Art. 7.
  Le richieste degli operatori, formulate tramite la  rete  nazionale
interbancaria  ovvero  redatte  su apposito modello predisposto dalla
Banca d'Italia devono contenere l'indicazione dell'importo dei  buoni
che si intende sottoscrivere, nonche' del relativo prezzo nei casi di
cui ai successivi articoli 14 e 15.
  Nei casi di cui ai citati articoli 14 e 15, i prezzi indicati dagli
operatori possono variare:
    a)  per la sottoscrizione di titoli con durata inferiore all'anno
di un centesimo di lira o multiplo di tale cifra;
    b) per la sottoscrizione di titoli con durata annuale  di  cinque
centesimi di lira o multiplo di tale cifra.
  Le  variazioni  di  cui  al  comma  precedente  contenenti frazioni
diverse da quelle sopra descritte sono prese  in  considerazione  con
l'arrotondamento per difetto.
  L'importo  di  ciascuna  richiesta non puo' essere inferiore a lire
tre miliardi.
  Le richieste di cui al primo comma che presentino  una  discordanza
tra   l'importo   complessivo  indicato  e  la  somma  delle  domande
competitive, libere e vincolate saranno escluse dall'asta.