Art. 11. Le sezioni di tesoreria, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonche' la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro trasmette alla Amministrazione centrale della Banca d'Italia e, in base al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre l986, n. 759, la dicitura "assoggettato alla ritenuta fiscale di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759". Tale dicitura viene apposta anche sulle ricevute provvisorie mod. 49 T di cui all'art. 6 del presente decreto. Le sezioni di tesoreria sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale e a contabilizzare gli interessi pagati in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa. Le tesorerie medesime hanno inoltre facolta' di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria nonche' il timbro della tesoreria emittente.