Art. 11.
  Le sezioni di tesoreria,  all'atto  dell'emissione,  appongono  sui
titoli  l'indicazione  dell'anno  finanziario, nonche' la numerazione
progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la
Direzione generale del tesoro trasmette alla Amministrazione centrale
della Banca d'Italia e, in base al decreto-legge 19  settembre  1986,
n.  556,  convertito  in  legge 17 novembre l986, n. 759, la dicitura
"assoggettato alla  ritenuta  fiscale  di  cui  al  decreto-legge  19
settembre  1986,  n.  556,  convertito  in legge 17 novembre 1986, n.
759". Tale dicitura viene apposta anche  sulle  ricevute  provvisorie
mod. 49 T di cui all'art. 6 del presente decreto.
  Le  sezioni di tesoreria sono autorizzate a non apporre sui titoli,
all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in  valore
assoluto  sia  in misura percentuale e a contabilizzare gli interessi
pagati in apposito unico documento riassuntivo per  ciascuna  tranche
emessa.
  Le  tesorerie medesime hanno inoltre facolta' di apporre sui titoli
stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi  tipografici,  la  firma
del  cassiere e del capo della sezione di tesoreria nonche' il timbro
della tesoreria emittente.