Art. 3. L'aumento di perequazione automatica derivante dalla applicazione della percentuale di variazione di cui all'art. 2, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e' determinato separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. Nei casi in cui l'indennita' integrativa speciale e' dovuta nella misura di lire 448.554 mensili lorde, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, la variazione annuale di cui all'art. 1 non si calcola sulla quota di indennita' integrativa speciale corrisposta, come previsto dal comma 3 del gia' indicato art. 10, a titolo di assegno personale e l'importo della variazione medesima e' portato in detrazione del predetto assegno personale fino al suo totale riassorbimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 1994 Il Ministro del tesoro DINI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MASTELLA