Art. 18.
  Le richieste di cui al precedente  art.  15  risultate  aggiudicate
vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.
  Le  richieste  senza  indicazione  di  prezzo  di  cui all'art. 16,
lettere a)  e  b),  che  vengono  aggiudicate  agli  operatori,  sono
regolate  al  prezzo  medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi
delle richieste accolte, di cui  al  precedente  comma.  Tale  prezzo
medio ponderato viene arrotondato:
   nel  caso  di  cui  al secondo comma lettera a) dell'art. 7, ad un
centesimo di lira per eccesso allorche' esistano  frazioni  di  cifra
superiori a 5 millesimi;
   nel  caso  di  cui  al  secondo  comma, lettera b), dell'art. 7, a
cinque centesimi di lira per eccesso o  per  difetto  a  seconda  che
esistano  frazioni  di  cifra  superiori  o  non  a  centesimi  due e
cinquanta.
  Il prezzo medio ponderato, arrotondato nei modi  suindicati,  viene
maggiorato  nella misura eventualmente determinata dai decreti di cui
all'art. 1.
  In caso di assenza di aggiudicatari ai sensi dell'art. 15,  qualora
i  decreti di cui all'art. 1 rechino l'indicazione del prezzo base di
collocamento, le richieste di cui all'art. 16  risultate  aggiudicate
vengono  regolate a tale prezzo maggiorato nella misura eventualmente
determinata con i medesimi decreti.
  Nei casi in cui tale prezzo base non sia indicato  nei  decreti  di
emissione,  ai sensi del precedente art. 2, le richieste in questione
vengono  regolate  al  prezzo  medio  ponderato,  comprensivo   della
eventuale   maggiorazione,   risultante  dall'asta  della  precedente
corrispondente emissione.
  Con apposito comunicato del Ministero  del  tesoro  da  pubblicarsi
nella  Gazzetta Ufficiale viene reso noto, per ciascuna emissione, il
prezzo medio ponderato comprensivo della suindicata maggiorazione.