Art. 12. Periodo di attuazione delle autorizzazioni e concessioni di proroga 1. Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli interessati dell'autorizzazione e siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla data di inizio. 2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilita' dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. 3. Per motivi analoghi di cui al precedente comma potranno essere concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi. 4. Ulteriori proroghe, sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse per motivate ragioni di carattere del tutto eccezionali. 5. Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.