IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; Visto l'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989 che, al comma 3, fissa le procedure ai fini della ripartizione dei fondi previsti per il triennio 1989-1991, destinati al finanziamento degli schemi previdenziali e programmatici; Visto il comma 5 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989 che, nel quantificare l'ammontare dell'autorizzazione di spesa disposta per le finalita' di cui sopra, stabilisce una riserva del 50% a favore dei bacini di rilievo nazionale del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno; Visto il decreto el Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991, con il quale e' stato approvato il quadro di ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253; Viste le leggi 29 dicembre 1990, n. 405, e 31 dicembre 1991, n. 415; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, che reca nella tabella D uno stanziamento relativo all'anno 1993 di lire 150 miliardi per il rifinanziamento della legge 18 maggio 1989, n. 183; Considerato che tale disponibilita' risulta ridotta a lire 95 miliardi per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 7 e 10, all'art. 4, commi 1 e 4, ed all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 505, ed all'art. 12, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; Ritenuto che la predetta somma di 95 miliardi debba essere destinata al rifinanziamento degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989, quali atti di proposizione programmatica relativi al regime transitorio della legge sulla difesa del suolo e ripartita ed utilizzata sulla base delle procedure, dei criteri e delle modalita' indicati dallo stesso art. 31 della citata legge n. 183 del 1989; Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; Considerato che i criteri indicati dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, pur apparendo non del tutto soddisfacenti, consentono di contribuire a far fronte alla attuale grave emergenza destinando i fondi relativi all'anno 1993 anche agli interventi sui bacini maggiormente interessati dai fenomeni alluvionali, in armonia con quanto previsto dall'art. 31, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183; Ritenuto pertanto, che per le risorse finanziarie sopramenzionate debba prevedersi quale quota massima da destinare ad attivita' di studio finalizzate alla elaborazione dei piani di bacino una somma non superiore al 5% della somma attribuita a ciascun bacino; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la difesa del suolo espresso nella seduta del 30 settembre 1993; Vista la pronuncia favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emessa nella seduta del 30 marzo 1994; Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, adottata nella seduta dell'11 novembre 1994; Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che dispone che tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati dal Presidente della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. 1. E' approvata l'allegata ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, che costituisce parte integrante del presente decreto, della somma di lire 95 miliardi da destinare al finanziamento degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed all'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253, disponibile nell'anno 1993 a valere sullo stanziamento di cui alla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993), da destinare prioritariamente agli interventi previsti dall'art. 31, comma 2, lettera c), della citata legge n. 183 del 1989.