Art. 5.
  Il collocamento dei buoni  puo'  essere  effettuato  nei  confronti
delle  banche,  dell'Ente  poste,  degli  agenti  di  cambio  e delle
societa' di intermediazione  mobiliare  iscritte  all'albo  istituito
presso  la  Consob, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 gennaio
1991, n.  1,  che  esercitino,  anche  disgiuntamente,  le  attivita'
indicate  nei  punti  a),  b)  e c) dell'art. 1, comma 1, della legge
medesima.
  Alla  Banca  d'Italia,  quale  gerente  il  servizio  di  tesoreria
provinciale   dello   Stato,   viene   affidata   l'esecuzione  delle
operazioni.
  La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare  apposite  convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
rete nazionale interbancaria.