ALLEGATO TITOLO I BILANCIO DI PREVISIONE E GESTIONE FINANZIARIA CAPO I BILANCIO DI PREVISIONE Art. 1. Principi generali 1 - Il Consiglio nazionale delle ricerche e' dotato di autonomia finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. 2 - La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione annuale, approvato dall'organo di governo entro il 30 novembre. 3 - L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 4 - La gestione e' unica, come unico e' il relativo bilancio. Art. 2. Criteri di formazione del bilancio di previsione 1 - Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di competenza e di cassa; l'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. 2 - Il capitolo comprende un solo oggetto di entrata o di spesa ovvero piu' oggetti strettamente collegati e dovra' comunque essere omogeneo e chiaramente definito. 3 - Il bilancio indica, per ciascun capitolo di entrata e di spesa, l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, nonche' l'ammontare degli stanziamenti previsionali definitivi delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso al momento della redazione del bilancio. Esso comprende, altresi', l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio a cui si riferisce, nonche' quello delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, cumulativamente per la gestione di competenza e per quella dei residui. 4 - Nel bilancio di previsione e' iscritta come posta a se' stante, rispettivamente dell'entrata o della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate da incassare del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce. 5 - Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione a programmi definiti ed alle concrete capacita' operative dell'ente nel periodo di riferimento. 6 - Ciascun capitolo di entrata e di spesa e' contraddistinto da un numero di codice meccanografico, in conformita' alle disposizioni emanate dallo Stato per la omogenea redazione dei conti consuntivi degli enti di ricerca. 7 - Il bilancio di previsione e' costituito dal preventivo finanziario e dal preventivo economico, ed e' corredato della tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il preventivo, del quadro riassuntivo della pianta organica del personale comprendente la consistenza numerica del personale stesso all'atto della formulazione del documento previsionale, nonche' da altri allegati previsti da norme di legge. 8 - Il bilancio di previsione e' accompagnato: a) dalla relazione del presidente, che indica gli obiettivi delle azioni programmate ed i criteri in base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti di bilancio; i motivi delle variazioni proposte alle previsioni relative all'esercizio in corso; le cause della formazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio in corso; i prevedibili flussi pluriennali di entrata e di spesa per gli anni finanziari considerati nel bilancio pluriennale dello Stato; b) dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, che deve contenere, tra l'altro, il parere sull'attendibilita' delle entrate e sulla congruita' delle spese. 9 - Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, e' trasmesso, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione adottata dall'organo di Governo, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, ai fini di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037. Art. 3. Denominazione degli uffici 1 - Agli effetti del presente regolamento, il termine "uffici" si riferisce, a seconda della rispettiva competenza: a) alle direzioni centrali ed alle loro articolazioni; b) agli organi di ricerca, alle strutture ed alle iniziative scientifiche formalmente costituiti; c) alle aree di ricerca, mentre il termine "ragioneria" si riferisce agli uffici centrali e decentrati della rispettiva direzione centrale: 2 - I dirigenti degli uffici presentano, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi dell'organo di Governo, il piano annuale di entrata e di spesa, ripartito per capitoli o quota-parte di capitoli di pertinenza del bilancio dell'ente. 3 - Il piano annuale di entrata e di spesa e le relative proposte di variazioni devono essere inviati al competente ufficio nei termini e con le modalita' stabiliti dall'ente. 4 - Le assegnazioni disposte per l'attuazione del piano annuale rappresentano limiti invalicabili di spesa, in termini di competenza e di cassa. Art. 4. Assegnazione degli stanziamenti di bilancio 1 - L'organo di Governo provvede alla assegnazione agli uffici di una quota-parte del bilancio. La deliberazione dell'organo di governo e' comunicata, constestualmente alla sua emanazione, alla direzione centrale di ragioneria. La deliberazione indica i capitoli di bilancio sui quali, per effetto della disposta assegnazione, i dirigenti preposti ai predetti uffici esercitano autonomi poteri di spesa per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 8, punto a), del presente regolamento. 2 - Con la deliberazione di cui al precedente comma 1, l'organo di Governo provvede ad analoga assegnazione dei capitoli di bilancio, parte entrate, anche ai fini di cui al seguente art. 18. Art. 5. Integralita' e universalita' del bilancio 1 - Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. 2 - Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio. Art. 6. Classificazione delle entrate e delle spese 1 - Le entrate del bilancio sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti Titolo II - Altre entrate Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti attivi in conto capitale Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti Titolo VI - Partite di giro 2 - Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in conto capitale Titolo III - Estinzione di mutui Titolo IV - Partite di giro 3 - Ciascun titolo e' ripartito in categorie, secondo la loro natura economica ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto o piu' oggetti strettamente collegati. Art. 7. Partite di giro 1 - Le partite di giro comprendono le entrate e le spese effettuate per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, nonche' le somme somministrate al cassiere. Art. 8. Rappresentazione del bilancio 1 - Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento della redazione del documento previsionale. 2 - Il bilancio finanziario di previsione deve risultare in pareggio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'. Art. 9. Quadro riassuntivo 1 - Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo, nel quale sono riassunte per titoli e categorie le previsioni di competenza e di cassa e viene data dimostrazione dei risultati differenziali tra le entrate e le spese secondo i livelli di aggregazione di cui al predetto allegato. Art. 10. Avanzo o disavanzo di amministrazione 1 - Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione, in calce alla quale devono essere indicati i singoli capitoli di spesa ed i relativi stanziamenti la cui copertura e' assicurata dall'utilizzazionedel presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti non si potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. 2 - Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla predetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento. L'organo di Governo, nella deliberazione di approvazione del bilancio, deve illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. 3 - Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, l'organo di governo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad assorbire detto scostamento. Art. 11. Preventivo economico 1 - Il preventivo economico e' costituito dal saldo finanziario di parte corrente al quale sono aggiunte le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione. Art. 12. Fondo di riserva 1 - Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio. 2 - L'ammontare del fondo non puo' superare il tre per cento del totale delle spese correnti. 3 - I prelevamenti dal fondo, che rivestono carattere di urgenza, sono disposti dal direttore generale con provvedimento da sottoporre a ratifica dell'organo di Governo. Art. 13. Assestamento - Variazioni e storni al bilancio 1 - Dopo l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente viene deliberato l'assestamento del bilancio in corso, tenendo anche conto delle risultanze del consuntivo stesso. Ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di cui al precedente art. 12, possono essere deliberate, per casi eccezionali da motivare, entro il termine stabilito dal precedente art. 1, comma 2, per l'approvazione del bilancio di previsione. 2 - L'assestamento del bilancio e le eventuali ulteriori variazioni, unitamente alla relazione contenente il parere del collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione adottata dall'organo di Governo, al Ministero vigilante ed al Ministero del tesoro ai fini di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939 n.1037. 3 - Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. 4 - Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa. Art. 14. Bilancio sperimentale e profili economici della spesa 1 - Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, l'ente, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, adottera' procedure interne e tecniche di rilevazione e provvedera' ad un'articolazione sperimentale del bilancio anche per funzioni e per programmi. 2 - Le procedure interne e le tecniche di rilevazione nonche' l'articolazione del bilancio di cui al precedente comma 1 saranno definite, tenendo presente la peculiare natura dell'ente, sulla base delle istruzioni che saranno emanate dal Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. CAPO II GESTIONE FINANZIARIA - ENTRATE Art. 15. Accertamento delle entrate 1 - Le entrate sono accertate dagli uffici competenti allorche', sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita l'identita' del debitore e la certezza del credito o del finanziamento, sia appurato il titolo, la ragione e l'entita' del credito e ne sia prevedibile la scadenza entro l'esercizio. 2 - Quando trattasi di entrata la cui acquisizione e' sottoposta ad oneri o condizioni, dal relativo atto di accertamento deve emergere esplicitamente la valutazione della capacita' dell'ufficio di far fronte a detti oneri o condizioni. 3 - L'accertamento di entrata da' luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio. A tale fine, la relativa documentazione e' trasmessa alla competente ragioneria. Art. 16. Riscossione delle entrate 1 - Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, ai sensi dell'art. 27, gestisce il servizio di cassa, mediante reversali di incasso emesse dagli uffici competenti a favore del predetto istituto. 2 - Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire all'istituto di credito, di cui al primo comma, con la cadenza prevista dalle disposizioni di legge. 3 - L'istituto cassiere non puo' ricusare l'esazione di somme che vengono versate in favore dell'ente, pur mancando la preventiva emissione di reversali d'incasso; deve tuttavia richiedere subito la regolarizzazione contabile, cui l'ente deve ottemperare entro 5 giorni lavorativi. 4 - E' vietato disporre pagamenti con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente all'ente. Art. 17. Reversali d'incasso 1 - Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio, sono firmate dal dirigente dell'ufficio competente e vistate dal dirigente della competente ragioneria, ovvero dai loro rispettivi delegati. 2 - Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui. 3 - Le reversali d'incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'ente per la eventuale emissione in conto residui. 4 - Le reversali contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) nome e cognome o denominazione del debitore; d) causale della riscossione; e) importo in cifre e in lettere; f) data di emissione. Art. 18. Vigilanza sulla gestione delle entrate I dirigenti degli uffici che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente. CAPO III GESTIONE FINANZIARIA - SPESE Art. 19. Impegno della spesa 1 - Le spese sono impegnate dal dirigente dell'ufficio competente. 2 - Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture, previa verifica da parte dell'ufficio di ragioneria della regolarita' della documentazione e della spesa. 3 - Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'ente a creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido. 4 - Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio. 5 - Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. 6 - Fanno eccezione quelli relativi a: a) spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ciascun esercizio; b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio, assumere impegni a carico degli esercizi successivi. 7 - Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico del predetto esercizio. Art. 20. Procedimento del controllo preventivo 1 - La competente ragioneria, al piu' tardi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, verifica la regolarita' contabile della spesa e procede, a seguito di positivo controllo, alla registrazione dell'impegno. 2 - La registrazione dell'impegno non puo' comunque aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato oppure che sia riferibile ai residui anziche' alla competenza od a questa piuttosto che a quelli. 3 - Trascorso il termine di cui al precedente comma 1 senza che l'atto sia stato registrato o senza che siano stati mossi rilievi, l'atto stesso diviene efficace. 4 - Ove la ragioneria muova rilievi, il termine di cui al precedente comma 1 e' interrotto e decorre nuovamente per intero dal momento in cui l'atto viene riproposto alla ragioneria stessa. 5 - E' fatta salva la facolta' del direttore generale, qualora giudichi che l'atto di impegno o il titolo di spesa debba comunque avere corso, di impartire ordine scritto al dirigente generale capo della ragioneria, il quale deve eseguirlo. 6 - Dell'ordine e' data notizia scritta al collegio dei revisori dei conti. 7 - Per particolari esigenze connesse allo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, il dirigente dell'ufficio ha facolta' di procedere all'impegno ed all'ordinazione della spesa senza attendere il riscontro di regolarita' contabile della competente ragioneria. In tal caso, la documentazione di spesa deve essere contestualmente trasmessa alla competente ragioneria per il controllo successivo. Art. 21. Liquidazione della spesa 1 - La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata dal dirigente dell'ufficio competente previo accertamento dell'esistenza dell'impegno, nonche' della verifica, secondo le modalita' di cui al successivo art. 23, della regolarita' della fornitura di beni, opere, servizi, e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. 2 - La liquidazione degli stipendi, dei salari, delle indennita' e di ogni altra competenza fissa spettante al personale dipendente e' effettuata mediante ruoli di spese collettivi o individuali. Art. 22. Ordinazione della spesa 1 - Il pagamento delle spese e' ordinato, entro i limiti delle previsioni di cassa, dal dirigente dell'ufficio competente mediante l'emissione di mandati di pagamento tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa. 2 - I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente dell'ufficio competente e vistati dal dirigente della competente ragioneria o dai loro delegati. 3 - I mandati, numerati in ordine progressivo, contengono i seguenti dati: a) esercizio finanziario; b) capitolo del bilancio; c) specificazione dell'atto dal quale deriva l'impegno o l'autorizzazione della spesa; d) nome e cognome o denominazione, data e luogo di nascita e di residenza nonche' codice fiscale o partita IVA del creditore ove non si tratti di personale dipendente; e) causale del pagamento; f) importo in cifre e in lettere; g) modalita' di estinzione del titolo; h) data di emissione. 4 - I pagamenti che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. Art. 23. Documentazione dei mandati di pagamento 1 - Ai fini del controllo, il mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei verbali di collaudo ove richiesti, dei buoni di carico quando si tratta di beni inventariabili ovvero di bollette di consegna per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, della fattura completa della dichiarazione di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. 2 - La documentazione della spesa e' allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed e' conservata agli atti per dieci anni. Art. 24. Estinzione dei mandati di pagamento 1 - L'estinzione dei mandati di pagamento si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante commutazione negli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore e con spese a suo carico. 2 - La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione ed il timbro dell'istituto cassiere ovvero da ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale. 3 - L'ente puo' disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti presso lo sportello dell'istituto cassiere, con acquisizione della firma di quietanza del creditore. Art. 25. Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio finanziario 1 - I mandati di pagamento individuali inestinti e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente insoluti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla competenza dell'esercizio scaduto col 31 dicembre, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purche' ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui. 2 - I mandati di pagamento individuali e collettivi emessi nell'esercizio in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti, possono essere trasportati all'esercizio successivo, variandone l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui credito sia prescritto. 3 - I mandati di pagamento individuali inestinti e quelli collettivi rimasti parzialmente o interamente insoluti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione non debbono essere piu' pagati, ma restituiti all'ente per essere annullati, salvo il diritto dei creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto. CAPO IV INFORMATIZZAZIONE DELLE FASI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA Art. 26. Norma di rinvio Ai fini della semplificazione ed accelerazione delle procedure contabili, l'ente adottera' le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che siano riferibili alle fattispecie previste dal presente regolamento. CAPO V SERVIZIO DI CASSA Art. 27. Affidamento del servizio di cassa 1 - Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dall'organo di governo, ad un istituto di credito di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2 - La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere anche le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa delle strutture periferiche dell'ente. 3 - L'ente puo' avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. 4 - Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni e relativi decreti attuativi. Art. 28. Servizio di cassa interno 1 - Il direttore generale puo' autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno sia per la sede centrale, sia per le strutture periferiche. 2 - L'incarico di cassiere e' conferito dal direttore generale ad un impiegato di ruolo per durata determinata, comunque non superiore a tre anni, ed e' rinnovabile. L'incarico di cassiere puo' cumularsi con quello di consegnatario. 3 - Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del competente ufficio, e' soggetto al controllo di rendicontazione. Art. 29. Gestione del servizio di cassa interno 1 - I cassieri della sede centrale e delle strutture periferiche possono essere dotati, all'inizio di ciascun anno finanziario, con provvedimento del direttore generale, di un fondo non superiore rispettivamente a lire 100.000.000 e lire 50.000.000, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. 2 - Con il fondo si puo' provvedere al pagamento delle minute spese di ufficio; delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali; delle spese postali e di vettura; delle spese per l'acquisto di utensileria, di apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche, di materiale di consumo di laboratorio, di giornali e di libri nonche' di pubblicazioni periodiche e simili, delle spese di rappresentanza e delle spese casuali, ciascuna di importo non superiore a lire 5.000.000. 3 - Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di indennita' di missione, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con mandati di pagamento tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa. 4 - Per le spese che singolarmente non eccedano lire 100.000, lo scontrino fiscale e' documento giustificativo della spesa purche' vi appaia la natura della spesa stessa. 5 - Nessun pagamento puo' essere eseguito dal cassiere senza la disposizione del dirigente dell'ufficio richiedente. 6 - Le disponibilita' al 31 dicembre di ciascun esercizio del fondo di cui al comma 1 sono versate dal cassiere all'istituto incaricato del servizio di cassa con imputazione all'apposito capitolo delle entrate delle partite di giro. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto presentato alla chiusura dell'esercizio contestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa. 7 - Il cassiere puo' essere delegato a riscuotere e a dare quietanza degli stipendi e delle altre competenze dovute ai dipendenti ed amministratori dell'ente e da pagarsi a mezzo di assegni circolari non trasferibili, ovvero in contanti quando la emissione dei predetti assegni non sia possibile o conveniente, evidenziando in apposito registro le relative operazioni di riscossione e di pagamento. 8 - E' ammessa la facolta' da parte del dipendente di richiedere il pagamento dello stipendio e delle altre competenze mediante accreditamento ad un conto corrente bancario o postale intestato a suo nome. 9 - Il cassiere puo' ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell'amministrazione, i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro. 10 - Il cassiere non puo' tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nel presente articolo. Art. 30. Scritture del cassiere 1 - Il cassiere effettua la registrazione cronologica di tutte le operazioni di cassa da lui eseguite, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti in materia. 2 - E' in facolta' del cassiere tenere separati partitari, in relazione alle diverse categorie di operazioni, le cui risultanze devono essere giornalmente riepilogate. CAPO VI CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DI ESERCIZIO Art. 31. Riporto degli stanziamenti per particolari progetti 1 - Le somme stanziate nel secondo semestre dell'esercizio per particolari progetti in corso di esecuzione, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio stesso, sono riportate nel conto della competenza dell'esercizio successivo, in aggiunta ai relativi stanziamenti. Art. 32. Riaccertamento dei residui 1 - L'ente e' tenuto a compilare almeno annualmente la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. 2 - Detta situazione dovra' indicare la consistenza al 1 gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 3 - I residui attivi possono essere ridotti od eliminati d'ufficio nel caso in cui l'importo non sia superiore a lire 60.000. Nel caso di importi superiori, essi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. 4 - Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di governo, sentito il collegio dei revisori dei conti. 5 - La situazione di cui al comma 1 e la deliberazione di cui al comma 4 del presente articolo sono allegate al conto consuntivo. Art. 33. Trasferimento dei residui 1 - I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza. 2 - Se il capitolo che ha dato origine al residuo e' stato eliminato nel nuovo bilancio, la gestione delle somme residue e' effettuata mediante apposito capitolo aggiunto, da istituirsi con delibera da adottarsi con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio. CAPO VII CONTO CONSUNTIVO Art. 34. Deliberazione del conto consuntivo 1 - Il conto consuntivo e' costituito dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale e dal conto economico ed e' corredato di una relazione illustrativa predisposta dal presidente dell'ente. 2 - La relazione illustrativa dovra' riguardare l'andamento della gestione nei suoi settori operativi, i costi sostenuti, i risultati raggiunti in funzione degli obbiettivi prefissati ed i profili economici della spesa. 3 - Dalla relazione devono in ogni caso risultare: a) i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti e le modifiche eventualmente ed essi apportati rispetto al precedente esercizio; b) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale; c) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennita' di anzianita' ed eventuali trattamenti di quiescenza; d) l'attivita' svolta nell'ambito dei consorzi e le ragioni che giustificano la prosecuzione della partecipazione agli stessi; e) le variazioni intervenute nei crediti e debiti ed i criteri seguiti per la determinazione del grado di esigibilita' dei crediti e dell'eventuale costituzione del fondo svalutazione crediti. 4 - Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa del presidente, e' sottoposto, almeno quindici giorni prima del termine di cui all'ultimo comma del presente articolo, all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, da allegare al predetto schema, contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonche' valutazioni in ordine alla regolarita' della gestione. 5 - Il conto consuntivo e' approvato dall'organo di governo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' trasmesso entro dieci giorni dalla data della delibera al Ministero vigilante e a quello del Tesoro, ai fini di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, ed alla Corte dei conti, corredato dei relativi allegati. Art. 35. Rendiconto finanziario 1 - Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui. Art. 36. Stato patrimoniale 1 - Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine dell'esercizio raffrontata con quella dell'esercizio precedente. 2 - Esso pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuizione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. 3 - Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo. Art. 37. Conto economico 1 - Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti nell'esercizio finanziario. 2 - Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico. Art. 38. Situazione amministrativa 1 - Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa, la quale deve evidenziare: a) la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio; c) l'avanzo o disavanzo d'amministrazione. TITOLO II GESTIONE PATRIMONIALE CAPO I CLASSIFICAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI BENI Art. 39. B e n i 1 - I beni dell'ente si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformita' alle norme contenute nei successivi articoli. Art. 40. Inventario dei beni immobili 1 - Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare: a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio cui sono affidati; b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali nonche' la rendita imponibile; c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati; d) il costo d'acquisto o di costruzione e le eventuali successive variazioni anche per manutenzioni straordinarie; e) gli eventuali redditi. 2 - Il valore iscritto nello stato patrimoniale viene periodicamente rideterminato in base ai criteri fiscali vigenti o al prezzo di acquisizione, se maggiore. Non si da' luogo al conteggio di ammortamenti. Art. 41. Consegnatari dei beni immobili 1 - I beni immobili sono dati in consegna ad agenti, nominati con provvedimento del dirigente generale competente. Essi sono personalmente responsabili di quanto loro affidato nonche' di qualsiasi danno che possa derivare all'ente dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilita' generale dello Stato. 2 - La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o tra l'agente cessante e quello subentrante. Copie dei predetti verbali sono trasmesse alla competente ragioneria. Art. 42. Classificazione dei beni mobili 1 - I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: a) mobili, arredi ed oggetti d'arte; b) attrezzature d'ufficio, macchine per scrivere e per il calcolo, apparecchiature informatiche; c) attrezzature e strumenti scientifici e tecnici; d) materiale bibliografico; e) autovetture ed automezzi; f) imbarcazioni e natanti; g) titoli e valori. Art. 43. Inventario dei beni mobili 1 - L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; b) il luogo in cui si trovano; c) la quantita' o il numero; d) la classificazione "nuovo", "usato", "fuori uso"; e) il titolo di appartenenza (proprieta', uso, etc.); f) il valore dei beni di proprieta'. 2 - I beni mobili sono valutabili al costo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento sono stabilite annualmente dall'organo di governo. 3 - I titoli, i valori pubblici e privati e i metalli preziosi sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo e' inferiore al valore nominale, ed al valore nominale qualora il prezzo sia superiore. 4 - L'inventario del materiale bibliografico e' costituito da apposite scritture cronologiche e/o sistematiche. 5 - I beni mobili acquistati con finanziamenti per la realizzazione di programmi di ricerca predisposti da universita' ed enti pubblici, entrano a far parte "ab origine" del patrimonio di questi ultimi, salvo quanto stabilito nel seguente comma. 6 - A suo insindacabile giudizio, il Consiglio nazionale delle ricerche puo' riservarsi la proprieta' di beni di particolare rilevanza. Art. 44. Cessioni in conto prezzo 1 - In occasione dell'acquisto di beni e di servizi, si puo' dar luogo a cessioni in conto prezzo con l'osservanza delle procedure stabilite per le valutazioni di congruita' e per il discarico inventariale. Art. 45. Consegnatari dei beni mobili 1 - I beni mobili sono dati in consegna, con apposito verbale, ad agenti responsabili nominati con provvedimento del dirigente generale competente. 2 - In caso di cambiamento dell'agente responsabile, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante e trasmesso in copia alla competente ragioneria. 3 - Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno e' conservato presso l'ente e l'altro dall'agente responsabile dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico. Art. 46. Carico e scarico dei beni mobili 1 - I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile. 2 - La cancellazione dagli inventari dei beni mobili e' disposta con provvedimento motivato del dirigente generale competente, contenente anche i criteri per la riduzione del fondo di ammortamento. Il provvedimento indica, altresi', l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed e' portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di discarico. 3 - I beni cancellati dagli inventari sono conferiti alla Croce rossa italiana, scuole, universita', enti di assistenza e beneficienza, istituzioni scientifiche e culturali, che rilasciano ricevuta dei beni acquisiti. 4 - Il provvedimento di cui al precedente comma 2 indica i motivi del mancato conferimento dei beni agli enti di cui al precedente comma 3. 5 - La competente ragioneria, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. Art. 47. Chiusura annuale degli inventari 1 - Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. 2 - Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti responsa- bili, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, alla competente ragioneria per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture. Art. 48. Ricognizione dei beni 1 - Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni immobili e mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo e rivalutazione degli inventari. 2 - Di tali operazioni si da' notizia in una specifica nota redatta dal dirigente generale competente ed apposta in calce allo stato patrimoniale di cui all'art. 36. Art. 49. Beni non soggetti ad inventariazione 1 - Non sono inventariati: a) i beni di consumo, quali il materiale di cancelleria, il materiale per il funzionamento dei servizi generali, la componentistica elettrica, elettronica, meccanica, le minuterie metalliche, e gli attrezzi di uso nei laboratori e nelle officine, i ricambi, il materiale edilizio, i metalli, gli sfusi, le materie prime e simili necessari per le attivita' dei laboratori e delle officine ecc., il materiale fotografico e in genere tutto il materiale "a perdere", che debba esser consumato per l'utilizzazione o faccia parte di cicli produttivi; b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o particolarmente fragili, quali materiali vetrosi, ceramici, lampade, lenti, piccola attrezzatura d'ufficio, strumenti d'uso e di misura nei laboratori e nelle officine, materiale didattico (lavagne luminose e simili, pubblicazioni soggette a scadenza manuali d'uso, elenchi e simili); c) i beni di modico valore, utilizzati da piu' utenti, facilmente spostabili, quali portatelefoni, attaccapanni, cestini, zerbini, sedie, sgabelli, schedari, scale portatili, schermi e simili; d) i beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie, quali pareti attrezzate, impianti di condizionamento o di aspirazione, termoventilatori, cappe aspiranti, tende, veneziane, quadri elettrici, plafoniere, lampadari e simili; e) i beni che costituiscono completamento di altro materiale gia' inventariato, quali accessori, obbiettivi, ricambi e simili; f) i beni di effimero valore; g) le diapositive, i nastri, dischi e simili ed in genere il materiale divulgativo. 2 - Il limite di valore di cui alle lettere c) e f) e' fissato in lire 500.000. 3 - Sono comunque inventariati, indipendentemente dal loro valore, i libri, le riviste ed altro materiale bibliografico costituente parte di biblioteca. Art. 50. Materiali di consumo 1 - Gli uffici provvedono alla tenuta di idonee schede a quantita' e specie per il materiale di consumo che non venga immediatamente utilizzato. Art. 51. A u t o m e z z i 1 - I consegnatari di autoveicoli da trasporto ed autovetture ne controllano l'uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal dirigente responsabile che dispone il servizio; b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia. 2 - Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio. Art. 52. Inesigibilita' dei crediti 1 - L'inesigibilita' dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale viene dichiarata con deliberazione dell'organo di Governo nella fase di approvazione del conto consuntivo, sentito il Collegio dei revisori dei conti, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilita' dei dipendenti degli uffici competenti. 2 - Di tali operazioni si da' notizia in una specifica nota redatta dal dirigente dell'ufficio competente ed apposta in calce allo stato patrimoniale di cui all'art. 36. TITOLO III SPESE DELEGATE - AZIENDE E GESTIONI SPECIALI CAPO I FUNZIONARI DELEGATI Art. 53. Effettuazione di spese tramite funzionari delegati 1 - Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario od opportuno operare mediante funzionari delegati, la competente direzione centrale, nell'ambito degli stanziamenti e degli indirizzi fissati dall'organo di governo, puo' disporre accreditamenti in favore di funzionari ai quali sono formalmente attribuiti incarichi a termine. Detti accreditamenti sono imputati sui pertinenti capitoli di bilancio. 2 - Le disposizioni di pagamento hanno luogo con la emissione di ordinativi di pagamento o, nel limite di lire 50.000.000, di buoni a proprio favore, firmati dal funzionario delegato. 3 - Le operazioni di cui al precedente comma 2 devono risultare da appositi registri. 4 - I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile. Art. 54. Rendiconto dei funzionari delegati 1 - Il funzionario delegato, alla fine di ogni semestre dell'esercizio in corso od anche prima se ultimato o cessato il servizio o l'incarico affidatogli, deve compilare il rendiconto delle somme spese, da presentare al competente ufficio, allegando allo stesso rendiconto le copie degli ordinativi di pagamento, la documentazione di spesa e il saldo alla fine del periodo considerato. 2 - Il funzionario delegato dovra' dare ragione delle eventuali discordanze tra le risultanze delle proprie scritture contabili e quelle del tesoriere. 3 - L'ufficio trasmette il rendiconto alla competente ragioneria per il visto di regolarita' contabile. 4 - L'organo di governo, con propria deliberazione, puo' determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali l'esame sui rendiconti dei funzionari delegati e' esercitato a campione, secondo criteri e modalita' indicati nella deliberazione stessa. CAPO II AZIENDE E GESTIONI SPECIALI Art. 55. Aziende e gestioni speciali 1 - Per il conseguimento dei fini istituzionali, l'ente puo' costituire aziende e gestioni speciali il cui funzionamento e' regolamentato con deliberazione adottata dall'organo di governo e sottoposta al parere del Ministero vigilante in concerto con il Ministero del tesoro. 2 - Le entrate e le spese sono classificate nelle voci di cui al primo e secondo comma dell'art. 6. 3 - I relativi conti di gestione devono essere evidenziati mediante specifici allegati al bilancio dell'ente. TITOLO IV RILEVAZIONE CONTABILE CAPO I SCRITTURE CONTABILI Art. 56. Scritture finanziarie e patrimoniali 1 - Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, separatamente per la competenza e per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 2 - Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. Art. 57. Sistema di scritture 1 - L'ente tiene le seguenti scritture: a) un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata; b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo; c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) il giornale delle reversali e dei mandati emessi; e) il registro degli inventari, contenente la descrizione e la valutazione dei beni dell'ente all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenza, ecc.), nonche' la consistenza alla chiusura dell'esercizio; f) i registri obbligatori previsti dalla normativa fiscale e da altre disposizioni di legge. 2 - Gli uffici di cui al comma 1, punti b) e c), dell'art. 3, tengono le seguenti scritture secondo le modalita' ed i criteri determinati dall'ente. a) un partitario delle entrate; b) un partitario delle spese; c) il giornale di cassa; d) i registri degli inventari dei beni mobili. 3 - Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali l'ente si avvale di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni, nel rispetto delle norme vigenti. TITOLO V ATTIVITA' NEGOZIALE CAPO I FORME DI CONTRATTAZIONE Art. 58. Norme generali 1 - In relazione alle specifiche materie, l'attivita' negoziale e' svolta con l'osservanza delle norme vigenti e dei regolamenti emanati dall'Unione Europea. 2 - Nello svolgimento dell'attivita' negoziale devesi, altresi', tener conto delle disposizioni previste dai capitolati generali e degli schemi di contratti tipo, approvati dall'organo di governo. Art. 59. Attivita' negoziale 1 - Per quanto non disciplinato dal precedente art. 58, ai lavori, agli acquisti di beni e servizi, alle forniture, e ad ogni altra attivita' negoziale, si provvede con contratti secondo le procedure previste dal presente regolamento, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma della licitazione privata. 2 - Per l'alienazione dei beni, la forma ordinaria di contrattazione e' l'asta pubblica. Puo', tuttavia, essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente nella deliberazione di cui al successivo art. 60. 3 - E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli. Art. 60. Determinazioni in materia contrattuale 1 - Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dall'organo di governo, il provvedimento di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e delle modalita' essenziali del contratto sono di competenza dei dirigenti degli uffici. Art. 61. Licitazione privata 1 - La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono minuziosamente descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento del prezzo base, ove questo sia stato stabilito. 2 - Nella lettera di invito dovra' essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 64, in base al quale si procedera' all'aggiudicazione; 3 - L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara e' fatta da apposita commissione assicurando la piu' ampia partecipazione possibile alla stessa. La commissione si avvale di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dai competenti uffici dell'ente, ovvero degli albi professionali o delle categorie imprenditoriali. 4 - Il dirigente dell'ufficio potra' disporre la pubblicazione di avvisi, contenenti le opportune notizie relative al contratto e l'indicazione di un termine e delle relative modalita' affinche' chi vi abbia interesse possa richiedere di essere invitato alla gara, ferma restando la facolta' dell'amministrazione di invitare le ditte e persone ritenute idonee ancorche' non abbiano fatto richiesta di invito. Art. 62. Asta pubblica 1 - L'asta pubblica e' preceduta da avviso affisso presso la sede centrale e presso le sedi degli uffici decentrati. Esso e' altresi' pubblicato in due o piu' giornali quotidiani a divulgazione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara; ove la gara abbia un interesse prevalentemente locale o un oggetto attinente ad un settore speciale, la pubblicita' avra' luogo almeno su un giornale a larga diffusione locale ovvero che tratti argomenti specializzati attinenti al settore interessato. 2 - L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonche' i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 64. Art. 63. Svolgimento delle gare 1 - Le gare per licitazione privata e per asta pubblica si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito. 2 - Apposita commissione nominata dal dirigente dell'ufficio procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione. 3 - Alla seduta della commissione puo' assistere un componente del Collegio dei revisori dei conti. 4 - La gara e' dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte valide. Art. 64. Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata 1 - Le gare, sia ad asta pubblica che a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri: a) per i contratti dai quali derivi un'entrata finanziaria per l'ente, al prezzo piu' alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito; b) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'ente: b1) al prezzo piu' basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero b2) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento. Art. 65. Appalto-concorso 1 - E' ammessa la forma dell'appalto-concorso soltanto nei casi in cui sia ritenuto necessario e conveniente avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche e di specifiche esperienze per la realizzazione di lavori o l'acquisizione di forniture complesse ad elevata componente tecnologica. 2 - le imprese prescelte, in numero non inferiore a tre, sono invitate a presentare, nelle forme o nei modi stabiliti dall'invito, il progetto dei lavori o il piano delle forniture, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dei prezzi. 3 - Alla scelta del progetto dei lavori o del piano delle forniture provvede una commissione appositamente nominata dal dirigente dell'ufficio. 4 - L'aggiudicazione ha luogo in base al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, che tenga comunque presente i seguenti parametri. a) il prezzo; b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; c) il tempo di esecuzione dei lavori; d) i costi di utilizzazione e di manutenzione. Art. 66. Trattativa privata 1 - Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso: a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata; b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori - sia all'interno sia all'estero - che una sola impresa puo' fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonche' quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale; c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonche' per la vendita di immobili ad amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni; d) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessita' di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara; e) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a soggetti pubblici o privati aventi alta competenza tecnica o scientifica; f) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario; g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficolta' o incompatibilita' tecniche; h) quando trattasi di contratti di importo non superiore al controvalore in lire di ECU 200.000, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi. 2 - Nei casi indicati ai precedenti punti a), d) e h) devono essere interpellate almeno tre imprese. 3 - Con esclusione del caso previsto al punto h), la ragione per la quale si e' ricorso alla trattativa privata deve risultare nella determinazione di cui al precedente art. 60. 4 - I contratti di cui al punto c) devono essere preceduti dal parere di congruita' espresso dalla commissione di cui al successivo art. 67, comma 2. Per le locazioni all'estero detto parere puo' essere rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica. Art. 67. Commissione di congruita' e commissione tecnico-giuridica 1 - Con provvedimento del Presidente del CNR sono istituite, con funzioni di carattere consultivo, la commissione di congruita' e la commissione tecnico-giuridica. 2 - La commissione di congruita' esprime motivati pareri in merito alle spese derivanti dai contratti che l'ente intende stipulare, eccezion fatta per i contratti di appalto di lavori e di opere pubbliche e per i contratti di ricerca, la congruita' delle spese dei quali e' valutata dai competenti uffici. La commissione e' articolata in due sezioni, delle quali la prima ha il compito di fornire parere nei casi di acquisto, permuta, locazione e vendita di immobili, e la seconda ha il compito di fornire pareri sui corrispettivi dei contratti di fornitura di beni e servizi. 3 - La commissione tecnico-giuridica esprime motivati pareri in ordine ai contratti ed ai relativi aspetti procedurali. 4 - La composizione, le modalita' di funzionamento, i limiti di spesa al di sopra dei quali devono intervenire i pareri delle predette commissioni, nonche' i gettoni di presenza spettanti ai loro componenti e segretari sono stabiliti dall'organo di governo dell'ente. I gettoni di presenza di cui sopra vanno commisurati ad una percentuale dell'entita' di quello prescritto per la partecipazione alle sedute del predetto organo di governo. Art. 68. Stipulazione dei contratti 1 - Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione si procede alla relativa comunicazione all'impresa aggiudicataria ed alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione. 2 - Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta. 3 - La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta. 4 - Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'ente ha facolta' di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni in relazione all'affidamento della prestazione ad altri soggetti. 5 - L'ente provvede a restituire tempestivamente ai soggetti non aggiudicatari i depositi cauzionali provvisori eventualmente da essi in precedenza costituiti. 6 - I contratti sono stipulati dal dirigente del competente ufficio nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. 7 - Il competente ufficio cura la tenuta del repertorio e gli adempimenti di legge concernenti i contratti stipulati. Art. 69. Collaudo dei lavori e delle forniture 1 - Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto. 2 - Il collaudo e' eseguito da personale dell'ente munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da estranei appositamente incaricati. 3 - Se l'importo dei lavori o delle forniture non superi lire 150.000.000 e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un impiegato nominato dal dirigente dell'ufficio. 4 - In nessun caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione puo' essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo. Art. 70. Cauzione e penalita' 1 - A garanzia dell'esecuzione dei contratti i privati contraenti debbono prestare idonee cauzioni. Le cauzioni possono essere surrogate da fideiussioni bancarie o di primaria impresa assicuratrice. 2 - Si prescinde dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidita', subordinatamente al miglioramento del prezzo non inferiore al 5% dell'importo contrattuale, nonche' per i contratti di importo non superiore a lire 50.000.000. 3 - Nel contratto devono essere previste una o piu' scadenze per la cessione dei beni o l'attuazione delle prestazioni da parte del contraente nonche' le penalita' per inadempienza o ritardo nella esecuzione dello stesso. Art. 71. Condizioni e clausole contrattuali 1 - I contratti devono avere termini e durata certi, e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. 2 - Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati piu' contratti se non per comprovate ragioni di necessita' o di convenienza. 3 - Le ragioni di necessita' o di convenienza di cui al comma 2 devono essere indicate nel provvedimento di cui all'art. 60. 4 - Le spese di registrazione, copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei privati contraenti. 5 - Nei contratti non si puo' convenire l'esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, ne' stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto. 6 - I contratti stipulati con societa', enti ed organismi pubblici e privati devono contenere l'indicazione del rappresentante legale. 7 - L'accertamento della capacita' dello stipulante ad impegnare la societa', come pure il riconoscimento della facolta' delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe a colui che stipula per l'ente ai sensi dell'art. 76. 8 - I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finche' la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificato all'ente nelle forme di legge. 9 - Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli usi locali. Art. 72. Lavori, provviste e servizi in economia 1 - I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti, sono definiti con provvedimento dell'organo di governo, da assoggettare all'approvazione dell'autorita' di vigilanza secondo le modalita' di cui all'art. 8 della legge n. 168/1989. CAPO II CASI PARTICOLARI DI ATTIVITA' NEGOZIALE LEASING, FACTORING E COMODATO Art. 73. L e a s i n g 1 - Il ricorso al contratto di leasing e' consentito, previa autorizzazione dell'organo di Governo, quando e' dimostrata la convenienza economica rispetto alle tradizionali tipologie di contratto o quando sussiste la necessita' e l'urgenza, in carenza di disponibilita' finanziarie in conto capitale, di disporre di beni strumentali indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali. Tali circostanze debbono risultare da relazione sottoscritta dal dirigente del competente ufficio. 2 - Per la scelta del contraente si applica la procedura concorsuale prevista dal capo I del presente titolo. 3 - I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di parte corrente del bilancio finanziario e l'importo del riscatto del bene, oggetto del contratto, e' a carico del competente capitolo di spesa in conto capitale. 4 - La programmazione e le risultanze dell'attivita' di leasing sono evidenziate nella relazione illustrativa e negli allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Art. 74. F a c t o r i n g 1 - Puo' farsi ricorso al contratto di factoring, previa autorizzazione dell'organo di governo e ferme restando le procedure concorsuali previste dal capo I del presente titolo, qualora si tratti di crediti di dubbia, difficile o di onerosa esazione, tale da rendere non conveniente la loro riscossione diretta. La circostanza deve risultare da apposita relazione sottoscritta dal dirigente del competente ufficio. 2 - La rilevazione contabile degli effetti del contratto di factoring comporta la eliminazione dei residui attivi corrispondenti alle somme versate all'ente dal factor. Art. 75. C o m o d a t o 1 - Il contratto di comodato e' consentito per un tempo definito e solo nel caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente, fermo restando l'accertamento della convenienza economica. La circostanza deve risultare da relazione sottoscritta dal dirigente del competente ufficio. 2 - I beni ricevuti in comodato sono rilevati in una sezione speciale dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti al prezzo di mercato. TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE CAPO I RESPONSABILITA' E OBBLIGO DI DENUNCIA Art. 76. Principi generali 1 - Agli amministratori ed al personale dell'ente si applicano le disposizioni in materia di responsabilita' vigenti per gli impiegati civili dello Stato. 2 - La denuncia e' inoltrata alla Procura generale della Corte dei conti e comunicata al collegio dei revisori. 3 - La denuncia e' informata ai criteri indicati dalla Procura generale della Corte dei conti. CAPO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 77. Finanziamenti a favore di universita' ed enti pubblici 1 - I finanziamenti concessi alle universita', agli enti pubblici di ricerca e ad altri enti pubblici a norma dell'art. 20 del regolamento concernente l'istituzione e il funzionamento degli organi di ricerca del CNR ed altre iniziative dello stesso Consiglio per lo sviluppo delle attivita' scientifiche, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1967, possono essere versati anticipatamente. 2 - Le universita' e gli enti predetti sono tenuti a gestire i finanziamenti di cui sopra secondo le rispettive norme di funzionamento, a presentare un analitico rendiconto delle spese effettuate e a tenere a disposizione del CNR presso di loro la documentazione di spesa per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di inoltro del rendiconto. Art. 78. Prestazioni a pagamento 1 - Il Consiglio nazionale delle ricerche effettua, attraverso le proprie strutture di ricerca e tecnologiche, prestazioni a pagamento a favore di terzi. 2 - I corrispettivi dovuti dai terzi sono stabiliti dall'organo di governo mediante appositi tariffari che tengono conto dei costi sostenuti dall'ente. Art. 79. Limiti di valore 1 - Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto delle eventuali imposte. 2 - Tali importi possono essere modificati con deliberazione dell'organo di governo da sottoporre al controllo ministeriale nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. 3 - Con provvedimento dell'organo di governo, gli importi predetti possono essere aggiornati annualmente entro il limite del tasso di inflazione programmato o modificati in relazione alle variazioni disposte dalla legge. Art. 80. Entrata in vigore 1 - Il presente regolamento e' adottato con provvedimento del presidente dell'ente ed entra in vigore alla data indicata nel provvedimento medesimo, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2 - Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, la giunta amministrativa e' titolare dei compiti attribuiti all'organo di Governo. Art. 81. Fase transitoria 1 - L'organo di Governo disciplina le fasi di attuazione, anche in via sperimentale, del presente regolamento.