Art. 6. Gli operatori, all'atto della partecipazione alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, hanno facolta' di richiedere, in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie previste dall'art. 552 del regolamento di contabilita' generale dello Stato. Tali ricevute possono essere intestate: 1) alla Banca d'Italia "gestione centralizzata" su richiesta degli operatori; in questo caso le ricevute, corredate da un elenco dei richiedenti, sono depositate presso la Banca stessa e tengono luogo dei titoli ai fini della concessione delle anticipazioni da parte della Banca d'Italia; 2) alle banche se le stesse ne richiedono il ritiro. Le ricevute provvisorie hanno una numerazione specifica e possono, su richiesta dell'intestatario essere sostituite in tutto o in parte con i titoli di taglio non inferiore alla serie O (100 milioni), entro e non oltre la data di scadenza dei titoli medesimi. La numerazione dei titoli richiesti dopo la chiusura dell'anno in cui la ricevuta provvisoria e' stata rilasciata, deve partire dal primo numero successivo all'ultimo impegnato nell'anno di emissione. Alla scadenza dei buoni ordinari del Tesoro, le sezioni di tesoreria emittenti sono autorizzate a rimborsare a favore dell'intestatario le ricevute provvisorie non sostituite con titoli, previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le relative matrici in carico alle sezioni medesime. Le sezioni di tesoreria sono autorizzate ad emettere, in sostituzione delle ricevute provvisorie non presentate al rimborso, i relativi titoli da custodire in apposito deposito. Le sezioni di tesoreria rendono contabilita', separate da quelle relative ai buoni ordinari del Tesoro, per le ricevute provvisorie emesse, per quelle rimborsate, nonche' per quelle sostituite con i titoli. Le contabilita' delle ricevute provvisorie rimborsate, corredate delle medesime nonche' delle corrispondenti matrici, debitamente annullate con le stesse modalita' previste per i buoni ordinari del Tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del tesoro. Nel caso di smarrimento o distruzione delle ricevute provvisorie si applica la procedura richiamata dall'art. 575 del regolamento di contabilita' generale dello Stato.