Art. 4.
             Comuni sprovvisti di sale cinematografiche
  1.   Nei   comuni  sprovvisti  di  sale  cinematografiche  si  puo'
autorizzare alternativamente:
    a) l'apertura di una sala monoschermo fino ad un massimo  di  500
posti;
    b)  l'apertura  di  una  multisala,  fino  ad un massimo di 1.200
posti, purche' disti non meno di 3 km  in  linea  d'aria  dalla  piu'
vicina sala monoschermo o da una multisala con due schermi e non meno
di 5 km dalla piu' vicina multisala con almeno tre schermi.