Art. 3.
            Apertura di sale cinematografiche e teatrali
  1. L'apertura di un cinema-teatro con esclusione di quanto previsto
al  successivo  art. 9, inteso secondo la definizione dell'art. 2, e'
subordinata ad una duplice preventiva autorizzazione, l'una  prevista
dall'art.  31  della  legge  4  novembre  1965,  n.  1213, sostituito
dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e  l'altra  prevista
dalla  legge  18  gennaio  1937,  n.  193,  nonche'  dalle  norme  di
attuazione di cui al regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2643.