Art. 12.
             Periodo di attuazione delle autorizzazioni
                      e concessioni di proroga
  1.   Le   autorizzazioni   riguardanti   la   costruzione   ed   il
rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate,  sotto  pena  di
revoca,  alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine
di  tre  mesi  dalla  data  della  notificazione   agli   interessati
dell'autorizzazione  e  siano  condotti a termine entro diciotto mesi
dalla data di inizio.
  2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio  dei
lavori  potranno  richiedere una proroga massima di tre mesi mediante
l'esibizione di documenti  comprovanti  l'impossibilita'  dell'inizio
dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore.
  3.  Per  motivi analoghi di cui al precedente comma potranno essere
concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori per il periodo massimo
di altri diciotto mesi.
  4. Ulteriori proroghe, sia per l'inizio che per  l'ultimazione  dei
lavori,  potranno  essere  concesse per motivate ragioni di carattere
del tutto eccezionali.
  5. Le proroghe debbono essere richieste prima  della  scadenza  del
termine  utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del
provvedimento autorizzativo.