Art. 13.
                          Norme in materia
               di sicurezza e barriere architettoniche
  1.  Nell'applicazione  della  presente  normativa  dovranno  essere
tenute presenti le disposizioni contenute:
    a) nella circolare n. 16  del  15  febbraio  1951  del  Ministero
dell'interno - Direzione generale servizi antincendio, recante "norme
di  sicurezza,  per  la  costruzione,  l'esercizio e la vigilanza dei
teatri, cinematografi ed altri  locali  di  spettacoli  in  genere  e
successive modificazioni ed integrazioni";
    b)  negli  articoli  27 e 26 rispettivamente della legge 30 marzo
1971, n. 118, concernente: "Conversione in legge del decreto-legge 30
gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed  invalidi
civili" e relativo regolamento di attuazione del citato art. 27 della
legge  n. 118/71 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia
di barriere architettoniche, ed approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica in data 27 aprile 1978, n. 384;
    c) nella vigente normativa antisismica.