IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ente ospedaliero generale regionale "Ospedali riuniti" di Bergamo in data 14 aprile 1993 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso gli "Ospedali riuniti" di Bergamo; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 7 marzo 1994, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 19 ottobre 1994; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. Gli "Ospedali riuniti" di Bergamo sono autorizzati al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.