Art. 6.
                          M u l t i s a l e
  1.  L'apertura  di  una  multisala  e'  subordinata  al rilascio di
distinte autorizzazioni per ogni sala accorpata nello stesso immobile
sotto il profilo strutturale.
  2. La trasformazione di una sala cinematografica monoschermo in una
multisala e' consentita:
    a) mediante frazionamento del numero dei posti gia'  autorizzati,
aumentabili fino al 20 per cento;
    b)  mediante  contestuale  riduzione  del  numero  dei posti gia'
autorizzati in altra sala cinematografica in attivita'  nello  stesso
comune;
    c)  mediante  contestuale cessazione dell'attivita' in una o piu'
sale cinematografiche situate nello stesso comune.
  3. Per la realizzazione di nuove sale nell'ambito  strutturale  dei
complessi  multisala esistenti e' consentito un incremento del numero
dei posti precedentemente autorizzati, nella misura  massima  del  30
per  cento.  Analoga  autorizzazione non puo' essere rilasciata prima
che sia  trascorso  un  triennio  dalla  data  di  concessione  della
precedente.
  4.  Per  la  realizzazione di un complesso multisala nell'ambito di
progetti coordinati che comprendano anche centri commerciali o parchi
permanenti, con eventuali altre strutture stabili per il tempo libero
con finalita' culturali o ricreative ed adeguate aree di  parcheggio,
si prescinde dai criteri di cui al comma 2 dell'art. 5:
    a)  nei  comuni  superiori  a  500.000  abitanti  per  un  numero
complessivo di posti non superiore a 2.500 e sempre che il  complesso
disti  non  meno  di  2 km dalla piu' vicina sala operante e 5 km dal
piu' vicino complesso multisala di almeno tre sale;
    b) nei comuni sino a 500.000 abitanti per un  numero  complessivo
di  posti  non  superiore a 2.000 e sempre che il complesso disti non
meno di 5 km dalla piu' vicina sala operante e 10 km dal piu'  vicino
complesso multisala di almeno 3 sale.