Art. 6. M u l t i s a l e 1. L'apertura di una multisala e' subordinata al rilascio di distinte autorizzazioni per ogni sala accorpata nello stesso immobile sotto il profilo strutturale. 2. La trasformazione di una sala cinematografica monoschermo in una multisala e' consentita: a) mediante frazionamento del numero dei posti gia' autorizzati, aumentabili fino al 20 per cento; b) mediante contestuale riduzione del numero dei posti gia' autorizzati in altra sala cinematografica in attivita' nello stesso comune; c) mediante contestuale cessazione dell'attivita' in una o piu' sale cinematografiche situate nello stesso comune. 3. Per la realizzazione di nuove sale nell'ambito strutturale dei complessi multisala esistenti e' consentito un incremento del numero dei posti precedentemente autorizzati, nella misura massima del 30 per cento. Analoga autorizzazione non puo' essere rilasciata prima che sia trascorso un triennio dalla data di concessione della precedente. 4. Per la realizzazione di un complesso multisala nell'ambito di progetti coordinati che comprendano anche centri commerciali o parchi permanenti, con eventuali altre strutture stabili per il tempo libero con finalita' culturali o ricreative ed adeguate aree di parcheggio, si prescinde dai criteri di cui al comma 2 dell'art. 5: a) nei comuni superiori a 500.000 abitanti per un numero complessivo di posti non superiore a 2.500 e sempre che il complesso disti non meno di 2 km dalla piu' vicina sala operante e 5 km dal piu' vicino complesso multisala di almeno tre sale; b) nei comuni sino a 500.000 abitanti per un numero complessivo di posti non superiore a 2.000 e sempre che il complesso disti non meno di 5 km dalla piu' vicina sala operante e 10 km dal piu' vicino complesso multisala di almeno 3 sale.