Art. 3.
  L'aumento di perequazione automatica derivante  dalla  applicazione
della  percentuale  di  variazione di cui all'art. 2, per le pensioni
alle quali  si  applica  la  disciplina  dell'indennita'  integrativa
speciale  di  cui  alla  legge  27  maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   e'   determinato   separatamente
sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.
  Nei  casi  in cui l'indennita' integrativa speciale e' dovuta nella
misura di lire 448.554 mensili lorde, ai sensi del comma 2  dell'art.
10  del  decreto-legge  29  gennaio  1983,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  25  marzo  1983,  n.  79,  la  variazione
annuale  di  cui  all'art. 1 non si calcola sulla quota di indennita'
integrativa speciale corrisposta, come previsto dal comma 3 del  gia'
indicato  art.  10,  a  titolo di assegno personale e l'importo della
variazione medesima e' portato in  detrazione  del  predetto  assegno
personale fino al suo totale riassorbimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 novembre 1994
                                         Il Ministro del tesoro
                                                  DINI
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
        MASTELLA