Art. 4. 1. A norma dell'art. 12, comma 8-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, le regioni iscrivono le somme loro attribuite ai sensi del presente decreto in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici, il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attivita' intraprese. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Dato a Roma, addi' 26 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1994 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 60