Art. 19.
  Per ciascun operatore  assegnatario  dei  titoli  in  sede  d'asta,
l'ammontare  degli interessi sui B.O.T. - corrisposti anticipatamente
- e' determinato, a tutti gli  effetti,  con  riferimento  al  prezzo
medio  ponderato  calcolato  sulla  base  dei  prezzi  delle  singole
richieste dell'operatore medesimo risultate soddisfatte.
  Per   i   soggetti   che   acquistano   i   buoni   successivamente
all'assegnazione,  l'ammontare  degli  interessi,  sempre corrisposti
anticipatamente, e'  determinato  con  riferimento  al  prezzo  medio
ponderato,  comprensivo  dell'eventuale  maggiorazione, reso noto con
l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 18,
ultimo comma.