Art. 5. Comuni provvisti di sale cinematografiche 1. Nei comuni provvisti di sale cinematografiche l'autorizzazione per nuovi schermi e' concessa sulla base dei seguenti valori: a) il rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli schermi operanti in ciascuna regione (quoziente regionale) e nei singoli comuni (quoziente comunale); b) il coefficiente d'incremento, rappresentato dalla differenza fra il quoziente comunale ed il quoziente regionale, divisa per lo stesso quoziente regionale. 2. In ciascun comune l'autorizzazione per nuovi schermi puo' essere concessa quando il quoziente comunale sia superiore al quoziente regionale, sempre che la nuova sala disti non meno di 2 km in linea d'aria dalla piu' vicina sala operante. Il numero massimo di nuovi schermi autorizzabili e' determinato moltiplicando il numero degli schermi operanti nel comune per il coefficiente d'incremento, con arrotondamento per eccesso del decimale superiore a cinque. Si prescinde da tali criteri laddove l'apertura della nuova sala venga chiesta per lo stesso numero dei posti contestualmente alla chiusura definitiva di altra sala o la nuova sala sia destinata esclusivamente alla programmazione di film stranieri in lingua originale. 3. Qualora il progetto della nuova sala cinematografica per la quale e' richiesta l'autorizzazione si caratterizzi per un particolare livello qualitativo, sia tecnico che ambientale, il quoziente comunale e' aumentato del 30% e la distanza minima dalla piu' vicina sala operante e' ridotta ad 1 km in linea d'aria. Ai fini del presente decreto si considera di particolare livello qualitativo la sala cinematografica che presenti i seguenti requisiti: impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora stereofonica; aria condizionata; cassa automatica; poltrone di larghezza non inferiore a 55 cm e con distanza fra le file non inferiore a 95 cm.