Art. 5. Il collocamento dei buoni puo' essere effettuato nei confronti delle banche, dell'Ente poste, degli agenti di cambio e delle societa' di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitino, anche disgiuntamente, le attivita' indicate nei punti a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.