(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                              TITOLO I
            BILANCIO DI PREVISIONE E GESTIONE FINANZIARIA
                               CAPO I
                       BILANCIO DI PREVISIONE
                               Art. 1.
                          Principi generali
   1  -  Il Consiglio nazionale delle ricerche e' dotato di autonomia
finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 8  della  legge  9  maggio
1989, n. 168.
   2  -  La  gestione  finanziaria  si  svolge in base al bilancio di
previsione annuale, approvato dall'organo  di  governo  entro  il  30
novembre.
   3  -  L'esercizio  finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31
dicembre dello stesso anno.
   4 - La gestione e' unica, come unico e' il relativo bilancio.
                               Art. 2.
          Criteri di formazione del bilancio di previsione
   1 - Il bilancio di previsione e' formulato in  termini  finanziari
di  competenza  e  di  cassa;  l'unita'  elementare  del  bilancio e'
rappresentata dal capitolo.
   2 - Il capitolo comprende un solo oggetto di entrata  o  di  spesa
ovvero  piu'  oggetti strettamente collegati e dovra' comunque essere
omogeneo e chiaramente definito.
   3 - Il bilancio indica, per  ciascun  capitolo  di  entrata  e  di
spesa,  l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi  e  passivi  alla
chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  si  riferisce  il
bilancio,   nonche'   l'ammontare   degli  stanziamenti  previsionali
definitivi delle entrate e delle spese  dell'esercizio  in  corso  al
momento  della  redazione  del  bilancio.  Esso  comprende, altresi',
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e  delle  spese
che  si  prevede  di  impegnare  nell'esercizio  a  cui si riferisce,
nonche' quello delle entrate che si  prevede  di  incassare  e  delle
spese   che   si   prevede   di   pagare   nello   stesso  esercizio,
cumulativamente per la  gestione  di  competenza  e  per  quella  dei
residui.
   4  -  Nel  bilancio  di  previsione  e'  iscritta come posta a se'
stante, rispettivamente dell'entrata o della  spesa,  l'avanzo  o  il
disavanzo  di  amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio
precedente quello a  cui  il  bilancio  si  riferisce;  e'  iscritto,
altresi',  tra  le  entrate  da  incassare  del  bilancio  di  cassa,
ugualmente come posta autonoma, l'ammontare  presunto  del  fondo  di
cassa all'inizio dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.
   5  -  Gli  stanziamenti  previsionali  di entrata sono iscritti in
bilancio previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli
relativi alle spese sono iscritti in relazione a  programmi  definiti
ed  alle  concrete  capacita'  operative  dell'ente  nel  periodo  di
riferimento.
   6 - Ciascun capitolo di entrata e di spesa e'  contraddistinto  da
un  numero di codice meccanografico, in conformita' alle disposizioni
emanate dallo Stato per la omogenea redazione  dei  conti  consuntivi
degli enti di ricerca.
   7  -  Il  bilancio  di  previsione  e'  costituito  dal preventivo
finanziario e dal preventivo economico, ed e' corredato della tabella
dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione  presunto  al
31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  a cui si riferisce il
preventivo,  del  quadro  riassuntivo  della  pianta   organica   del
personale  comprendente  la consistenza numerica del personale stesso
all'atto della formulazione del documento  previsionale,  nonche'  da
altri allegati previsti da norme di legge.
   8 - Il bilancio di previsione e' accompagnato:
     a)  dalla  relazione  del  presidente,  che indica gli obiettivi
delle azioni programmate ed i criteri in base  ai  quali  sono  stati
quantificati  gli stanziamenti di bilancio; i motivi delle variazioni
proposte alle previsioni relative all'esercizio in  corso;  le  cause
della formazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione presunto
dell'esercizio  in corso; i prevedibili flussi pluriennali di entrata
e  di  spesa  per  gli  anni  finanziari  considerati  nel   bilancio
pluriennale dello Stato;
    b)  dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, che deve
contenere, tra l'altro, il parere sull'attendibilita' delle entrate e
sulla congruita' delle spese.
   9 - Il  bilancio  di  previsione,  con  i  relativi  allegati,  e'
trasmesso, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione adottata
dall'organo  di  Governo,  al  Ministero vigilante e al Ministero del
tesoro, ai fini di cui all'art. 3 della  legge  26  luglio  1939,  n.
1037.
                               Art. 3.
                     Denominazione degli uffici
   1  - Agli effetti del presente regolamento, il termine "uffici" si
riferisce, a seconda della rispettiva competenza:
     a) alle direzioni centrali ed alle loro articolazioni;
     b) agli organi di ricerca, alle  strutture  ed  alle  iniziative
scientifiche formalmente costituiti;
     c)  alle  aree  di  ricerca,  mentre  il termine "ragioneria" si
riferisce  agli  uffici  centrali  e  decentrati   della   rispettiva
direzione centrale:
   2  -  I  dirigenti  degli  uffici  presentano,  nell'ambito  delle
direttive e degli indirizzi dell'organo di Governo, il piano  annuale
di  entrata  e  di  spesa,  ripartito  per  capitoli o quota-parte di
capitoli di pertinenza del bilancio dell'ente.
   3 - Il piano annuale di entrata e di spesa e le relative  proposte
di variazioni devono essere inviati al competente ufficio nei termini
e con le modalita' stabiliti dall'ente.
   4  -  Le  assegnazioni disposte per l'attuazione del piano annuale
rappresentano limiti invalicabili di spesa, in termini di  competenza
e di cassa.
                               Art. 4.
             Assegnazione degli stanziamenti di bilancio
   1  - L'organo di Governo provvede alla assegnazione agli uffici di
una quota-parte del bilancio. La deliberazione dell'organo di governo
e' comunicata, constestualmente alla sua emanazione,  alla  direzione
centrale  di  ragioneria.  La  deliberazione  indica  i  capitoli  di
bilancio sui  quali,  per  effetto  della  disposta  assegnazione,  i
dirigenti  preposti  ai predetti uffici esercitano autonomi poteri di
spesa  per  il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma
8, punto a), del presente regolamento.
   2 - Con la deliberazione di cui al precedente comma 1, l'organo di
Governo provvede ad analoga assegnazione dei  capitoli  di  bilancio,
parte entrate, anche ai fini di cui al seguente art. 18.
                               Art. 5.
              Integralita' e universalita' del bilancio
   1  -  Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in
bilancio nel loro  importo  integrale,  senza  alcuna  riduzione  per
effetto di correlative spese o entrate.
   2 - Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
                               Art. 6.
             Classificazione delle entrate e delle spese
   1 - Le entrate del bilancio sono classificate nei seguenti titoli:
    Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti
    Titolo II - Altre entrate
    Titolo  III  -  Entrate  per  alienazione  di beni patrimoniali e
riscossione di crediti
    Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti  attivi  in  conto
capitale
    Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti
    Titolo VI - Partite di giro
   2 - Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:
    Titolo I - Spese correnti
    Titolo II - Spese in conto capitale
    Titolo III - Estinzione di mutui
    Titolo IV - Partite di giro
   3  -  Ciascun  titolo  e'  ripartito in categorie, secondo la loro
natura economica ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto o piu'
oggetti strettamente collegati.
                               Art. 7.
                           Partite di giro
   1 -  Le  partite  di  giro  comprendono  le  entrate  e  le  spese
effettuate per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso
un debito ed un credito per l'ente, nonche' le somme somministrate al
cassiere.
                               Art. 8.
                    Rappresentazione del bilancio
   1  -  Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti
proposti con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento della
redazione del documento previsionale.
   2 - Il  bilancio  finanziario  di  previsione  deve  risultare  in
pareggio,  che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del
presunto  avanzo  di  amministrazione,  con  esclusione   dei   fondi
destinati a particolari finalita'.
                               Art. 9.
                         Quadro riassuntivo
   1   -  Il  bilancio  di  previsione  si  conclude  con  un  quadro
riepilogativo, nel quale sono riassunte per  titoli  e  categorie  le
previsioni  di  competenza  e di cassa e viene data dimostrazione dei
risultati differenziali tra le entrate e le spese secondo  i  livelli
di aggregazione di cui al predetto allegato.
                              Art. 10.
                Avanzo o disavanzo di amministrazione
   1 - Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa
del  presunto  avanzo  o  disavanzo di amministrazione, in calce alla
quale devono essere  indicati  i  singoli  capitoli  di  spesa  ed  i
relativi    stanziamenti    la    cui    copertura    e'   assicurata
dall'utilizzazionedel presunto avanzo di  amministrazione.  Di  detti
stanziamenti  non  si  potra'  disporre  se non quando sia dimostrata
l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura
che l'avanzo stesso venga realizzato.
   2 - Del presunto disavanzo  di  amministrazione  risultante  dalla
predetta  tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della
formulazione delle previsioni di  esercizio,  al  fine  del  relativo
assorbimento.   L'organo   di   Governo,   nella   deliberazione   di
approvazione del bilancio, deve illustrare  i  criteri  adottati  per
pervenire a tale assorbimento.
   3  -  Nel  caso  di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del
disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, l'organo  di
governo  deve  deliberare i necessari provvedimenti atti ad assorbire
detto scostamento.
                              Art. 11.
                        Preventivo economico
   1 - Il preventivo economico e' costituito dal saldo finanziario di
parte corrente al quale sono aggiunte le  poste  attinenti  ai  fatti
economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.
                              Art. 12.
                          Fondo di riserva
   1 - Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e'
iscritto  un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per le
maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio.
   2 - L'ammontare del fondo non puo' superare il tre per  cento  del
totale delle spese correnti.
   3  - I prelevamenti dal fondo, che rivestono carattere di urgenza,
sono disposti dal direttore generale con provvedimento da  sottoporre
a ratifica dell'organo di Governo.
                              Art. 13.
           Assestamento - Variazioni e storni al bilancio
   1   -   Dopo   l'approvazione   del   conto   consuntivo  relativo
all'esercizio precedente viene deliberato l'assestamento del bilancio
in corso, tenendo anche conto delle risultanze del consuntivo stesso.
Ulteriori variazioni al bilancio di previsione  di  competenza  e  di
cassa,  comprese quelle per l'utilizzo del fondo di cui al precedente
art. 12, possono essere deliberate, per casi eccezionali da motivare,
entro il termine stabilito  dal  precedente  art.  1,  comma  2,  per
l'approvazione del bilancio di previsione.
   2   -   L'assestamento  del  bilancio  e  le  eventuali  ulteriori
variazioni,  unitamente  alla  relazione  contenente  il  parere  del
collegio  dei  revisori dei conti, sono trasmessi, entro dieci giorni
dalla delibera di approvazione adottata dall'organo  di  Governo,  al
Ministero  vigilante  ed  al  Ministero  del  tesoro  ai  fini di cui
all'art. 3 della legge 26 luglio 1939 n.1037.
   3 - Le variazioni per nuove  o  maggiori  spese  possono  proporsi
soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
   4  -  Sono  vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche'
tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
                              Art. 14.
        Bilancio sperimentale e profili economici della spesa
   1 - Ferme restando le attuali procedure  di  evidenziazione  della
spesa  ed  i  relativi  sistemi  di  controllo,  l'ente,  al  fine di
rappresentare i profili economici della  spesa,  adottera'  procedure
interne  e  tecniche di rilevazione e provvedera' ad un'articolazione
sperimentale del bilancio anche per funzioni e per programmi.
   2 - Le procedure interne e  le  tecniche  di  rilevazione  nonche'
l'articolazione  del  bilancio  di  cui al precedente comma 1 saranno
definite, tenendo presente la peculiare natura dell'ente, sulla  base
delle  istruzioni  che  saranno  emanate  dal Ministero del tesoro ai
sensi degli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
                               CAPO II
                   GESTIONE FINANZIARIA - ENTRATE
                              Art. 15.
                     Accertamento delle entrate
   1 - Le entrate sono accertate dagli uffici  competenti  allorche',
sulla   base  di  idonea  documentazione  probatoria,  sia  acquisita
l'identita'  del  debitore  e  la  certezza   del   credito   o   del
finanziamento,  sia  appurato  il  titolo, la ragione e l'entita' del
credito e ne sia prevedibile la scadenza entro l'esercizio.
   2 - Quando trattasi di entrata la cui acquisizione  e'  sottoposta
ad  oneri  o  condizioni,  dal  relativo  atto  di  accertamento deve
emergere esplicitamente la valutazione della  capacita'  dell'ufficio
di far fronte a detti oneri o condizioni.
   3  -  L'accertamento  di  entrata  da'  luogo ad annotazione nelle
scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio. A tale
fine,  la  relativa  documentazione  e'  trasmessa  alla   competente
ragioneria.
                              Art. 16.
                      Riscossione delle entrate
   1  -  Le  entrate  sono  riscosse dall'istituto di credito che, ai
sensi dell'art. 27, gestisce il servizio di cassa, mediante reversali
di incasso emesse dagli  uffici  competenti  a  favore  del  predetto
istituto.
   2  -  Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti
postali devono affluire all'istituto di  credito,  di  cui  al  primo
comma, con la cadenza prevista dalle disposizioni di legge.
   3  - L'istituto cassiere non puo' ricusare l'esazione di somme che
vengono versate in  favore  dell'ente,  pur  mancando  la  preventiva
emissione  di reversali d'incasso; deve tuttavia richiedere subito la
regolarizzazione contabile,  cui  l'ente  deve  ottemperare  entro  5
giorni lavorativi.
   4  -  E' vietato disporre pagamenti con i fondi dei conti correnti
postali ovvero con quelli pervenuti direttamente all'ente.
                              Art. 17.
                         Reversali d'incasso
   1 - Le reversali d'incasso, numerate  in  ordine  progressivo  per
ciascun esercizio, sono firmate dal dirigente dell'ufficio competente
e  vistate dal dirigente della competente ragioneria, ovvero dai loro
rispettivi delegati.
   2  -  Le  reversali  che  si  riferiscono ad entrate di competenza
dell'esercizio in corso sono tenute distinte da  quelle  relative  ai
residui.
   3   -  Le  reversali  d'incasso  non  riscosse  entro  il  termine
dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'ente per
la eventuale emissione in conto residui.
   4 - Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
     a) esercizio finanziario;
     b) capitolo di bilancio;
     c) nome e cognome o denominazione del debitore;
     d) causale della riscossione;
     e) importo in cifre e in lettere;
     f) data di emissione.
                              Art. 18.
               Vigilanza sulla gestione delle entrate
   I dirigenti degli uffici che hanno gestione di entrate curano, nei
limiti delle  rispettive  attribuzioni  e  sotto  la  personale  loro
responsabilita',  che l'accertamento, la riscossione ed il versamento
delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.
                              CAPO III
                    GESTIONE FINANZIARIA - SPESE
                              Art. 19.
                         Impegno della spesa
   1 - Le spese sono impegnate dal dirigente dell'ufficio competente.
   2 - Tutti gli atti che comportino  oneri  a  carico  del  bilancio
devono  essere  annotati nelle apposite scritture, previa verifica da
parte   dell'ufficio   di   ragioneria   della   regolarita'    della
documentazione e della spesa.
   3   -   Formano   impegni   sugli   stanziamenti   di   competenza
dell'esercizio le somme dovute dall'ente a creditori determinati,  in
base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido.
   4  -  Gli  impegni  non  possono  in nessun caso superare i limiti
consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
   5 - Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.
   6 - Fanno eccezione quelli relativi a:
     a) spese in conto capitale ripartite in  piu'  esercizi  per  le
quali  l'impegno  puo'  estendersi  a piu' anni, anche se i pagamenti
devono essere contenuti nei limiti dei fondi  assegnati  per  ciascun
esercizio;
     b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di
assicurare  la  continuita'  del  servizio, assumere impegni a carico
degli esercizi successivi.
   7 - Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno
puo' essere assunto a carico del predetto esercizio.
                              Art. 20.
                Procedimento del controllo preventivo
   1 - La competente ragioneria, al piu' tardi  entro  trenta  giorni
dal  ricevimento  dell'atto per il controllo, verifica la regolarita'
contabile della spesa e procede, a  seguito  di  positivo  controllo,
alla registrazione dell'impegno.
   2 - La registrazione dell'impegno non puo' comunque aver luogo ove
si  tratti  di  spesa  che  ecceda  la  somma  stanziata nel relativo
capitolo di bilancio, che sia da imputare ad un capitolo  diverso  da
quello  indicato  oppure  che sia riferibile ai residui anziche' alla
competenza od a questa piuttosto che a quelli.
   3  -  Trascorso  il termine di cui al precedente comma 1 senza che
l'atto sia stato registrato o senza che siano  stati  mossi  rilievi,
l'atto stesso diviene efficace.
   4  -  Ove  la  ragioneria  muova  rilievi,  il  termine  di cui al
precedente comma 1 e' interrotto e decorre nuovamente per intero  dal
momento in cui l'atto viene riproposto alla ragioneria stessa.
   5  -  E'  fatta  salva la facolta' del direttore generale, qualora
giudichi che l'atto di impegno o il titolo di  spesa  debba  comunque
avere  corso,  di impartire ordine scritto al dirigente generale capo
della ragioneria, il quale deve eseguirlo.
   6 - Dell'ordine e' data notizia scritta al collegio  dei  revisori
dei conti.
   7   -  Per  particolari  esigenze  connesse  allo  svolgimento  di
programmi  di  ricerca  scientifica,  il  dirigente  dell'ufficio  ha
facolta'  di  procedere  all'impegno  ed  all'ordinazione della spesa
senza  attendere  il  riscontro  di   regolarita'   contabile   della
competente  ragioneria.  In tal caso, la documentazione di spesa deve
essere contestualmente trasmessa alla competente  ragioneria  per  il
controllo successivo.
                              Art. 21.
                      Liquidazione della spesa
   1  - La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione
dell'esatto importo dovuto e del soggetto  creditore,  e'  effettuata
dal    dirigente    dell'ufficio   competente   previo   accertamento
dell'esistenza  dell'impegno,  nonche'  della  verifica,  secondo  le
modalita'  di  cui  al  successivo  art.  23, della regolarita' della
fornitura di beni, opere, servizi, e sulla  base  dei  titoli  e  dei
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
   2 - La liquidazione degli stipendi, dei salari, delle indennita' e
di  ogni  altra competenza fissa spettante al personale dipendente e'
effettuata mediante ruoli di spese collettivi o individuali.
                              Art. 22.
                       Ordinazione della spesa
   1 - Il pagamento delle spese e' ordinato,  entro  i  limiti  delle
previsioni  di  cassa, dal dirigente dell'ufficio competente mediante
l'emissione di mandati di pagamento tratti sull'istituto  di  credito
incaricato del servizio di cassa.
   2 - I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente dell'ufficio
competente  e vistati dal dirigente della competente ragioneria o dai
loro delegati.
   3 - I  mandati,  numerati  in  ordine  progressivo,  contengono  i
seguenti dati:
     a) esercizio finanziario;
     b) capitolo del bilancio;
     c)   specificazione  dell'atto  dal  quale  deriva  l'impegno  o
l'autorizzazione della spesa;
     d) nome e cognome o denominazione, data e luogo di nascita e  di
residenza  nonche' codice fiscale o partita IVA del creditore ove non
si tratti di personale dipendente;
     e) causale del pagamento;
     f) importo in cifre e in lettere;
     g) modalita' di estinzione del titolo;
     h) data di emissione.
   4  -  I  pagamenti  che si riferiscono alla competenza sono tenuti
distinti da quelli relativi ai residui.
                              Art. 23.
               Documentazione dei mandati di pagamento
   1 - Ai fini del controllo, il mandato di pagamento e' corredato, a
seconda dei casi, dei documenti comprovanti  la  regolare  esecuzione
dei  lavori,  forniture  e  servizi,  dei  verbali  di  collaudo  ove
richiesti,  dei  buoni  di  carico   quando   si   tratta   di   beni
inventariabili  ovvero  di  bollette  di  consegna  per  materiali da
assumersi in carico nei registri di magazzino, della fattura completa
della dichiarazione di liquidazione e di  ogni  altro  documento  che
giustifichi la spesa.
   2   -  La  documentazione  della  spesa  e'  allegata  al  mandato
successivamente alla sua estinzione ed e' conservata  agli  atti  per
dieci anni.
                              Art. 24.
                 Estinzione dei mandati di pagamento
   1  -  L'estinzione  dei  mandati  di  pagamento si effettua in via
ordinaria  mediante  accreditamento  sui  conti  correnti  bancari  o
postali dei creditori, ovvero mediante commutazione negli altri mezzi
di  pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la
scelta operata dal creditore e con spese a suo carico.
   2 - La dichiarazione di  accreditamento  o  di  commutazione,  che
sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul mandato di
pagamento  da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione
ed il timbro dell'istituto cassiere ovvero da ricevuta di  versamento
rilasciata dall'ufficio postale.
   3 - L'ente puo' disporre, su richiesta scritta del creditore e con
espressa  annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento
siano  estinti  presso  lo  sportello  dell'istituto  cassiere,   con
acquisizione della firma di quietanza del creditore.
                              Art. 25.
 Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio finanziario
   1  -  I  mandati  di  pagamento  individuali  inestinti  e  quelli
collettivi rimasti interamente o parzialmente insoluti alla  chiusura
dell'esercizio, emessi sulla competenza dell'esercizio scaduto col 31
dicembre,  possono  essere  pagati  anche  nel  corso  dell'esercizio
successivo, purche' ne sia variata l'imputazione dalla competenza  al
conto dei residui.
   2  -  I  mandati  di  pagamento  individuali  e  collettivi emessi
nell'esercizio  in  conto  residui,  rimasti  in  tutto  o  in  parte
inestinti,   possono  essere  trasportati  all'esercizio  successivo,
variandone l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui  credito  sia
prescritto.
   3  -  I  mandati  di  pagamento  individuali  inestinti  e  quelli
collettivi rimasti parzialmente o interamente insoluti al 31 dicembre
dell'esercizio successivo a quello di emissione  non  debbono  essere
piu'  pagati,  ma  restituiti all'ente per essere annullati, salvo il
diritto dei creditori di chiederne la rinnovazione, se ed  in  quanto
tale diritto non sia prescritto.
                               CAPO IV
                    INFORMATIZZAZIONE DELLE FASI
                     DELL'ENTRATA E DELLA SPESA
                              Art. 26.
                           Norma di rinvio
   Ai  fini  della  semplificazione  ed accelerazione delle procedure
contabili, l'ente adottera' le norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che  siano  riferibili  alle
fattispecie previste dal presente regolamento.
                               CAPO V
                          SERVIZIO DI CASSA
                              Art. 27.
                  Affidamento del servizio di cassa
   1  -  Il  servizio  di  cassa  e'  affidato,  in  base ad apposita
convenzione deliberata dall'organo di  governo,  ad  un  istituto  di
credito  di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385.
   2 - La convenzione di cui al  comma  1  deve  prevedere  anche  le
modalita'  per  l'espletamento  del servizio di cassa delle strutture
periferiche dell'ente.
   3  -  L'ente  puo'  avvalersi  dei  conti  correnti  postali   per
l'espletamento di particolari servizi.
   4  -  Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa devono
essere coerenti con le disposizioni sulla  tesoreria  unica,  di  cui
alla  legge  29  ottobre  1984,  n. 720 e successive modificazioni ed
integrazioni e relativi decreti attuativi.
                              Art. 28.
                      Servizio di cassa interno
   1  -  Il  direttore  generale puo' autorizzare l'istituzione di un
servizio di cassa interno sia  per  la  sede  centrale,  sia  per  le
strutture periferiche.
   2  - L'incarico di cassiere e' conferito dal direttore generale ad
un impiegato di ruolo per durata determinata, comunque non  superiore
a  tre anni, ed e' rinnovabile. L'incarico di cassiere puo' cumularsi
con quello di consegnatario.
   3 - Il cassiere, funzionalmente  alle  dipendenze  del  competente
ufficio, e' soggetto al controllo di rendicontazione.
                              Art. 29.
               Gestione del servizio di cassa interno
   1  -  I cassieri della sede centrale e delle strutture periferiche
possono essere dotati, all'inizio di ciascun  anno  finanziario,  con
provvedimento  del  direttore  generale,  di  un  fondo non superiore
rispettivamente a lire 100.000.000 e lire  50.000.000,  reintegrabile
durante  l'esercizio  previa presentazione del rendiconto delle somme
gia' spese.
   2 - Con il fondo si puo'  provvedere  al  pagamento  delle  minute
spese  di ufficio; delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni
di mobili e locali; delle spese postali e di vettura; delle spese per
l'acquisto di utensileria, di apparecchiature meccaniche,  elettriche
ed  elettroniche, di materiale di consumo di laboratorio, di giornali
e di libri nonche' di pubblicazioni periodiche e simili, delle  spese
di  rappresentanza  e  delle  spese  casuali, ciascuna di importo non
superiore a lire 5.000.000.
   3 - Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di  viaggio  e
di   indennita'  di  missione,  ove  non  sia  possibile  provvedervi
tempestivamente con mandati  di  pagamento  tratti  sull'istituto  di
credito incaricato del servizio di cassa.
   4  -  Per le spese che singolarmente non eccedano lire 100.000, lo
scontrino fiscale e' documento giustificativo della spesa purche'  vi
appaia la natura della spesa stessa.
   5  -  Nessun  pagamento puo' essere eseguito dal cassiere senza la
disposizione del dirigente dell'ufficio richiedente.
   6 - Le disponibilita' al 31  dicembre  di  ciascun  esercizio  del
fondo  di  cui  al  comma  1  sono  versate dal cassiere all'istituto
incaricato  del  servizio  di  cassa  con  imputazione   all'apposito
capitolo  delle  entrate  delle partite di giro. Allo stesso capitolo
sono contabilmente imputate le  somme  corrispondenti  al  rendiconto
presentato  alla chiusura dell'esercizio contestualmente all'addebito
delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa.
   7 - Il cassiere  puo'  essere  delegato  a  riscuotere  e  a  dare
quietanza   degli   stipendi  e  delle  altre  competenze  dovute  ai
dipendenti ed amministratori  dell'ente  e  da  pagarsi  a  mezzo  di
assegni  circolari  non  trasferibili,  ovvero  in contanti quando la
emissione dei predetti  assegni  non  sia  possibile  o  conveniente,
evidenziando   in   apposito   registro  le  relative  operazioni  di
riscossione e di pagamento.
   8  -  E' ammessa la facolta' da parte del dipendente di richiedere
il pagamento  dello  stipendio  e  delle  altre  competenze  mediante
accreditamento  ad  un  conto corrente bancario o postale intestato a
suo nome.
   9 - Il cassiere puo' ricevere in custodia, se dotato di armadi  di
sicurezza,  oggetti  di  valore di pertinenza dell'amministrazione, i
cui movimenti devono essere annotati in apposito registro.
   10 - Il cassiere non puo' tenere  altre  gestioni  all'infuori  di
quelle indicate nel presente articolo.
                              Art. 30.
                       Scritture del cassiere
   1  - Il cassiere effettua la registrazione cronologica di tutte le
operazioni di cassa da lui eseguite, con le modalita' previste  dalle
disposizioni vigenti in materia.
   2  -  E'  in  facolta'  del cassiere tenere separati partitari, in
relazione alle diverse categorie di  operazioni,  le  cui  risultanze
devono essere giornalmente riepilogate.
                               CAPO VI
              CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DI ESERCIZIO
                              Art. 31.
         Riporto degli stanziamenti per particolari progetti
   1  -  Le  somme  stanziate nel secondo semestre dell'esercizio per
particolari progetti in corso di esecuzione, non impegnate  entro  la
chiusura  dell'esercizio  stesso,  sono  riportate  nel  conto  della
competenza  dell'esercizio  successivo,  in  aggiunta   ai   relativi
stanziamenti.
                              Art. 32.
                     Riaccertamento dei residui
   1  - L'ente e' tenuto a compilare almeno annualmente la situazione
dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi  anteriori  a
quello  di  competenza,  distintamente per esercizio di provenienza e
per capitolo.
   2 - Detta situazione dovra' indicare la consistenza al 1  gennaio,
le  somme  riscosse  o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle
eliminate perche' non  piu'  realizzabili  o  dovute  nonche'  quelle
rimaste da riscuotere o da pagare.
   3 - I residui attivi possono essere ridotti od eliminati d'ufficio
nel  caso  in cui l'importo non sia superiore a lire 60.000. Nel caso
di  importi  superiori,  essi  possono  essere  ridotti  o  eliminati
soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la
riscossione,  a  meno  che  il  costo  per  tale  esperimento  superi
l'importo da recuperare.
   4 - Le variazioni dei residui  attivi  e  passivi  devono  formare
oggetto  di apposita e motivata deliberazione dell'organo di governo,
sentito il collegio dei revisori dei conti.
   5 - La situazione di cui al comma 1 e la deliberazione di  cui  al
comma 4 del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.
                              Art. 33.
                      Trasferimento dei residui
   1  -  I  residui  attivi  e  passivi  di  ciascun  esercizio  sono
trasferiti  ai  corrispondenti  capitoli  dell'esercizio  successivo,
separatamente dagli stanziamenti di competenza.
   2  -  Se  il  capitolo  che  ha  dato  origine al residuo e' stato
eliminato nel nuovo bilancio, la  gestione  delle  somme  residue  e'
effettuata  mediante  apposito  capitolo  aggiunto, da istituirsi con
delibera da adottarsi con le procedure previste per la  formazione  e
le variazioni di bilancio.
                              CAPO VII
                          CONTO CONSUNTIVO
                              Art. 34.
                 Deliberazione del conto consuntivo
   1  - Il conto consuntivo e' costituito dal rendiconto finanziario,
dallo stato patrimoniale e dal conto economico ed e' corredato di una
relazione illustrativa predisposta dal presidente dell'ente.
   2 - La relazione illustrativa dovra' riguardare l'andamento  della
gestione  nei  suoi settori operativi, i costi sostenuti, i risultati
raggiunti in  funzione  degli  obbiettivi  prefissati  ed  i  profili
economici della spesa.
   3 - Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
     a)  i  criteri  seguiti  nel  computo degli ammortamenti e degli
accantonamenti  e  le  modifiche  eventualmente  ed  essi   apportati
rispetto al precedente esercizio;
     b)  le  variazioni  intervenute  nella  consistenza  delle poste
dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale;
     c)  i  dati   relativi   al   personale   dipendente   ed   agli
accantonamenti  per indennita' di anzianita' ed eventuali trattamenti
di quiescenza;
     d) l'attivita' svolta nell'ambito dei consorzi e le ragioni  che
giustificano la prosecuzione della partecipazione agli stessi;
     e)  le  variazioni intervenute nei crediti e debiti ed i criteri
seguiti per la determinazione del grado di esigibilita' dei crediti e
dell'eventuale costituzione del fondo svalutazione crediti.
   4 - Lo schema  di  conto  consuntivo,  unitamente  alla  relazione
illustrativa  del  presidente,  e' sottoposto, almeno quindici giorni
prima del termine di cui  all'ultimo  comma  del  presente  articolo,
all'esame  del  collegio  dei revisori dei conti, che redige apposita
relazione, da allegare al predetto  schema,  contenente  tra  l'altro
l'attestazione  circa  la corrispondenza delle risultanze di bilancio
con le  scritture  contabili,  nonche'  valutazioni  in  ordine  alla
regolarita' della gestione.
   5  - Il conto consuntivo e' approvato dall'organo di governo entro
il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario
ed e' trasmesso entro dieci  giorni  dalla  data  della  delibera  al
Ministero  vigilante e a quello del Tesoro, ai fini di cui all'art. 3
della legge 26 luglio  1939,  n.  1037,  ed  alla  Corte  dei  conti,
corredato dei relativi allegati.
                              Art. 35.
                       Rendiconto finanziario
   1 - Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione
del  bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli,
per categorie e per capitoli, ripartitamente  per  competenza  e  per
residui.
                              Art. 36.
                         Stato patrimoniale
   1  -  Lo  stato  patrimoniale indica la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi al termine  dell'esercizio  raffrontata
con quella dell'esercizio precedente.
   2 - Esso pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle
singole  poste  attive e passive e l'incremento o la diminuizione del
patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del  bilancio  o
per altre cause.
   3  -  Sono  vietate  compensazioni  fra  partite dell'attivo e del
passivo.
                              Art. 37.
                           Conto economico
   1 - Il conto economico deve dare la  dimostrazione  dei  risultati
economici conseguiti nell'esercizio finanziario.
   2  - Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative
del conto economico.
                              Art. 38.
                      Situazione amministrativa
   1 - Al conto consuntivo e' annessa la  situazione  amministrativa,
la quale deve evidenziare:
     a)  la  consistenza  di  cassa  all'inizio  dell'esercizio,  gli
incassi ed i pagamenti  complessivamente  fatti  nell'anno  in  conto
competenza   ed   in   conto   residui  ed  il  saldo  alla  chiusura
dell'esercizio;
     b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e  da
pagare alla fine dell'esercizio;
     c) l'avanzo o disavanzo d'amministrazione.
                              TITOLO II
                        GESTIONE PATRIMONIALE
                               CAPO I
             CLASSIFICAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI BENI
                              Art. 39.
                               B e n i
   1  -  I beni dell'ente si distinguono in immobili e mobili secondo
le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari
in conformita' alle norme contenute nei successivi articoli.
                              Art. 40.
                    Inventario dei beni immobili
   1 - Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:
     a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui  sono  destinati  e
l'ufficio cui sono affidati;
     b)   il  titolo  di  provenienza,  le  risultanze  dei  registri
immobiliari, i dati catastali nonche' la rendita imponibile;
     c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
     d)  il  costo  d'acquisto  o  di  costruzione  e  le   eventuali
successive variazioni anche per manutenzioni straordinarie;
     e) gli eventuali redditi.
   2   -   Il   valore   iscritto   nello  stato  patrimoniale  viene
periodicamente rideterminato in base ai criteri fiscali vigenti o  al
prezzo di acquisizione, se maggiore. Non si da' luogo al conteggio di
ammortamenti.
                              Art. 41.
                   Consegnatari dei beni immobili
   1  - I beni immobili sono dati in consegna ad agenti, nominati con
provvedimento  del   dirigente   generale   competente.   Essi   sono
personalmente   responsabili  di  quanto  loro  affidato  nonche'  di
qualsiasi danno che possa derivare  all'ente  dalla  loro  azione  od
omissione  e  ne rispondono secondo le norme di contabilita' generale
dello Stato.
   2  -  La  consegna  si  effettua  in  base  a  verbali  redatti in
contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la  riceve  o  tra
l'agente  cessante  e  quello subentrante. Copie dei predetti verbali
sono trasmesse alla competente ragioneria.
                              Art. 42.
                   Classificazione dei beni mobili
   1 - I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
     a) mobili, arredi ed oggetti d'arte;
     b) attrezzature  d'ufficio,  macchine  per  scrivere  e  per  il
calcolo, apparecchiature informatiche;
     c) attrezzature e strumenti scientifici e tecnici;
     d) materiale bibliografico;
     e) autovetture ed automezzi;
     f) imbarcazioni e natanti;
     g) titoli e valori.
                              Art. 43.
                     Inventario dei beni mobili
   1  -  L'inventario  dei  beni  mobili  deve  contenere le seguenti
indicazioni:
     a) la denominazione e la descrizione  secondo  la  natura  e  la
specie;
     b) il luogo in cui si trovano;
     c) la quantita' o il numero;
     d) la classificazione "nuovo", "usato", "fuori uso";
     e) il titolo di appartenenza (proprieta', uso, etc.);
     f) il valore dei beni di proprieta'.
   2  -  I beni mobili sono valutabili al costo di acquisto ovvero di
stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra  causa.
Le  aliquote di deperimento sono stabilite annualmente dall'organo di
governo.
   3 - I titoli, i valori pubblici e privati  e  i  metalli  preziosi
sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della
compilazione  o  revisione dell'inventario, se il prezzo e' inferiore
al valore nominale, ed al  valore  nominale  qualora  il  prezzo  sia
superiore.
   4  -  L'inventario  del  materiale  bibliografico e' costituito da
apposite scritture cronologiche e/o sistematiche.
   5  -  I  beni  mobili  acquistati   con   finanziamenti   per   la
realizzazione  di  programmi di ricerca predisposti da universita' ed
enti pubblici, entrano a far parte "ab  origine"  del  patrimonio  di
questi ultimi, salvo quanto stabilito nel seguente comma.
   6  -  A  suo  insindacabile giudizio, il Consiglio nazionale delle
ricerche  puo'  riservarsi  la  proprieta'  di  beni  di  particolare
rilevanza.
                              Art. 44.
                      Cessioni in conto prezzo
   1  -  In occasione dell'acquisto di beni e di servizi, si puo' dar
luogo a cessioni in conto prezzo  con  l'osservanza  delle  procedure
stabilite  per  le  valutazioni  di  congruita'  e  per  il discarico
inventariale.
                              Art. 45.
                    Consegnatari dei beni mobili
   1  - I beni mobili sono dati in consegna, con apposito verbale, ad
agenti responsabili nominati con provvedimento del dirigente generale
competente.
   2 - In caso di cambiamento dell'agente responsabile,  la  consegna
ha  luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale
e' sottoscritto  dall'agente  cessante  e  da  quello  subentrante  e
trasmesso in copia alla competente ragioneria.
   3  - Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno e'
conservato presso l'ente e l'altro dall'agente responsabile dei  beni
ricevuti  in  consegna,  sino  a  che  non  ne abbia ottenuto formale
discarico.
                              Art. 46.
                  Carico e scarico dei beni mobili
   1 - I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di  carico
emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.
   2  -  La cancellazione dagli inventari dei beni mobili e' disposta
con  provvedimento  motivato  del  dirigente   generale   competente,
contenente   anche   i   criteri   per  la  riduzione  del  fondo  di
ammortamento. Il provvedimento indica, altresi', l'eventuale  obbligo
di  reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed
e' portato a conoscenza degli agenti  al  fine  della  redazione  del
verbale di discarico.
   3  -  I  beni cancellati dagli inventari sono conferiti alla Croce
rossa  italiana,  scuole,   universita',   enti   di   assistenza   e
beneficienza,  istituzioni  scientifiche  e culturali, che rilasciano
ricevuta dei beni acquisiti.
   4 - Il provvedimento di cui al precedente comma 2 indica i  motivi
del  mancato  conferimento  dei  beni  agli enti di cui al precedente
comma 3.
   5 - La competente ragioneria, sulla scorta degli atti o  documenti
di  carico  e  scarico,  provvede  al conseguente aggiornamento delle
scritture patrimoniali.
                              Art. 47.
                  Chiusura annuale degli inventari
   1 - Gli  inventari  sono  chiusi  al  termine  di  ogni  esercizio
finanziario.
   2  -  Le  variazioni  inventariali dell'anno sono comunicate dagli
agenti responsa- bili, entro 30 giorni dalla chiusura  dell'esercizio
finanziario,   alla   competente   ragioneria   per   le  conseguenti
annotazioni nelle proprie scritture.
                              Art. 48.
                        Ricognizione dei beni
   1 - Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni
immobili  e  mobili  ed  almeno  ogni  dieci  anni   al   rinnovo   e
rivalutazione degli inventari.
   2  -  Di  tali  operazioni  si  da'  notizia in una specifica nota
redatta dal dirigente generale competente ed apposta  in  calce  allo
stato patrimoniale di cui all'art. 36.
                              Art. 49.
                Beni non soggetti ad inventariazione
   1 - Non sono inventariati:
     a)  i  beni  di  consumo,  quali il materiale di cancelleria, il
materiale   per   il   funzionamento   dei   servizi   generali,   la
componentistica   elettrica,  elettronica,  meccanica,  le  minuterie
metalliche, e gli attrezzi di uso nei laboratori e nelle officine,  i
ricambi,  il  materiale  edilizio,  i  metalli, gli sfusi, le materie
prime e simili necessari per le  attivita'  dei  laboratori  e  delle
officine  ecc.,  il  materiale  fotografico  e  in  genere  tutto  il
materiale "a perdere", che debba esser consumato per  l'utilizzazione
o faccia parte di cicli produttivi;
     b)    i   beni   facilmente   deteriorabili   o   logorabili   o
particolarmente fragili, quali materiali vetrosi, ceramici,  lampade,
lenti,  piccola  attrezzatura  d'ufficio, strumenti d'uso e di misura
nei  laboratori  e  nelle  officine,  materiale  didattico   (lavagne
luminose  e  simili, pubblicazioni soggette a scadenza manuali d'uso,
elenchi e simili);
     c)  i  beni  di  modico  valore,  utilizzati  da  piu'   utenti,
facilmente  spostabili,  quali  portatelefoni, attaccapanni, cestini,
zerbini,  sedie,  sgabelli,  schedari,  scale  portatili,  schermi  e
simili;
     d)  i  beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture
edilizie, quali pareti attrezzate, impianti di condizionamento  o  di
aspirazione,  termoventilatori,  cappe  aspiranti,  tende, veneziane,
quadri elettrici, plafoniere, lampadari e simili;
     e) i beni che costituiscono  completamento  di  altro  materiale
gia' inventariato, quali accessori, obbiettivi, ricambi e simili;
     f) i beni di effimero valore;
     g)  le  diapositive,  i  nastri, dischi e simili ed in genere il
materiale divulgativo.
    2 - Il limite di valore di cui alle lettere c) e f) e' fissato in
lire 500.000.
   3 - Sono comunque inventariati, indipendentemente dal loro valore,
i libri, le riviste  ed  altro  materiale  bibliografico  costituente
parte di biblioteca.
                              Art. 50.
                        Materiali di consumo
   1 - Gli uffici provvedono alla tenuta di idonee schede a quantita'
e  specie  per  il  materiale di consumo che non venga immediatamente
utilizzato.
                              Art. 51.
                          A u t o m e z z i
   1 - I consegnatari di autoveicoli da trasporto ed  autovetture  ne
controllano l'uso accertando che:
     a)  la  loro  utilizzazione  sia  regolarmente  autorizzata  dal
dirigente responsabile che dispone il servizio;
     b) il rifornimento  dei  carburanti  e  dei  lubrificanti  venga
effettuato  mediante  rilascio  di  appositi  buoni  in  relazione al
movimento risultante dal libretto di marcia.
   2 - Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione  del
prospetto  che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei
lubrificanti,  per  la  manutenzione  ordinaria  e  per  le   piccole
riparazioni e lo trasmette al competente ufficio.
                              Art. 52.
                     Inesigibilita' dei crediti
   1   -  L'inesigibilita'  dei  crediti  iscritti  nella  situazione
patrimoniale  viene  dichiarata  con  deliberazione  dell'organo   di
Governo  nella  fase di approvazione del conto consuntivo, sentito il
Collegio dei revisori dei conti, dopo l'espletamento di  accertamenti
in  relazione  alle  cause  ed  alle  eventuali  responsabilita'  dei
dipendenti degli uffici competenti.
   2 - Di tali operazioni  si  da'  notizia  in  una  specifica  nota
redatta  dal  dirigente  dell'ufficio  competente ed apposta in calce
allo stato patrimoniale di cui all'art. 36.
                             TITOLO III
            SPESE DELEGATE - AZIENDE E GESTIONI SPECIALI
                               CAPO I
                         FUNZIONARI DELEGATI
                              Art. 53.
         Effettuazione di spese tramite funzionari delegati
   1 - Per l'effettuazione di spese per le quali si renda  necessario
od  opportuno  operare  mediante  funzionari  delegati, la competente
direzione centrale, nell'ambito degli stanziamenti e degli  indirizzi
fissati  dall'organo  di  governo,  puo'  disporre  accreditamenti in
favore di funzionari ai quali sono formalmente attribuiti incarichi a
termine. Detti accreditamenti sono imputati sui  pertinenti  capitoli
di bilancio.
   2  -  Le disposizioni di pagamento hanno luogo con la emissione di
ordinativi di pagamento o, nel limite di lire 50.000.000, di buoni  a
proprio favore, firmati dal funzionario delegato.
   3 - Le operazioni di cui al precedente comma 2 devono risultare da
appositi registri.
   4  -  I  funzionari delegati sono personalmente responsabili delle
spese ordinate e  dei  pagamenti  effettuati  e  sono  soggetti  agli
obblighi imposti ai depositari dal codice civile.
                              Art. 54.
                 Rendiconto dei funzionari delegati
   1   -   Il  funzionario  delegato,  alla  fine  di  ogni  semestre
dell'esercizio in corso od anche  prima  se  ultimato  o  cessato  il
servizio o l'incarico affidatogli, deve compilare il rendiconto delle
somme  spese,  da  presentare  al  competente ufficio, allegando allo
stesso  rendiconto  le  copie  degli  ordinativi  di  pagamento,   la
documentazione di spesa e il saldo alla fine del periodo considerato.
   2  -  Il  funzionario delegato dovra' dare ragione delle eventuali
discordanze tra le risultanze delle  proprie  scritture  contabili  e
quelle del tesoriere.
   3  -  L'ufficio trasmette il rendiconto alla competente ragioneria
per il visto di regolarita' contabile.
   4  -  L'organo  di  governo,  con  propria   deliberazione,   puo'
determinare  programmi  di  spesa o capitoli di bilancio in ordine ai
quali l'esame sui rendiconti dei funzionari delegati e' esercitato  a
campione,  secondo  criteri  e modalita' indicati nella deliberazione
stessa.
                               CAPO II
                     AZIENDE E GESTIONI SPECIALI
                              Art. 55.
                     Aziende e gestioni speciali
   1 - Per il  conseguimento  dei  fini  istituzionali,  l'ente  puo'
costituire  aziende  e  gestioni  speciali  il  cui  funzionamento e'
regolamentato con deliberazione adottata  dall'organo  di  governo  e
sottoposta  al  parere  del  Ministero  vigilante  in concerto con il
Ministero del tesoro.
   2  -  Le entrate e le spese sono classificate nelle voci di cui al
primo e secondo comma dell'art. 6.
   3 -  I  relativi  conti  di  gestione  devono  essere  evidenziati
mediante specifici allegati al bilancio dell'ente.
                              TITOLO IV
                        RILEVAZIONE CONTABILE
                               CAPO I
                         SCRITTURE CONTABILI
                              Art. 56.
                Scritture finanziarie e patrimoniali
   1  -  Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio
devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, separatamente per
la competenza e per i residui, la situazione  degli  accertamenti  di
entrata  e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti,
nonche' la situazione delle somme  riscosse  e  pagate  e  di  quelle
rimaste da riscuotere e da pagare.
   2 - Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a
valore  del  patrimonio  all'inizio  dell'esercizio  finanziario,  le
variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione
del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio
alla chiusura dell'esercizio.
                              Art. 57.
                        Sistema di scritture
   1 - L'ente tiene le seguenti scritture:
     a)  un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento
iniziale e le  variazioni  successive,  le  somme  accertate,  quelle
riscosse  e  quelle  rimaste  da  riscuotere  per ciascun capitolo di
entrata;
     b) un  partitario  degli  impegni,  contenente  lo  stanziamento
iniziale  e  le  variazioni  successive,  le  somme impegnate, quelle
pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;
     c) un partitario dei residui, contenente,  per  capitolo  e  per
esercizio  di  provenienza,  la  consistenza  dei  residui all'inizio
dell'esercizio, le somme riscosse  o  pagate,  le  somme  rimaste  da
riscuotere o da pagare;
     d) il giornale delle reversali e dei mandati emessi;
     e)  il  registro degli inventari, contenente la descrizione e la
valutazione  dei  beni  dell'ente   all'inizio   dell'esercizio,   le
variazioni  intervenute  nelle  singole voci nel corso dell'esercizio
per  effetto  della  gestione  del  bilancio  o   per   altre   cause
(ammortamenti,  deperimenti,  sopravvenienze,  insussistenza,  ecc.),
nonche' la consistenza alla chiusura dell'esercizio;
     f) i registri obbligatori previsti dalla normativa fiscale e  da
altre disposizioni di legge.
   2  -  Gli  uffici  di  cui al comma 1, punti b) e c), dell'art. 3,
tengono le seguenti scritture  secondo  le  modalita'  ed  i  criteri
determinati dall'ente.
     a) un partitario delle entrate;
     b) un partitario delle spese;
     c) il giornale di cassa;
     d) i registri degli inventari dei beni mobili.
   3  -  Per  la  tenuta  delle  scritture finanziarie e patrimoniali
l'ente  si  avvale  di  sistemi  di  elaborazione  automatica   delle
informazioni, nel rispetto delle norme vigenti.
                              TITOLO V
                         ATTIVITA' NEGOZIALE
                               CAPO I
                       FORME DI CONTRATTAZIONE
                              Art. 58.
                           Norme generali
   1 - In relazione alle specifiche materie, l'attivita' negoziale e'
svolta con l'osservanza delle norme vigenti e dei regolamenti emanati
dall'Unione Europea.
   2  -  Nello svolgimento dell'attivita' negoziale devesi, altresi',
tener conto delle disposizioni previste  dai  capitolati  generali  e
degli schemi di contratti tipo, approvati dall'organo di governo.
                              Art. 59.
                         Attivita' negoziale
   1 - Per quanto non disciplinato dal precedente art. 58, ai lavori,
agli  acquisti  di  beni  e  servizi, alle forniture, e ad ogni altra
attivita' negoziale, si provvede con contratti secondo  le  procedure
previste  dal presente regolamento, preceduti da apposite gare aventi
normalmente la forma della licitazione privata.
   2   -   Per   l'alienazione   dei  beni,  la  forma  ordinaria  di
contrattazione e' l'asta pubblica. Puo', tuttavia, essere adottata la
licitazione privata nei casi di  assoluta  convenienza,  da  motivare
opportunamente nella deliberazione di cui al successivo art. 60.
   3  -  E'  ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa
privata o al sistema in economia, nei casi  previsti  dai  successivi
articoli.
                              Art. 60.
               Determinazioni in materia contrattuale
   1   -   Nell'ambito  degli  indirizzi  e  dei  programmi  definiti
dall'organo di governo, il provvedimento di addivenire al  contratto,
la  scelta della forma di contrattazione e delle modalita' essenziali
del contratto sono di competenza dei dirigenti degli uffici.
                              Art. 61.
                         Licitazione privata
   1 - La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte  e
persone   ritenute   idonee  di  uno  schema  di  atto  in  cui  sono
minuziosamente  descritti  l'oggetto  e  le  condizioni  generali   e
particolari  del  contratto,  con  l'invito a restituirlo, nel giorno
stabilito, firmato e completato con l'indicazione del  prezzo  o  del
miglioramento del prezzo base, ove questo sia stato stabilito.
   2  -  Nella  lettera  di invito dovra' essere inoltre precisato il
criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 64, in  base  al
quale si procedera' all'aggiudicazione;
   3  -  L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara
e'  fatta  da  apposita  commissione  assicurando   la   piu'   ampia
partecipazione  possibile  alla  stessa.  La commissione si avvale di
elenchi all'uopo predisposti  ed  aggiornati  dai  competenti  uffici
dell'ente,   ovvero   degli  albi  professionali  o  delle  categorie
imprenditoriali.
   4 - Il dirigente dell'ufficio potra' disporre la pubblicazione  di
avvisi,  contenenti  le  opportune  notizie  relative  al contratto e
l'indicazione di un termine e delle relative modalita' affinche'  chi
vi  abbia  interesse  possa  richiedere di essere invitato alla gara,
ferma restando la facolta' dell'amministrazione di invitare le  ditte
e  persone  ritenute  idonee ancorche' non abbiano fatto richiesta di
invito.
                              Art. 62.
                            Asta pubblica
   1 - L'asta pubblica e' preceduta da avviso affisso presso la  sede
centrale  e  presso le sedi degli uffici decentrati. Esso e' altresi'
pubblicato  in  due  o  piu'  giornali  quotidiani   a   divulgazione
nazionale,  almeno  venti giorni prima di quello fissato per la gara;
ove la gara abbia un interesse prevalentemente locale  o  un  oggetto
attinente  ad  un settore speciale, la pubblicita' avra' luogo almeno
su un giornale a larga diffusione locale ovvero che tratti  argomenti
specializzati attinenti al settore interessato.
   2  -  L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le
condizioni  e  prescrizioni  per  l'ammissione  alla   gara   e   per
l'esecuzione  del  contratto,  nonche' i criteri di aggiudicazione di
cui al successivo art. 64.
                              Art. 63.
                       Svolgimento delle gare
   1  -  Le  gare  per  licitazione  privata  e  per asta pubblica si
svolgono nel luogo,  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  dall'avviso
d'asta o dalla lettera di invito.
   2  -  Apposita  commissione  nominata  dal  dirigente dell'ufficio
procede  all'apertura  dei  plichi  contenenti  le  offerte  ed  alla
conseguente aggiudicazione.
   3 - Alla seduta della commissione puo' assistere un componente del
Collegio dei revisori dei conti.
   4  -  La  gara  e'  dichiarata  deserta  qualora  non  siano state
presentate almeno due offerte valide.
                              Art. 64.
            Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica
                     e della licitazione privata
   1 - Le gare, sia ad asta pubblica che a licitazione privata,  sono
aggiudicate in base ai seguenti criteri:
     a)  per  i contratti dai quali derivi un'entrata finanziaria per
l'ente, al prezzo piu' alto rispetto a quello indicato nell'avviso di
asta o nella lettera di invito;
     b) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'ente:
      b1) al prezzo piu' basso, qualora i lavori,  la  fornitura  dei
beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere
conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero
      b2)  a  favore  dell'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa,
valutabile in base ad elementi diversi,  variabili  a  seconda  della
natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e
di  consegna,  il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita',
il carattere estetico e funzionale, il valore  tecnico,  il  servizio
successivo  alla  vendita  e  l'assistenza tecnica. In questo caso, i
criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara  devono
essere  menzionati  nel  capitolato di oneri o nel bando di gara, con
precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
                              Art. 65.
                          Appalto-concorso
   1 - E' ammessa la forma dell'appalto-concorso soltanto nei casi in
cui sia ritenuto necessario e conveniente avvalersi  dell'apporto  di
particolari  competenze  tecniche  e  di specifiche esperienze per la
realizzazione di lavori o l'acquisizione di  forniture  complesse  ad
elevata componente tecnologica.
   2  -  le  imprese  prescelte,  in numero non inferiore a tre, sono
invitate a presentare, nelle forme o nei modi stabiliti  dall'invito,
il  progetto dei lavori o il piano delle forniture, con l'indicazione
delle caratteristiche tecniche e dei prezzi.
   3 - Alla  scelta  del  progetto  dei  lavori  o  del  piano  delle
forniture   provvede   una  commissione  appositamente  nominata  dal
dirigente dell'ufficio.
   4 - L'aggiudicazione ha luogo in  base  al  criterio  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  che  tenga  comunque  presente  i
seguenti parametri.
     a) il prezzo;
     b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
     c) il tempo di esecuzione dei lavori;
     d) i costi di utilizzazione e di manutenzione.
                              Art. 66.
                         Trattativa privata
   1 - Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso:
     a)  quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata
aggiudicata;
     b)  per  l'acquisto  di  beni,  la  prestazione  di  servizi   e
l'esecuzione  di  lavori  -  sia all'interno sia all'estero - che una
sola impresa puo' fornire od eseguire con i requisiti tecnici  ed  il
grado  di  perfezione  richiesti,  nonche' quando l'acquisto riguardi
beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale;
     c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o  passiva,
di  immobili,  nonche'  per la vendita di immobili ad amministrazioni
dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni;
     d) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori  e
delle   forniture   di   beni   o  servizi  -  dovuta  a  circostanze
imprevedibili ovvero alla necessita' di far eseguire le prestazioni a
spese ed a rischio degli imprenditori  inadempienti  -  non  consenta
l'indugio della pubblica gara;
     e)  per  l'affidamento  di  studi,  ricerche e sperimentazioni a
soggetti  pubblici  o  privati  aventi  alta  competenza  tecnica   o
scientifica;
     f)  per  lavori  complementari  non  considerati  nel  contratto
originario e che siano resi necessari da circostanze  impreviste  per
l'esecuzione  dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso
contraente  e  non  possano  essere  tecnicamente  od  economicamente
separabili  dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili,
siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il
loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del  contratto
originario;
     g)   per  l'affidamento  al  medesimo  contraente  di  forniture
destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento  di
quelle  esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse
l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o
la   cui   manutenzione   comporterebbe   notevoli   difficolta'    o
incompatibilita' tecniche;
     h)  quando  trattasi  di  contratti  di importo non superiore al
controvalore in lire di ECU 200.000, con esclusione dei casi  in  cui
detti    contratti    rappresentino    ripetizione,    frazionamento,
completamento  o  ampliamento  di  precedenti  lavori,  forniture   o
servizi.
   2  -  Nei  casi  indicati  ai  precedenti punti a), d) e h) devono
essere interpellate almeno tre imprese.
   3 - Con esclusione del caso previsto al punto h), la  ragione  per
la  quale  si e' ricorso alla trattativa privata deve risultare nella
determinazione di cui al precedente art. 60.
   4 - I contratti di cui al punto c)  devono  essere  preceduti  dal
parere  di congruita' espresso dalla commissione di cui al successivo
art. 67, comma 2. Per  le  locazioni  all'estero  detto  parere  puo'
essere rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica.
                              Art. 67.
      Commissione di congruita' e commissione tecnico-giuridica
   1  -  Con provvedimento del Presidente del CNR sono istituite, con
funzioni di carattere consultivo, la commissione di congruita'  e  la
commissione tecnico-giuridica.
   2 - La commissione di congruita' esprime motivati pareri in merito
alle  spese  derivanti  dai  contratti  che l'ente intende stipulare,
eccezion fatta per i contratti  di  appalto  di  lavori  e  di  opere
pubbliche e per i contratti di ricerca, la congruita' delle spese dei
quali e' valutata dai competenti uffici. La commissione e' articolata
in  due sezioni, delle quali la prima ha il compito di fornire parere
nei casi di acquisto, permuta, locazione e vendita di immobili, e  la
seconda  ha  il  compito  di  fornire  pareri  sui  corrispettivi dei
contratti di fornitura di beni e servizi.
   3 - La commissione tecnico-giuridica esprime  motivati  pareri  in
ordine ai contratti ed ai relativi aspetti procedurali.
   4  -  La  composizione, le modalita' di funzionamento, i limiti di
spesa al di  sopra  dei  quali  devono  intervenire  i  pareri  delle
predette commissioni, nonche' i gettoni di presenza spettanti ai loro
componenti   e   segretari  sono  stabiliti  dall'organo  di  governo
dell'ente. I gettoni di presenza di cui sopra  vanno  commisurati  ad
una   percentuale   dell'entita'   di   quello   prescritto   per  la
partecipazione alle sedute del predetto organo di governo.
                              Art. 68.
                     Stipulazione dei contratti
   1 - Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta  o  nella  lettera  di
invito  alla  licitazione  privata  sia  stabilito  che il verbale di
aggiudicazione tiene luogo del contratto,  avvenuta  l'aggiudicazione
si  procede alla relativa comunicazione all'impresa aggiudicataria ed
alla stipulazione del contratto entro il termine  massimo  di  trenta
giorni dalla data dell'aggiudicazione.
   2  - Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve
aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di  comunicazione
all'impresa dell'accettazione dell'offerta.
   3  -  La  comunicazione  di  cui al primo e secondo comma ha luogo
entro  dieci  giorni  dall'aggiudicazione  ovvero   dall'accettazione
dell'offerta.
   4 - Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla
stipulazione del contratto, l'ente ha facolta' di dichiarare decaduta
l'aggiudicazione   ovvero   l'accettazione  dell'offerta,  disponendo
l'incameramento  della  cauzione  provvisoria  e  la  richiesta   del
risarcimento dei danni in relazione all'affidamento della prestazione
ad altri soggetti.
   5  -  L'ente provvede a restituire tempestivamente ai soggetti non
aggiudicatari i depositi cauzionali provvisori eventualmente da  essi
in precedenza costituiti.
   6  -  I  contratti  sono  stipulati  dal  dirigente del competente
ufficio nelle forme previste dalle relative  disposizioni  di  legge,
anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
   7  -  Il  competente  ufficio  cura la tenuta del repertorio e gli
adempimenti di legge concernenti i contratti stipulati.
                              Art. 69.
                Collaudo dei lavori e delle forniture
   1 - Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a  collaudo  anche
in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.
   2  -  Il  collaudo e' eseguito da personale dell'ente munito della
competenza tecnica specifica  che  la  natura  dell'affare  richiede,
ovvero, ove occorra, da estranei appositamente incaricati.
   3  -  Se  l'importo  dei  lavori o delle forniture non superi lire
150.000.000 e'  sufficiente  l'attestazione  di  regolare  esecuzione
rilasciata da un impiegato nominato dal dirigente dell'ufficio.
   4  -  In  nessun  caso il collaudo o l'accertamento della regolare
esecuzione puo' essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o
sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto
medesimo.
                              Art. 70.
                        Cauzione e penalita'
   1 - A garanzia dell'esecuzione dei contratti i privati  contraenti
debbono   prestare   idonee  cauzioni.  Le  cauzioni  possono  essere
surrogate  da   fideiussioni   bancarie   o   di   primaria   impresa
assicuratrice.
   2 - Si prescinde dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di
notoria  solidita',  subordinatamente al miglioramento del prezzo non
inferiore al 5% dell'importo contrattuale, nonche' per i contratti di
importo non superiore a lire 50.000.000.
   3 - Nel contratto devono essere previste una o piu'  scadenze  per
la  cessione  dei  beni o l'attuazione delle prestazioni da parte del
contraente nonche' le penalita'  per  inadempienza  o  ritardo  nella
esecuzione dello stesso.
                              Art. 71.
                 Condizioni e clausole contrattuali
   1  -  I  contratti  devono avere termini e durata certi, e, per le
spese correnti, non possono superare i nove anni.
   2 - Per il medesimo oggetto  non  possono  essere  stipulati  piu'
contratti   se   non  per  comprovate  ragioni  di  necessita'  o  di
convenienza.
   3 - Le ragioni di necessita' o di convenienza di cui  al  comma  2
devono essere indicate nel provvedimento di cui all'art. 60.
   4  -  Le  spese  di  registrazione, copia, stampa, carta bollata e
tutte le altre inerenti  ai  contratti  sono  a  carico  dei  privati
contraenti.
   5  -  Nei contratti non si puo' convenire l'esenzione da qualsiasi
specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro  stipulazione,
ne'  stipulare  la  corresponsione  di  interessi  e di provvigioni a
favore degli appaltatori o  dei  fornitori  sulle  somme  che  questi
fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.
   6 - I contratti stipulati con societa', enti ed organismi pubblici
e privati devono contenere l'indicazione del rappresentante legale.
   7  -  L'accertamento della capacita' dello stipulante ad impegnare
la societa', come pure il riconoscimento della facolta' delle persone
che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe a colui che
stipula per l'ente ai sensi dell'art. 76.
   8 - I pagamenti fatti alle persone  autorizzate  dai  creditori  a
riscuotere  per  loro  conto  ed  a rilasciare quietanza si ritengono
validamente eseguiti, finche' la revoca del  mandato  conferito  alle
persone stesse non sia notificato all'ente nelle forme di legge.
   9 - Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi
e gli usi locali.
                              Art. 72.
               Lavori, provviste e servizi in economia
   1  -  I  lavori,  le  provviste  ed  i  servizi che possono essere
eseguiti in economia, nei limiti di somma  stabiliti,  sono  definiti
con   provvedimento   dell'organo   di   governo,   da   assoggettare
all'approvazione dell'autorita' di vigilanza secondo le modalita'  di
cui all'art. 8 della legge n. 168/1989.
                               CAPO II
               CASI PARTICOLARI DI ATTIVITA' NEGOZIALE
                    LEASING, FACTORING E COMODATO
                              Art. 73.
                            L e a s i n g
   1  -  Il  ricorso  al  contratto  di leasing e' consentito, previa
autorizzazione  dell'organo  di  Governo,  quando  e'  dimostrata  la
convenienza   economica   rispetto  alle  tradizionali  tipologie  di
contratto o quando sussiste la necessita' e l'urgenza, in carenza  di
disponibilita'  finanziarie  in  conto  capitale, di disporre di beni
strumentali   indispensabili   per   il   conseguimento   dei    fini
istituzionali.   Tali  circostanze  debbono  risultare  da  relazione
sottoscritta dal dirigente del competente ufficio.
   2  -  Per  la  scelta  del  contraente  si  applica  la  procedura
concorsuale prevista dal capo I del presente titolo.
   3  -  I  canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di
parte corrente del bilancio finanziario e l'importo del riscatto  del
bene,  oggetto  del contratto, e' a carico del competente capitolo di
spesa in conto capitale.
   4 - La programmazione e le risultanze  dell'attivita'  di  leasing
sono  evidenziate  nella  relazione  illustrativa e negli allegati al
bilancio di previsione ed al conto consuntivo.
                              Art. 74.
                          F a c t o r i n g
   1  -  Puo'  farsi  ricorso  al  contratto  di  factoring,   previa
autorizzazione  dell'organo  di governo e ferme restando le procedure
concorsuali previste dal capo  I  del  presente  titolo,  qualora  si
tratti di crediti di dubbia, difficile o di onerosa esazione, tale da
rendere  non  conveniente la loro riscossione diretta. La circostanza
deve risultare da apposita relazione sottoscritta dal  dirigente  del
competente ufficio.
   2  -  La  rilevazione  contabile  degli  effetti  del contratto di
factoring comporta la eliminazione dei residui attivi  corrispondenti
alle somme versate all'ente dal factor.
                              Art. 75.
                           C o m o d a t o
   1 - Il contratto di comodato e' consentito per un tempo definito e
solo  nel  caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile
per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente, fermo restando
l'accertamento  della  convenienza  economica.  La  circostanza  deve
risultare  da  relazione  sottoscritta  dal  dirigente del competente
ufficio.
   2 - I beni ricevuti in  comodato  sono  rilevati  in  una  sezione
speciale  dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti
al prezzo di mercato.
                              TITOLO VI
             DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE
                               CAPO I
                RESPONSABILITA' E OBBLIGO DI DENUNCIA
                              Art. 76.
                          Principi generali
   1  - Agli amministratori ed al personale dell'ente si applicano le
disposizioni in materia di responsabilita' vigenti per gli  impiegati
civili dello Stato.
   2 - La denuncia e' inoltrata alla Procura generale della Corte dei
conti e comunicata al collegio dei revisori.
   3  -  La  denuncia  e' informata ai criteri indicati dalla Procura
generale della Corte dei conti.
                               CAPO II
                  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
                              Art. 77.
       Finanziamenti a favore di universita' ed enti pubblici
   1 - I finanziamenti concessi alle universita', agli enti  pubblici
di  ricerca  e  ad  altri  enti  pubblici  a  norma  dell'art. 20 del
regolamento concernente l'istituzione e il funzionamento degli organi
di ricerca del CNR ed altre iniziative dello stesso Consiglio per  lo
sviluppo  delle  attivita'  scientifiche,  approvato  con decreto del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  26  gennaio  1967,
possono essere versati anticipatamente.
   2  -  Le  universita'  e gli enti predetti sono tenuti a gestire i
finanziamenti  di  cui  sopra  secondo   le   rispettive   norme   di
funzionamento,  a  presentare  un  analitico  rendiconto  delle spese
effettuate e a tenere a  disposizione  del  CNR  presso  di  loro  la
documentazione  di spesa per un periodo non inferiore a dieci anni, a
decorrere dalla data di inoltro del rendiconto.
                              Art. 78.
                       Prestazioni a pagamento
   1 - Il Consiglio nazionale delle ricerche effettua, attraverso  le
proprie  strutture di ricerca e tecnologiche, prestazioni a pagamento
a favore di terzi.
   2 - I corrispettivi dovuti dai terzi sono stabiliti dall'organo di
governo mediante appositi  tariffari  che  tengono  conto  dei  costi
sostenuti dall'ente.
                              Art. 79.
                          Limiti di valore
   1  - Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al
netto delle eventuali imposte.
   2 - Tali  importi  possono  essere  modificati  con  deliberazione
dell'organo  di governo da sottoporre al controllo ministeriale nelle
forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989,  n.
168.
   3 - Con provvedimento dell'organo di governo, gli importi predetti
possono  essere  aggiornati  annualmente entro il limite del tasso di
inflazione programmato o  modificati  in  relazione  alle  variazioni
disposte dalla legge.
                              Art. 80.
                          Entrata in vigore
   1  -  Il  presente  regolamento  e' adottato con provvedimento del
presidente dell'ente ed  entra  in  vigore  alla  data  indicata  nel
provvedimento medesimo, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   2  -  Ai  fini dell'attuazione del presente regolamento, la giunta
amministrativa e'  titolare  dei  compiti  attribuiti  all'organo  di
Governo.
                              Art. 81.
                          Fase transitoria
   1 - L'organo di Governo disciplina le fasi di attuazione, anche in
via sperimentale, del presente regolamento.