Art. 8.
                              A r e n e
  1.  Si  puo'  autorizzare  l'apertura  di  arene purche' ubicate ad
almeno 2 km in linea d'aria l'una dall'altra e dalle arene esistenti.
  2. Nei comuni che siano stazioni di cura, soggiorno  e  turismo  si
puo'   derogare  dal  criterio  espresso  nel  comma  precedente,  in
relazione ad una motivata richiesta collegata all'entita' del  flusso
turistico estivo.
  3. Alle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
deve  seguire  pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno
dalla  data  di  notificazione  agli  interessati.  Qualora   l'arena
cinematografica  non  risultasse costruita entro detto termine, sara'
pronunciata    declaratoria    di    decadenza    e    l'intestatario
dell'autorizzazione non potra' vantare la priorita' nell'esame di una
eventuale   successiva   sua  richiesta  nei  confronti  delle  altre
richieste  che  nel  frattempo  fossero  state  avanzate   da   terzi
interessati.
  4.  Non e' necessaria nessuna ulteriore autorizzazione per i cinema
che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri  spettacoli,
quando  sia utilizzata un'area adiacente alla sala esistente e per lo
stesso numero di posti della sala medesima.
  5. Di norma il periodo di agibilita' delle arene si intende  quello
corrente tra il 15 maggio e il 30 settembre.