Art. 4.
  In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilita'
generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari  del  Tesoro  puo'
essere  espressa in "giorni"; la stessa puo' essere anche superiore a
trecentosessantacinque giorni purche'  la  scadenza  dei  titoli  sia
compresa  entro  il mese corrispondente dell'anno successivo a quello
di emissione.
  Il computo dei giorni ai fini della determinazione  della  scadenza
decorre  dal  giorno  successivo  a quello in cui la somma e' versata
nelle tesorerie.
  Sui B.O.T. l'indicazione "mesi" attualmente  prevista  dal  decreto
ministeriale  2  aprile  1976 e' sostituita con la parola "giorni" da
apporre con apposita sovrastampa. Analoga procedura viene seguita per
i relativi elaborati contabili.