(all. 1 - art. 1)
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
                        dei vini "Monferrato"
                               Art. 1.
                            Denominazione
   La denominazione di origine controllata "Monferrato" e'  riservata
ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                        Composizione vigneti
   La  denominazione  "Monferrato"  senza  alcuna  specificazione  e'
riservata  al  vino  bianco  o  rosso  ottenuto da uve provenienti da
vigneti composti da uno o piu' vitigni a bacca di colore analogo, non
aromatici, "raccomandati" o "autorizzati" per le province di  Asti  e
Alessandria.
   La  denominazione "Monferrato" seguita da una delle specificazioni
di cui appresso, e' riservata ai vini  ottenuti  da  uve  di  vigneti
aventi, rispettivamente, la seguente composizione varietale:
   Chiaretto o Ciaret:
    Barbera,  Bonarda Piemontese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Dolcetto,  Freisa,  Grignolino,  Pinot  nero,  Nebbiolo,  da  soli  o
congiuntamente  per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante
parte, altri vitigni non aromatici,  "raccomandati"  o  "autorizzati"
per le province di Asti e Alessandria.
   Dolcetto:
    il  corrispondente  vitigno per almeno l'85%; possono concorrere,
per la restante parte, altri vitigni a  bacca  rossa  non  aromatici,
"raccomandati" o "autorizzati" per le province di Asti e Alessandria.
   Freisa:
    il  corrispondente  vitigno per almeno l'85%; possono concorrere,
per la restante parte, altri vitigni a  bacca  rossa  non  aromatici,
"raccomandati" o "autorizzati" per le province di Asti e Alessandria.
   La  denominazione di origine controllata "Monferrato" accompagnata
dalla menzione geografica "Casalese" e seguita  dalla  specificazione
Cortese  e' riservata al vino ottenuto da uve provenienti dai vigneti
composti per almeno l'85% dal vitigno  Cortese;  possono  concorrere,
per  la  restante  parte, altri vitigni a bacca bianca non aromatici,
"raccomandati" o "autorizzati" per le province di Alessandria e Asti.
   Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Monferrato" senza
altra specificazione i vigneti iscritti agli albi dei vini a  D.O.C.:
"Monferrato"  Chiaretto o Ciaret, "Monferrato" Dolcetto, "Monferrato"
Freisa, "Monferrato Casalese".
   Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C.  "Monferrato"  con
le  specificazioni  di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei
vini a  D.O.C.  del  Piemonte  rispettivamente  indicati,  sempreche'
rispondenti ai requisiti del presente disciplinare:
   Monferrato Freisa:
    vino a D.O.C.: Freisa d'Asti.
  Monferrato Dolcetto:
    vini  a  D.O.C.:  Dolcetto  d'Acqui,  Dolcetto d'Ovada e Dolcetto
d'Asti.
   E' facolta' del conduttore dei vigneti iscritti agli albi  di  cui
al  presente  articolo  all'atto  della  denuncia  annuale delle uve,
effettuare rivendicazioni anche per piu' denominazioni di origine per
uve provenienti dallo stesso vigneto.
    Nel  caso  di  piu'  rivendicazioni  di denominazioni di origine,
riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti  dallo  stesso
vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potra'
superare  il limite massimo piu' restrittivo tra quelli stabiliti dai
disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. rivendicati.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti
  ad essere designati con la  denominazione  di  origine  controllata
"Monferrato"  senza  alcuna  specificazione e "Monferrato" seguita da
una delle specificazioni di cui appresso,  dovranno  essere  prodotte
nelle zone rispettivamente indicate:
  "Monferrato"  senza alcuna specificazione, "Monferrato" Chiaretto o
Ciaret, "Monferrato" Dolcetto, "Monferrato" Freisa:
    Provincia di Alessandria:
     l'intero territorio dei seguenti comuni:  Acqui  Terme,  Alfiano
Natta,  Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Basaluzzo, Bassignana,
Belforte Monferrato, Bergamasco, Bistagno,  Borgoratto  Alessandrino,
Bosio,   Camagna,  Camino,  Capriata  d'Orba,  Carentino,  Carpeneto,
Carrosio, Cartosio, Casaleggio  Boiro,  Casale  Monferrato,  Cassine,
Cassinelle,   Castelletto  d'Erro,  Castelletto  d'Orba,  Castelletto
Merli,  Castelletto  Monferrato,   Castelnuovo   Bormida,   Cavatore,
Cellamonte,  Cereseto,  Cerrina, Coniolo, Conzano, Cremolino, Cuccaro
Monferrato,  Denice,   Francavilla   Bisio,   Frascaro,   Frassinello
Monferrato,  Fubine,  Gabiano,  Gamalero,  Gavi, Grognardo, Lerma, Lu
Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello  Monferrato,
Molare, Mombello Monferrato, Moncestino, Montaldeo, Montaldo Bormida,
Montecastello,  Montechiaro  d'Acqui,  Morbello,  Mornese,  Morsasco,
Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo,
Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano,  Pareto,
Parodi  Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro
Monferrato, Pontestura, Ponti,  Ponzano,  Ponzone,  Prasco,  Predosa,
Quargnento,  Ricaldone,  Rivalta  Bormida,  Rivarone,  Roccagrimalda,
Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San  Cristoforo,  San  Giorgio
Monferrato,  San Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Serravalle
Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba,  Solonghello,  Spigno  Monferrato,
Strevi,  Tagliolo  Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Treville,
Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio,
Visone.
    Provincia di Asti:
     l'intero territorio dei  seguenti  comuni:  Agliano,  Albugnano,
Antignano,   Aramengo,   Asti,  Azzano  d'Asti,  Baldichieri  d'Asti,
Belveglio, Berzano San Pietro,  Bruno,  Bubbio,  Buttigliera  d'Asti,
Calamandrana,   Calliano,   Calosso,   Camerano   Casasco,   Canelli,
Cantarana,  Capriglio,   Casorzo,   Cassinasco,   Castagnole   Lanze,
Castagnole  Monferrato,  Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero,
Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo
Calcea, Castelnuovo  Don  Bosco,  Castel  Rocchero,  Celle  Enomondo,
Cerreto  d'Asti,  Cerro  Tanaro,  Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio,
Cisterna   d'Asti,   Coazzolo,   Cocconato,   Colcavagno,   Corsione,
Cortandone,    Cortanze,    Cortazzone,   Cortiglione,   Cossombrato,
Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele,  Ferrere,  Fontanile,
Frinco,  Grana,  Grazzano  Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti,
Loazzolo,   Maranzana,   Maretto,   Moasca,  Mombaldone,  Mombaruzzo,
Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco  Torinese,
Mongardino,   Montabone,  Montafia,  Montaldo  Scarampi,  Montechiaro
d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo,  Nizza
Monferrato,  Olmo  Gentile,  Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino
d'Asti,   Piova'   Massaia,   Portacomaro,   Quaranti,    Refrancore,
Revigliasco  d'Asti,  Roatto,  Robella,  Rocca d'Arazzo, Roccaverano,
Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San  Giorgio
Scarampi,  San  Martino  Alfieri,  San  Marzano  Oliveto,  San  Paolo
Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio,
Tigliole, Tonco, Tonengo,  Vaglio  Serra,  Valfenera,  Vesime,  Viale
d'Asti,  Viarigi,  Vigliano  d'Asti,  Villafranca  d'Asti,  Villa San
Secondo, Vinchio.
   "Monferrato Casalese":
    Provincia di Alessandria:
     l'intero  territorio  dei  seguenti   comuni:   Alfiano   Natta,
Altavilla  Monferrato,  Bosio,  Camagna,  Camino,  Casale Monferrato,
Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina,  Coniolo,  Conzano,
Cuccaro,  Frassinello  Monferrato,  Gabiano,  Lu Monferrato, Mombello
Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo,
Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano,  Parodi,  Pontestura,  Ponzano,
Rosignano  Monferrato,  Sala  Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio
Monferrato,  San  Salvatore,   Serralunga   di   Crea,   Solonghello,
Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.
                               Art. 4.
               Caratteristiche dei vigneti e delle uve
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali  delle  zone di produzione e, comunque, atte a conferire
alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerare  idonei  i  vigneti  collinari  di
giacitura   ed   esposizione   adatti.  Sono  esclusi  i  terreni  di
fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.
   I sesti di impianto, le forme di allevamento (in  controspalliera)
ed  i sistemi di potatura (lunghi, corti, misti) devono essere quelli
generalmente  usati  e/o  quelli  deliberati  dagli  organi   tecnici
competenti  e,  comunque,  atti  a  non modificare le caratteristiche
delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto   in   coltura
specializzata  per  la  produzione  dei  vini  di cui all'art. 2 ed i
titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve
destinate   alla  vinificazione,  devono  essere  rispettivamente  le
seguenti:
                                                        Titolo
                                      Resa          uva alcolometrico
           Vini                      q.li/Ha       vol. min. naturale
            -                            -                   -
"Monferrato" rosso                    110                   10
"Monferrato" bianco                   110                    9,5
"Monferrato" Chiaretto o Ciaret       110                   10
"Monferrato" Dolcetto                  90                   10,5
"Monferrato Casalese"                 100                   10
"Monferrato" Freisa                    95                   10
   A  detto  limite,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle
uve,  purche'  la  produzione  non  superi  del 20% il limite massimo
stabilito dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 5.
                            Vinificazione
   Le  operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
nell'interno della zona delimitata dall'art. 3.
   Tuttavia  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero
territorio delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Le eventuali maggiori rese non avranno diritto alla D.O.C.
                               Art. 6.
                 Caratteristiche dei vini al consumo
   I vini di cui  all'art.  2  all'atto  dell'immissione  al  consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Monferrato" rosso:
    colore: rosso;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: fresco, asciutto, talvolta vivace;
    tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 20 per mille.
   "Monferrato" bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: caratteristico, intenso, gradevole;
    sapore: fresco, secco, talvolta vivace;
    tit. alc. vol. comp. min.: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 15 per mille.
   "Monferrato" Chiaretto o Ciaret:
    colore: rosato o rosso rubino chiaro;
    odore: vinoso, delicato, gradevole;
    sapore: asciutto ed armonico;
    tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 17 per mille.
   "Monferrato" Dolcetto:
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
    sapore:  asciutto,  gradevolmente  amarognolo, di discreto corpo,
armonico;
    tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 21 per mille.
   "Monferrato" Freisa:
    colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: asciutto ed amabile, amarognolo, talvolta vivace;
    tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 20 per mille.
   "Monferrato Casalese":
    colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;
    odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;
    sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amarognolo;
    tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto: 15 per mille.
                               Art. 7.
                    Designazione e presentazione
   Nella  designazione  e  presentazione  dei vini a denominazione di
origine controllata "Monferrato" e' vietata l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione  diversa da quelle previste dal presente disciplinare,
ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,   scelto,   selezionato,
superiore, riserva, vecchio e similari.
   Nella  designazione  delle  tipologie  previste  all'art.  2 della
denominazione "Monferrato" e' vietato l'impiego  di  indicazioni  che
facciano  riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree, zone, e localita'
comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3,  nonche'  l'uso
della menzione "vigna" seguita dal toponimo.
   Soltanto  per la denominazione "Monferrato Casalese" e' consentito
l'uso di indicazioni geografiche e  toponomastiche  aggiuntive,  alle
condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
   Nella  designazione dei vini di cui all'art. 2 e' consentito l'uso
di indicazioni che facciano riferimento a nomi o  ragioni  sociali  o
marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano
tali da trarre in inganno l'acquirente.
   In   sede   di   designazione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  la
denominazione "Monferrato"  e  "Monferrato  Casalese"  immediatamente
seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata", dovra'
precedere  immediatamente, in etichetta la specificazione relativa al
vitigno.
   La specificazione del vitigno deve essere  altresi'  riportata  in
etichetta  con  caratteri  di  dimensioni inferiori o uguali a quelli
utilizzati per indicare la denominazione "Monferrato" e con lo stesso
colore.
   I vini rossi atti  a  fregiarsi  della  denominazione  di  origine
controllata "Monferrato", possono utilizzare in etichetta la dicitura
"Novello", secondo la vigente normativa per i vini Novelli.
   Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti contenenti il vino a D.O.C.
"Monferrato"  e   "Monferrato   Casalese",   deve   sempre   figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
   I  vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve, e'
stata  rivendicata  la  D.O.C.  "Monferrato"  seguita  da  una  delle
seguenti  specificazioni:  Dolcetto,  Freisa, Cortese, possono essere
riclassificati,   prima   dell'imbottigliamento   con    la    D.O.C.
"Monferrato"    senza   alcuna   specificazione   aggiuntiva   previa
comunicazione del detentore agli organismi competenti.
                               Art. 8.
                        Controlli aggiuntivi
   La regione  Piemonte,  sentiti  gli  organismi  interessati,  puo'
stabilire  con  opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle
uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle  uve  anche  in
vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi
della denominazione di origine controllata "Monferrato".
                               Art. 9.
                           S a n z i o n i
   Chiunque  produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce
per il consumo, prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione
di cui all'art. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal  presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi
quelli  di  natura  contabile  comprovanti  l'origine, previsti dalla
vigente normativa per la commercializzazione degli  stessi  prodotti,
e'  punito  a  norma  degli  articoli  28, 29, 30 e 31 della legge n.
164/1992.
     Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
                            POLI BORTONE