Art. 8.
  Le richieste di ogni singolo operatore,  possono  essere  trasmesse
utilizzando la rete nazionale interbancaria ovvero essere inserite in
un'unica  busta  chiusa,  con  chiara  indicazione  del mittente, del
contenuto  e  dell'emissione  a   cui   s'intende   partecipare,   da
indirizzarsi   alla  Banca  d'Italia  -  Amministrazione  centrale  -
Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91  -  Roma.  Le  buste
debbono   essere   consegnate   a   cura  del  mittente  direttamente
all'apposito sportello istituito presso la  suddetta  Amministrazione
centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.
  Al  fine  di  garantire  l'integrita'  e  la  riservatezza dei dati
trasmessi  attraverso  la  rete  nazionale  interbancaria,   verranno
scambiate  chiavi  bilaterali  di  autenticazione  e crittografia tra
operatori e Banca d'Italia.
  Nel  caso  di  mal  funzionamento  delle  apparecchiature  che  non
consenta  l'immissione  dei  messaggi  nella  rete,  le  richieste di
partecipazione in asta possono essere presentate su modello  cartaceo
ovvero,  qualora  l'esiguita'  dei  tempi non lo consenta, con modulo
trasmesso  via  fax.  Le  suindicate  forme  di  "recovery"  verranno
disciplinate  nelle  convenzioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del
presente decreto.
  Il Tesoro ha la facolta' di stabilire  un  termine  a  partire  dal
quale   le   richieste  degli  operatori  dovranno  essere  trasmesse
esclusivamente attraverso la rete nazionale interbancaria.