasmetteranno   all'autorita'   competente  in  materia  di
spettacolo copia del verbale redatto dalla commissione provinciale di
vigilanza, nonche' una copia della  domanda  e  della  documentazione
prodotta  dall'interessato.  La  copia del progetto presentato dovra'
corrispondere  esattamente  a  quella   vistata   dalla   commissione
provinciale di vigilanza;
    e)   comunicheranno   nella  lettera  di  trasmissione  tutte  le
informazioni necessarie, indicando in particolare:
     ea) il numero degli abitanti del comune e, ove rilevante ai fini
del rilascio del nulla osta, della circoscrizione,  a  convalida  del
certificato rilasciato all'interessato;
     eb)  il numero delle sale e dei relativi schermi, individuati ai
sensi dell'art. 2, comma 2, esistenti nel territorio comunale  ed  in
quello  della circoscrizione o equivalente ripartizione territoriale,
ove e' ubicata o s'intende ubicare la sala  o  la  multisala  oggetto
della domanda.
  6.  L'autorita'  competente  in  materia  di  spettacolo decidera',
sentita  la  Commissione  apertura  sale  cinematografiche   prevista
dall'art. 52 della legge 4 novembre l965, n. 1213.
  7. L'avvenuta concessione del nulla osta sara' comunicata al comune
ed  alla  prefettura  che provvederanno agli ulteriori adempimenti di
competenza.
  8. Il comune trasmettera' all'autorita' competente  in  materia  di
spettacolo    copia    della    licenza   di   esercizio   rilasciata
all'interessato, ai sensi dell'art. 19, punti 5 e 9, del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  6l6.  Eventuali
cambiamenti  della  titolarita' della gestione del cinema autorizzato
saranno comunicati all'autorita' che  ha  rilasciato  il  nulla  osta
iniziale, per le annotazioni e l'aggiornamento dei propri atti.