Art. 4. Le imprese indicate nella tabella allegata al presente decreto provvedono a selezionare le domande di pensionamento anticipato ed a trasmettere ai competenti enti previdenziali, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'elenco dei soggetti beneficiari del pensionamento anticipato, distribuiti, nell'arco del triennio 1994-96, secondo il mese di decorrenza del trattamento pensionistico.