IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Vista l'istanza presentata  dal  presidente  dell'ente  ospedaliero
generale  regionale  "Ospedali  riuniti" di Bergamo in data 14 aprile
1993   intesa   ad   ottenere    il    rinnovo    dell'autorizzazione
all'espletamento  delle  attivita' di trapianto di rene da cadavere a
scopo terapeutico presso gli "Ospedali riuniti" di Bergamo;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita',
in data 7 marzo 1994, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 19 ottobre 1994;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli "Ospedali riuniti" di Bergamo sono autorizzati al trapianto  di
rene  da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato
gratuitamente dall'estero.