Art. 8. A r e n e 1. Si puo' autorizzare l'apertura di arene purche' ubicate ad almeno 2 km in linea d'aria l'una dall'altra e dalle arene esistenti. 2. Nei comuni che siano stazioni di cura, soggiorno e turismo si puo' derogare dal criterio espresso nel comma precedente, in relazione ad una motivata richiesta collegata all'entita' del flusso turistico estivo. 3. Alle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati. Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine, sara' pronunciata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potra' vantare la priorita' nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti delle altre richieste che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati. 4. Non e' necessaria nessuna ulteriore autorizzazione per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli, quando sia utilizzata un'area adiacente alla sala esistente e per lo stesso numero di posti della sala medesima. 5. Di norma il periodo di agibilita' delle arene si intende quello corrente tra il 15 maggio e il 30 settembre.