Art. 4.
  1. A norma dell'art. 12, comma  8-quinquies,  del  decreto-legge  5
ottobre  1993,  n.  398, convertito, con modificazioni, nella legge 4
dicembre 1993, n. 493, le regioni iscrivono le somme loro  attribuite
ai  sensi  del presente decreto in un apposito capitolo di bilancio e
trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al  Ministero  dei
lavori  pubblici, il rendiconto completo degli impegni assunti, degli
esborsi effettuati e dello stato delle attivita' intraprese.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
   Dato a Roma, addi' 26 novembre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
 Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 60