Art. 15.
  L'assegnazione dei B.O.T. puo' anche essere  effettuata  al  prezzo
indicato da ciascun partecipante all'asta.
  Anche  in  tal  caso e' consentita da parte di ciascun operatore la
presentazione di piu' di una  richiesta  a  prezzi  diversi  fino  al
massimo  di  tre, da presentarsi tramite rete nazionale interbancaria
ovvero in unico modello.
  Nel caso in cui il numero delle  richieste  a  prezzi  diversi  sia
superiore  a  tre,  verranno prese in considerazione le tre richieste
presentate a prezzi piu' vantaggiosi per l'amministrazione.