Art. 4. Comuni sprovvisti di sale cinematografiche 1. Nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche si puo' autorizzare alternativamente: a) l'apertura di una sala monoschermo fino ad un massimo di 500 posti; b) l'apertura di una multisala, fino ad un massimo di 1.200 posti, purche' disti non meno di 3 km in linea d'aria dalla piu' vicina sala monoschermo o da una multisala con due schermi e non meno di 5 km dalla piu' vicina multisala con almeno tre schermi.