b) LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE Art. 2. Sono titoli di ammissione quelli previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Gli studi hanno la durata di quattro anni, e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione). Nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nella facolta' sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o piu' insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1. Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualita', cioe' a quaranta semestralita', venti semestralita' sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti e' prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale, e' demandata anno per anno, al consiglio di corso di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralita', del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralita' e dovra' aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalita' stabilite dalla facolta' al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica. L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto. Il corso di laurea rilascia il titolo di laurea in "scienze dell'educazione", l'indirizzo seguito e' menzionato nel certificato di laurea.