IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 18  maggio  1989,  n.  183,  recante  norme  per  il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  Visto l'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989 che, al comma 3,
fissa  le procedure ai fini della ripartizione dei fondi previsti per
il  triennio  1989-1991,  destinati  al  finanziamento  degli  schemi
previdenziali e programmatici;
  Visto il comma 5 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del
1989  che,  nel quantificare l'ammontare dell'autorizzazione di spesa
disposta per le finalita' di cui sopra, stabilisce  una  riserva  del
50%  a  favore  dei  bacini  di  rilievo nazionale del Po, dell'Arno,
dell'Adige, del Tevere e del Volturno;
  Visto il decreto el Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1
marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del  24  aprile
1991, con il quale e' stato approvato il quadro di ripartizione tra i
bacini  di  rilievo  nazionale,  interregionale e regionale dei fondi
disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare  all'attuazione  degli
schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18
maggio 1989, n. 183, e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253;
  Viste  le  leggi  29  dicembre 1990, n. 405, e 31 dicembre 1991, n.
415;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, che reca nella  tabella  D
uno  stanziamento  relativo all'anno 1993 di lire 150 miliardi per il
rifinanziamento della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Considerato che tale  disponibilita'  risulta  ridotta  a  lire  95
miliardi  per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 7 e
10, all'art. 4, commi 1 e 4, ed all'art. 9, commi 1 e 3, della  legge
23  dicembre 1993, n. 505, ed all'art. 12, comma 6, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre 1993, n. 493;
  Ritenuto  che  la  predetta  somma  di  95  miliardi  debba  essere
destinata   al   rifinanziamento   degli   schemi   previsionali    e
programmatici  previsti  dall'art.  31  della citata legge n. 183 del
1989, quali atti di proposizione  programmatica  relativi  al  regime
transitorio  della  legge  sulla  difesa  del  suolo  e  ripartita ed
utilizzata sulla base delle procedure, dei criteri e delle  modalita'
indicati dallo stesso art. 31 della citata legge n. 183 del 1989;
  Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi
urgenti  a  favore  delle  zone  colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade  del  mese
di novembre 1994;
  Considerato  che  i  criteri indicati dal Comitato nazionale per la
difesa  del  suolo,  pur  apparendo  non  del  tutto   soddisfacenti,
consentono  di  contribuire a far fronte alla attuale grave emergenza
destinando i fondi relativi all'anno 1993 anche agli  interventi  sui
bacini  maggiormente interessati dai fenomeni alluvionali, in armonia
con quanto previsto dall'art. 31, comma 2, lettera c), della legge 18
maggio 1989, n. 183;
  Ritenuto pertanto, che per le risorse  finanziarie  sopramenzionate
debba  prevedersi  quale  quota  massima da destinare ad attivita' di
studio finalizzate alla elaborazione dei piani di  bacino  una  somma
non superiore al 5% della somma attribuita a ciascun bacino;
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la difesa del
suolo espresso nella seduta del 30 settembre 1993;
  Vista  la  pronuncia  favorevole  della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano emessa nella seduta del 30 marzo 1994;
  Vista  la  proposta del Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici
nazionali e gli  interventi  nel  settore  della  difesa  del  suolo,
adottata nella seduta dell'11 novembre 1994;
 Visto  l'art.  1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, che dispone che tutti gli atti per i quali e'  intervenuta  la
deliberazione  del Consiglio dei Ministri sono emanati dal Presidente
della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 1994;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvata  l'allegata  ripartizione tra i bacini di rilievo
nazionale,  interregionale  e  regionale,   che   costituisce   parte
integrante  del  presente decreto, della somma di lire 95 miliardi da
destinare al finanziamento degli schemi previsionali e  programmatici
di  cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed all'art. 9
della legge 7 agosto 1990,  n.  253,  disponibile  nell'anno  1993  a
valere  sullo  stanziamento di cui alla tabella D allegata alla legge
23 dicembre 1992, n. 500, recante disposizioni per la formazione  del
bilancio  annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993),
da destinare prioritariamente agli interventi previsti dall'art.  31,
comma 2, lettera c), della citata legge n. 183 del 1989.