Art. 11. Norme procedurali 1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, devono essere indirizzate all'autorita' competente in materia di spettacolo e devono contenere la specifica indicazione della norma in base alla quale si intende ottenere l'autorizzazione richiesta e la denominazione che si intende assegnare al cinema o cinemateatro, con obbligo di comunicare ogni sua eventuale variazione. 2. Le domande devono essere presentate, su carta legale, in duplice copia, ai comuni competenti, corredate dalla seguente documentazione: a) progetto del locale in duplice copia firmata da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale comprendente: aa) una planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative all'altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato nonche' le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali; ab) piante in scala 1:100 rappresentanti gli eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i simboli grafici previsti dall'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi; ac) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio; ad) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica; b) documento comprovante il rilascio della concessione edilizia per la sala cinematografica, da costruire o da trasformare, da parte del comune o preventivo parere favorevole da parte della commissione edilizia comunale apposto su una copia del progetto presentato; c) documento legale comprovante la disponibilita' dell'area ove si tratti di una nuova costruzione o la disponibilita' dell'immobile ove si tratti di locale gia' esistente. In caso di locazione, dovra' essere prodotto il relativo contratto nonche' un titolo che dimostri la proprieta' dell'immobile da parte del locatore; d) una carta topografica del comune e delle circoscrizioni, convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione del luogo preciso del locale da costruire o da trasformare; e) per l'applicazione degli articoli 4, 6, comma 4, e 8 del presente decreto, documentazione idonea da cui risulti la distanza dal piu' vicino cinema; a tal fine il richiedente potra' avvalersi dell'autocertificazione; f) documentazione idonea a comprovare, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, il livello qualitativo della sala. 3. La trasformazione di una sala cinematografica in due o piu' sale di cui all'art. 6, comma 2, potra essere richiesta con una istanza corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione del manufatto che si intende destinare a multisala. 4. Per le sale di proiezione di film a formato ridotto, le domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti nei capoversi precedenti per i cinema con apparecchi a formato normale. 5. A norma dell'art. 19, punti 5 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni provvederanno all'istruttoria delle pratiche secondo le seguenti modalita': a) accerteranno la completezza della documentazione prodotta, apponendo sulla domanda e su ogni documento allegato il proprio timbro datario; b) acquisiranno nei propri atti una copia della domanda e della documentazione, che sara' messa a disposizione della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prevista dall'art. 141 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto 6 maggio 1940, n. 635; c) chiederanno alla prefettura la convocazione della suindicata commissione che, esaminata la documentazione, emettera' un motivato parere sul progetto presentato, imponendo, ove necessario, tutte le prescrizioni ritenute opportune per l'agibilita' del locale e redigendo apposito processo verbale. Il segretario della commissione provinciale di vigilanza apporra' il proprio visto su tutti i fogli del progetto esaminato, a certificazione che la documentazione tecnica sulla quale la commissione ha espresso il proprio parere e' quella che poi verra' acquisita agli atti dell'autorita' competente in materia di spettacolo; d) trasmetteranno all'autorita' competente in materia di spettacolo copia del verbale redatto dalla commissione provinciale di vigilanza, nonche' una copia della domanda e della documentazione prodotta dall'interessato. La copia del progetto presentato dovra' corrispondere esattamente a quella vistata dalla commissione provinciale di vigilanza; e) comunicheranno nella lettera di trasmissione tutte le informazioni necessarie, indicando in particolare: ea) il numero degli abitanti del comune e, ove rilevante ai fini del rilascio del nulla osta, della circoscrizione, a convalida del certificato rilasciato all'interessato; eb) il numero delle sale e dei relativi schermi, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 2, esistenti nel territorio comunale ed in quello della circoscrizione o equivalente ripartizione territoriale, ove e' ubicata o s'intende ubicare la sala o la multisala oggetto della domanda. 6. L'autorita' competente in materia di spettacolo decidera', sentita la Commissione apertura sale cinematografiche prevista dall'art. 52 della legge 4 novembre l965, n. 1213. 7. L'avvenuta concessione del nulla osta sara' comunicata al comune ed alla prefettura che provvederanno agli ulteriori adempimenti di competenza. 8. Il comune trasmettera' all'autorita' competente in materia di spettacolo copia della licenza di esercizio rilasciata all'interessato, ai sensi dell'art. 19, punti 5 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 6l6. Eventuali cambiamenti della titolarita' della gestione del cinema autorizzato saranno comunicati all'autorita' che ha rilasciato il nulla osta iniziale, per le annotazioni e l'aggiornamento dei propri atti.