Art. 4.
  Le  imprese  indicate  nella  tabella  allegata al presente decreto
provvedono a selezionare le domande di pensionamento anticipato ed  a
trasmettere  ai  competenti  enti  previdenziali, entro trenta giorni
dalla pubblicazione  del  presente  decreto,  l'elenco  dei  soggetti
beneficiari  del pensionamento anticipato, distribuiti, nell'arco del
triennio 1994-96, secondo  il  mese  di  decorrenza  del  trattamento
pensionistico.