Art. 8. Le richieste di ogni singolo operatore, possono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria ovvero essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente, del contenuto e dell'emissione a cui s'intende partecipare, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate a cura del mittente direttamente all'apposito sportello istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma. Al fine di garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, verranno scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia. Nel caso di mal funzionamento delle apparecchiature che non consenta l'immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione in asta possono essere presentate su modello cartaceo ovvero, qualora l'esiguita' dei tempi non lo consenta, con modulo trasmesso via fax. Le suindicate forme di "recovery" verranno disciplinate nelle convenzioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto. Il Tesoro ha la facolta' di stabilire un termine a partire dal quale le richieste degli operatori dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso la rete nazionale interbancaria.