Art. 6.
  Gli operatori, all'atto della partecipazione alle  aste  dei  buoni
ordinari  del  Tesoro,  hanno  facolta'  di  richiedere, in luogo dei
titoli assegnati per ciascuna tranche,  il  rilascio  delle  ricevute
provvisorie  previste  dall'art.  552 del regolamento di contabilita'
generale dello Stato.
  Tali ricevute possono essere intestate:
   1) alla Banca d'Italia "gestione centralizzata" su richiesta degli
operatori; in questo caso le ricevute, corredate  da  un  elenco  dei
richiedenti,  sono  depositate presso la Banca stessa e tengono luogo
dei titoli ai fini della concessione  delle  anticipazioni  da  parte
della Banca d'Italia;
   2) alle banche se le stesse ne richiedono il ritiro.
  Le  ricevute provvisorie hanno una numerazione specifica e possono,
su richiesta dell'intestatario essere sostituite in tutto o in  parte
con  i  titoli  di  taglio  non inferiore alla serie O (100 milioni),
entro e non oltre la data di scadenza dei titoli medesimi.
  La numerazione dei titoli richiesti dopo la chiusura  dell'anno  in
cui  la  ricevuta  provvisoria  e' stata rilasciata, deve partire dal
primo numero successivo all'ultimo impegnato nell'anno di emissione.
  Alla  scadenza  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro,  le  sezioni  di
tesoreria   emittenti   sono   autorizzate   a  rimborsare  a  favore
dell'intestatario le ricevute provvisorie non sostituite con  titoli,
previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le relative
matrici in carico alle sezioni medesime.
  Le   sezioni   di   tesoreria  sono  autorizzate  ad  emettere,  in
sostituzione delle ricevute provvisorie non presentate al rimborso, i
relativi titoli da custodire in apposito deposito.
  Le sezioni di tesoreria rendono contabilita',  separate  da  quelle
relative  ai  buoni  ordinari del Tesoro, per le ricevute provvisorie
emesse, per quelle rimborsate, nonche' per quelle  sostituite  con  i
titoli.
  Le  contabilita'  delle  ricevute provvisorie rimborsate, corredate
delle medesime  nonche'  delle  corrispondenti  matrici,  debitamente
annullate  con  le stesse modalita' previste per i buoni ordinari del
Tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del tesoro.
  Nel caso di smarrimento o distruzione delle ricevute provvisorie si
applica la procedura richiamata  dall'art.  575  del  regolamento  di
contabilita' generale dello Stato.