Art. 5.
              Comuni provvisti di sale cinematografiche
  1.  Nei  comuni provvisti di sale cinematografiche l'autorizzazione
per nuovi schermi e' concessa sulla base dei seguenti valori:
    a) il rapporto fra la popolazione residente ed  il  numero  degli
schermi  operanti  in  ciascuna  regione  (quoziente regionale) e nei
singoli comuni (quoziente comunale);
    b) il coefficiente d'incremento, rappresentato  dalla  differenza
fra  il  quoziente  comunale ed il quoziente regionale, divisa per lo
stesso quoziente regionale.
  2. In ciascun comune l'autorizzazione per nuovi schermi puo' essere
concessa quando il quoziente  comunale  sia  superiore  al  quoziente
regionale,  sempre  che la nuova sala disti non meno di 2 km in linea
d'aria dalla piu' vicina sala operante. Il numero  massimo  di  nuovi
schermi  autorizzabili  e'  determinato moltiplicando il numero degli
schermi operanti nel comune per  il  coefficiente  d'incremento,  con
arrotondamento  per  eccesso  del  decimale  superiore  a  cinque. Si
prescinde da tali criteri laddove l'apertura della nuova  sala  venga
chiesta  per lo stesso numero dei posti contestualmente alla chiusura
definitiva di altra sala o la nuova sala sia destinata esclusivamente
alla programmazione di film stranieri in lingua originale.
  3. Qualora il progetto della  nuova  sala  cinematografica  per  la
quale   e'   richiesta   l'autorizzazione   si  caratterizzi  per  un
particolare livello  qualitativo,  sia  tecnico  che  ambientale,  il
quoziente  comunale  e'  aumentato del 30% e la distanza minima dalla
piu' vicina sala operante e' ridotta ad 1 km in linea d'aria. Ai fini
del presente decreto si considera di particolare livello  qualitativo
la  sala  cinematografica che presenti i seguenti requisiti: impianto
di proiezione automatico o semiautomatico e  di  riproduzione  sonora
stereofonica;   aria  condizionata;  cassa  automatica;  poltrone  di
larghezza non inferiore a 55 cm  e  con  distanza  fra  le  file  non
inferiore a 95 cm.