Art. 3. Apertura di sale cinematografiche e teatrali 1. L'apertura di un cinema-teatro con esclusione di quanto previsto al successivo art. 9, inteso secondo la definizione dell'art. 2, e' subordinata ad una duplice preventiva autorizzazione, l'una prevista dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e l'altra prevista dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, nonche' dalle norme di attuazione di cui al regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2643.