Art. 12.
  Le sezioni di tesoreria dello Stato, nello  stesso  giorno  fissato
per   l'emissione   dei   buoni   ordinari  del  Tesoro  dai  decreti
ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano  quietanze  d'entrata  per
l'importo  del valore nominale dei buoni emessi, anche quando vengono
consegnate agli  acquirenti  ricevute  provvisorie  in  attesa  della
materiale consegna dei titoli.