Art. 13. Norme in materia di sicurezza e barriere architettoniche 1. Nell'applicazione della presente normativa dovranno essere tenute presenti le disposizioni contenute: a) nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendio, recante "norme di sicurezza, per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacoli in genere e successive modificazioni ed integrazioni"; b) negli articoli 27 e 26 rispettivamente della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente: "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" e relativo regolamento di attuazione del citato art. 27 della legge n. 118/71 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1978, n. 384; c) nella vigente normativa antisismica.