b) LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
                               Art. 2.
  Sono titoli di ammissione quelli previsti dal primo comma dell'art.
1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.
  Gli  studi  hanno  la durata di quattro anni, e si articolano in un
biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo  (insegnanti  di
scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici,
esperti nei processi di formazione).
  Nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica
a   statuto  nella  facolta'  sono  indicati  mediante  denominazioni
semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o
piu' insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra  le  denominazioni
semplificate  e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto
sono contenute nella tabella 1.
  Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel  complesso,
a   venti   annualita',   cioe'   a   quaranta  semestralita',  venti
semestralita' sono collocate nel primo biennio,  venti  nel  secondo.
Per  taluni insegnamenti e' prevista una durata semestrale, per altri
insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale  o  semestrale,
e' demandata anno per anno, al consiglio di corso di laurea.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea,  lo studente deve aver
superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti
semestralita',  del  biennio  di  indirizzo  scelto,  pari  a   venti
semestralita'  e  dovra' aver ottenuto un giudizio favorevole secondo
modalita' stabilite dalla facolta' al termine di due semestri di  una
lingua straniera e di un semestre di informatica.
  L'esame  di  laurea  consiste  nella  discussione  di  un elaborato
scritto.
  Il corso di  laurea  rilascia  il  titolo  di  laurea  in  "scienze
dell'educazione",  l'indirizzo  seguito e' menzionato nel certificato
di laurea.